ART. 24 (Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano) 1. All'articolo 8-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "le opere e le infrastrutture connesse» sono sostituite dalle seguenti: «le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete". b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora;"; c) al comma 1, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente: "a-bis) una comunicazione all'autorita' competente per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione qualora le modifiche siano non sostanziali. In tal caso, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione rilasciata per esplicitare la quantita' in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano."; d) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "lettera a)" sono aggiunte le parole "e a-bis)"; e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a-bis), le modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non e' ampliato piu' del 25 per cento in termini di superficie occupata. Nel caso di modifiche sostanziali, l'interessato invia all'autorita' competente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 e i termini procedimentali per il rilascio della nuova autorizzazione sono ridotti della meta', fermo restando che il provvedimento finale dovra' esplicitare la quantita' in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano.". 2. Il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: - Art. 8-bis (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano).-1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza: a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora; a-bis) una comunicazione all'autorita' competente per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione qualora le modifiche siano non sostanziali. In tal caso, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione rilasciata per esplicitare la quantita' in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano. b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a) e a-bis). 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a-bis), le modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non e' ampliato piu' del 25 per cento in termini di superficie occupata. Nel caso di modifiche sostanziali, l'interessato invia all'autorita' competente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 e i termini procedimentali per il rilascio della nuova autorizzazione sono ridotti della meta', fermo restando che il provvedimento finale dovra' esplicitare la quantita' in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano. (omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018: «Art. 3 (Qualita' e sostenibilita' del biometano).- 1. Per la qualita' del biometano si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali applicabili. 2. Nei casi di connessione a sistemi di trasporto diversi dalle reti con l'obbligo di connessione di terzi, i costi di connessione sono a carico dei produttori di biometano o degli altri soggetti interessati. 3. Le disposizioni in materia di qualita' richiamate al comma 1, nonche' le disposizioni in materia di misura della quantita' e dell'odorizzazione del biometano, nei casi previsti dalla normativa, e le altre disposizioni ritenute necessarie dall'Autorita' per assicurare la corretta determinazione dei certificati di immissione in consumo, nel seguito CIC, si applicano al biometano comunque immesso nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1, comma 3. 4. Per quanto concerne la qualita' del biometano immesso in rete al di fuori delle reti del gas con obbligo di connessioni di terzi, il produttore del biometano deve assicurare quanto previsto al comma 1 effettuando misure di qualita' secondo le modalita' e frequenze previste dal rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016. Il produttore di biometano invia al GSE con cadenza mensile i dati aggiornati delle misure e analisi effettuate nel rispetto dei criteri di cui al rapporto citato. Il GSE puo' predisporre, ai soli fini dell'erogazione dei CIC, controlli sulle principali componenti elencate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016 anche avvalendosi del laboratorio chimico e mineralogico della DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico. Qualora i valori attestino una qualita' non rispondente alle specifiche previste, ferme restando le responsabilita' poste in capo al produttore in materia di sicurezza e salute degli utenti della rete del gas e dei consumatori finali, il GSE avvia un'istruttoria, garantendo il contraddittorio al produttore e avvisando gli stessi utenti e clienti finali noti al GSE ed il gestore di rete ove esistente. Se il convogliamento del biometano avviene tramite condotta realizzata dal produttore, esso deve dotarla di apparecchiature necessarie alla captazione fisica del biometano fuori specifica. Il produttore provvede, in tutti i casi di fuori specifica, all'intercettazione immediata dell'immissione. 5. In tutti i casi d'immissione del biometano nella rete del gas naturale, come definita dall'art. 1, comma 3, il GSE puo' acquisire, anche in tele-lettura, i dati rilevanti ai fini della corretta determinazione dei CIC, secondo modalita' e specifiche definite dallo stesso, effettuando un riscontro con quanto auto-dichiarato dal produttore. In caso di difformita' valgono i dati acquisiti dal GSE. I costi per l'acquisizione di tali dati sono posti a carico del produttore stesso. 6. Il biometano comunque immesso nei trasporti ai sensi del presente decreto, deve rispettare quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo le linee guida definite dal Comitato termotecnico italiano per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilita' e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS 11567 e sue modifiche o integrazioni. Nel caso di biometano incentivato mediante ritiro dei CIC da parte del GSE, i produttori di biometano assicurano il rispetto delle succitate previsioni in luogo dei soggetti obbligati.". - Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 183. (Definizioni). - (omissis). a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; (omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).- 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualita' per i materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. (800) 3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. 3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita' delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 3-quater. 3-quinquies. 3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre. 3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita' competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.".