ART. 24 
 
(Semplificazione  del  procedimento  autorizzativo  e   delle   opere
     infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano) 
 
1. All'articolo 8-bis, del decreto legislativo 3 marzo  2011  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: "le opere  e  le  infrastrutture  connesse»
   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le  opere   connesse   e   le
   infrastrutture necessarie alla costruzione e  all'esercizio  degli
   impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete". 
b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
   "a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti  di
   capacita' produttiva, come definita  ai  sensi  dell'articolo  21,
   comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora;"; 
c) al comma 1, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente: 
   "a-bis)  una  comunicazione  all'autorita'  competente   per   gli
   interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di
   biometano  di  impianti  di  produzione   di   energia   elettrica
   alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai  processi
   di depurazione qualora le modifiche siano non sostanziali. In  tal
   caso, entro novanta giorni dal  ricevimento  della  comunicazione,
   l'autorita' competente aggiorna  l'autorizzazione  rilasciata  per
   esplicitare la quantita' in termini di  peso  e  la  tipologia  di
   materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano."; 
d) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "lettera a)" sono aggiunte
   le parole "e a-bis)"; 
e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a-bis),  le  modifiche
   si  considerano  non  sostanziali  se,  rispetto  alla  situazione
   esistente,  non  determinano  un  incremento  delle  emissioni  in
   atmosfera e se il sito interessato non e' ampliato piu' del 25 per
   cento in termini di superficie occupata.  Nel  caso  di  modifiche
   sostanziali,  l'interessato  invia  all'autorita'  competente   la
   domanda di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  e  i  termini
   procedimentali per il rilascio  della  nuova  autorizzazione  sono
   ridotti della meta', fermo restando che  il  provvedimento  finale
   dovra' esplicitare la quantita' in termini di peso e la  tipologia
   di  materiale  destinata   esclusivamente   alla   produzione   di
   biometano.". 
2. Il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui  all'articolo
3 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  2  marzo  2018,
prodotto a partire da sostanze classificate  come  rifiuti  ai  sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, cessa di  essere  qualificato  come  rifiuto  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter  del  medesimo  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  8-bis  del  decreto
          legislativo n. 28  del  2011,  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              -  Art.  8-bis  (Regimi  di   autorizzazione   per   la
          produzione di biometano).-1. Ferme restando le disposizioni
          tributarie in materia  di  accisa  sul  gas  naturale,  per
          l'autorizzazione alla  costruzione  e  all'esercizio  degli
          impianti di produzione di biometano e delle relative  opere
          di  modifica,  ivi  incluse  le   opere   connesse   e   le
          infrastrutture necessarie alla costruzione e  all'esercizio
          degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete,
          si applicano le procedure di cui agli articoli  5  e  6.  A
          tali fini si utilizza: 
              a) la procedura abilitativa semplificata  per  i  nuovi
          impianti di capacita' produttiva, come  definita  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma 2, non  superiore  a  500  standard
          metri cubi/ora; 
              a-bis) una comunicazione all'autorita'  competente  per
          gli interventi di parziale o  completa  riconversione  alla
          produzione  di  biometano  di  impianti  di  produzione  di
          energia elettrica alimentati a biogas,  gas  di  discarica,
          gas  residuati  dai  processi  di  depurazione  qualora  le
          modifiche siano non sostanziali. In tal caso, entro novanta
          giorni dal  ricevimento  della  comunicazione,  l'autorita'
          competente   aggiorna   l'autorizzazione   rilasciata   per
          esplicitare la quantita' in termini di peso e la  tipologia
          di materiale destinata esclusivamente  alla  produzione  di
          biometano. 
                b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da  quelli
          di cui alla lettera a) e a-bis). 
              1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera  a-bis),  le
          modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto  alla
          situazione esistente, non determinano un  incremento  delle
          emissioni in atmosfera e se  il  sito  interessato  non  e'
          ampliato piu' del 25 per cento  in  termini  di  superficie
          occupata. Nel caso di modifiche sostanziali,  l'interessato
          invia all'autorita' competente la domanda di autorizzazione
          ai sensi del comma 1 e  i  termini  procedimentali  per  il
          rilascio della  nuova  autorizzazione  sono  ridotti  della
          meta', fermo restando che il  provvedimento  finale  dovra'
          esplicitare la quantita' in termini di peso e la  tipologia
          di materiale destinata esclusivamente  alla  produzione  di
          biometano. 
