ART. 22 
 
       (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) 
 
  1. La costruzione  e  l'esercizio  di  impianti  di  produzione  di
energia da fonti rinnovabili  nelle  aree  idonee  sono  disciplinati
secondo le seguenti disposizioni: 
    a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti  di  produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree  idonee,
l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime con parere
obbligatorio non  vincolante.  Decorso  inutilmente  il  termine  per
l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; 
    b) i termini delle procedure di autorizzazione  per  impianti  in
aree idonee sono ridotti di un terzo.