ART. 23
(Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree
idonee)
1. L'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e' sostituito dal seguente: «Per gli
impianti off-shore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della
transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati
all'attivita' di pesca marittima, il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento
adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4,
comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio
marittimo.».
2. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e
costiero, dello svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio
culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa individuazione
delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di
energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali le aree
individuate per la produzione di energie rinnovabili dal Piano di
gestione dello spazio marittimo produzione di energia da fonti
rinnovabili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, recante
"Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri
per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2018. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provvede all'adozione del piano di cui al periodo
precedente con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201.
3. Nelle more dell'adozione del piano di gestione dello spazio
marittimo di cui al comma 2, sono comunque considerate idonee:
a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 15 febbraio 2019 recante "Linee guida
nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la
coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, le
piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche
da ciascuna piattaforma;
b) i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza
istallata, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale,
ove necessaria, da adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della
richiesta.
4. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore,
localizzati nelle aree individuate ai sensi dei commi 2 e 3:
a) l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime con
parere obbligatorio non vincolante individuando, ove necessario,
prescrizioni specifiche finalizzate al migliore inserimento nel
paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico;
b) i termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione sono
ridotti di un terzo.
5. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono
essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei
procedimenti di autorizzazione per le domande gia' presentate.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministero della transizione ecologica, di
concerto con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle
mobilita' sostenibili, adotta le linee guida per lo svolgimento dei
procedimenti di cui al presente articolo.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, ultimo
periodo, del citato decreto legislativo n. 387 del 2003,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative).- (omissis).
Per gli impianti off-shore l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di
concerto il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati
all'attivita' di pesca marittima, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di
cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione
d'uso del demanio marittimo.
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lett. c),
del citato decreto legislativo n. 201 del 2016:
«Art. 5. (Elaborazione e attuazione della
pianificazione dello spazio marittimo).- (omissis).
c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo
sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre
risorse energetiche, di minerali e aggregati e la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
(omissis).".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° dicembre 2017, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 201 del 2016:
«Art. 5. (Elaborazione e attuazione della
pianificazione dello spazio marittimo).- (omissis).
5. I piani di gestione dello spazio marittimo sono
elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7 e,
prima della approvazione, sono trasmessi al Tavolo
interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6
che ne attesta la corrispondenza con il processo di
pianificazione definito nelle linee guida di cui
all'articolo 6, comma 2. I piani di gestione dello spazio
marittimo sono approvati anche in tempi diversi e comunque
entro il 31 marzo 2021, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
(omissis).".
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15
febbraio 2019 (Linee guida nazionali per la dismissione
mineraria delle piattaforme per la coltivazione di
idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 8 marzo 2019, n. 57.