              (omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, del  citato  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018: 
              «Art. 3 (Qualita' e sostenibilita' del biometano).-  1.
          Per la qualita' del biometano si applicano le  disposizioni
          del decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  19
          febbraio 2007, delle norme  tecniche  europee  elaborate  a
          supporto del mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali
          applicabili. 
              2. Nei casi  di  connessione  a  sistemi  di  trasporto
          diversi dalle reti con l'obbligo di connessione di terzi, i
          costi di  connessione  sono  a  carico  dei  produttori  di
          biometano o degli altri soggetti interessati. 
              3. Le disposizioni in materia di qualita' richiamate al
          comma 1, nonche' le disposizioni in materia di misura della
          quantita' e  dell'odorizzazione  del  biometano,  nei  casi
          previsti dalla normativa, e le altre disposizioni  ritenute
          necessarie  dall'Autorita'  per  assicurare   la   corretta
          determinazione dei certificati di  immissione  in  consumo,
          nel seguito CIC, si applicano al biometano comunque immesso
          nella rete del gas  naturale,  come  definita  all'art.  1,
          comma 3. 
              4.  Per  quanto  concerne  la  qualita'  del  biometano
          immesso in rete al di fuori delle reti del gas con  obbligo
          di connessioni di terzi, il produttore del  biometano  deve
          assicurare quanto previsto al comma 1 effettuando misure di
          qualita' secondo le  modalita'  e  frequenze  previste  dal
          rapporto  tecnico  UNI/TR  11537:2016.  Il  produttore   di
          biometano  invia  al  GSE  con  cadenza  mensile   i   dati
          aggiornati delle misure e analisi effettuate  nel  rispetto
          dei  criteri  di  cui  al  rapporto  citato.  Il  GSE  puo'
          predisporre,  ai  soli  fini   dell'erogazione   dei   CIC,
          controlli sulle principali componenti elencate nel rapporto
          tecnico UNI/TR 11537:2016 anche avvalendosi del laboratorio
          chimico e mineralogico della DGS-UNMIG del Ministero  dello
          sviluppo economico. Qualora i valori attestino una qualita'
          non rispondente alle specifiche previste, ferme restando le
          responsabilita' poste in capo al produttore in  materia  di
          sicurezza e salute degli utenti della rete del  gas  e  dei
          consumatori finali, il GSE avvia un'istruttoria, garantendo
          il contraddittorio al produttore  e  avvisando  gli  stessi
          utenti e clienti finali noti al GSE ed il gestore  di  rete
          ove esistente. Se il convogliamento del  biometano  avviene
          tramite  condotta  realizzata  dal  produttore,  esso  deve
          dotarla  di  apparecchiature  necessarie  alla   captazione
          fisica  del  biometano  fuori  specifica.   Il   produttore
          provvede,   in   tutti   i   casi   di   fuori   specifica,
          all'intercettazione immediata dell'immissione. 
              5. In tutti i casi  d'immissione  del  biometano  nella
          rete del gas naturale, come definita dall'art. 1, comma  3,
          il GSE  puo'  acquisire,  anche  in  tele-lettura,  i  dati
          rilevanti ai fini della corretta  determinazione  dei  CIC,
          secondo  modalita'  e  specifiche  definite  dallo  stesso,
          effettuando un riscontro  con  quanto  auto-dichiarato  dal
          produttore. In caso di difformita' valgono i dati acquisiti
          dal GSE. I costi per l'acquisizione di tali dati sono posti
          a carico del produttore stesso. 6.  Il  biometano  comunque
          immesso nei trasporti ai sensi del presente  decreto,  deve
          rispettare  quanto  previsto  dal  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  23
          gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo
          le linee guida definite dal Comitato termotecnico  italiano
          per  la  qualificazione  degli  operatori  economici  della
          filiera  di  produzione  del  biometano   ai   fini   della
          tracciabilita' e del bilancio di massa di cui  alla  UNI/TS
          11567 e sue modifiche o integrazioni. Nel caso di biometano
          incentivato mediante ritiro dei CIC da  parte  del  GSE,  i
          produttori  di  biometano  assicurano  il  rispetto   delle
          succitate previsioni in luogo dei soggetti obbligati.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  183,  comma  1,
          lettera a), del citato  decreto  legislativo  n.  152,  del
          2006: 
              «Art. 183. (Definizioni). - (omissis). 
