ART. 22
(Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)
1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati
secondo le seguenti disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,
l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime con parere
obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in
aree idonee sono ridotti di un terzo.