              a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              (omissis).". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  184-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).-
          1. Un  rifiuto  cessa  di  essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio, e soddisfi i criteri  specifici,  da  adottare
          nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                a) la sostanza o l'oggetto sono  destinati  a  essere
          utilizzati per scopi specifici; 
                b) esiste un mercato o una domanda per tale  sostanza
          od oggetto; 
                c) la  sostanza  o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                d)  l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              3. In mancanza di criteri specifici adottati  ai  sensi
          del comma 2, le autorizzazioni di cui  agli  articoli  208,
          209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della  parte  seconda
          del presente decreto, per lo svolgimento di  operazioni  di
          recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate  o
          rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
          6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
          di criteri dettagliati, definiti nell'ambito  dei  medesimi
          procedimenti autorizzatori  previo  parere  obbligatorio  e
          vincolante  dell'ISPRA  o  dell'Agenzia  regionale  per  la
          protezione  ambientale  territorialmente  competente,   che
          includono: 
                a) materiali di rifiuto  in  entrata  ammissibili  ai
          fini dell'operazione di recupero; 
                b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
                c) criteri di qualita' per  i  materiali  di  cui  e'
          cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
          recupero in linea con le  norme  di  prodotto  applicabili,
          compresi i valori limite per  le  sostanze  inquinanti,  se
          necessario; 
                d)  requisiti  affinche'  i   sistemi   di   gestione
          dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
          della qualifica di rifiuto,  compresi  il  controllo  della
          qualita', l'automonitoraggio  e  l'accreditamento,  se  del
          caso; 
                e)  un  requisito  relativo  alla  dichiarazione   di
          conformita'. 
              In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi  del
          comma 2, continuano ad applicarsi,  quanto  alle  procedure
          semplificate per il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni
          di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
          1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1998,  e   ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005, n. 269. (800) 
              3-bis.  Le  autorita'  competenti  al  rilascio   delle
          autorizzazioni di cui al comma  3  comunicano  all'ISPRA  i
          nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,  riesaminati  o
          rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica  degli  stessi
          al soggetto istante. 
              3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione
          dell'ambiente  territorialmente  competente  delegata   dal
          predetto   Istituto,   controlla   a   campione,    sentita
          l'autorita'  competente  di  cui   al   comma   3-bis,   in
          contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
          delle modalita' operative e gestionali degli impianti,  ivi
          compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
          sostanze o  oggetti  in  uscita,  agli  atti  autorizzatori
          rilasciati nonche' alle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          redigendo, in caso di non conformita', apposita  relazione.
          Al  fine  di  assicurare  l'armonizzazione,  l'efficacia  e
          l'omogeneita' dei controlli di cui al  presente  comma  sul
          territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
          e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
              3-quater. 
              3-quinquies. 
              3-sexies.  Con  cadenza  annuale,  l'ISPRA  redige  una
          relazione sulle verifiche  e  i  controlli  effettuati  nel
          corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la  comunica  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare entro il 31 dicembre. 
              3-septies.  Al  fine  del  rispetto  dei  principi   di
          trasparenza  e  di  pubblicita',  e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  il  registro  nazionale   per   la   raccolta   delle
          autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate
          concluse ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  autorita'
          competenti,  al  momento  del   rilascio,   comunicano   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   i   nuovi   provvedimenti   autorizzatori    emessi,
          riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti  delle  procedure
          semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
          di rifiuti ai fini del presente articolo. Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  sono  definite  le
          modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
          di  cui  al  presente  comma.  A  far  data  dall'effettiva
          operativita' del registro di  cui  al  presente  comma,  la
          comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta  con
          la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
          presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
              4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
              5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si
          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 
              5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza,  per
          la prima volta, un  materiale  che  ha  cessato  di  essere
          considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul  mercato
          o che immette un materiale sul mercato per la  prima  volta
          dopo che cessa  di  essere  considerato  rifiuto,  provvede
          affinche' il materiale soddisfi i pertinenti  requisiti  ai
          sensi della normativa applicabile in  materia  di  sostanze
          chimiche e prodotti collegati.  Le  condizioni  di  cui  al
          comma 1 devono essere soddisfatte prima  che  la  normativa
          sulle sostanze chimiche  e  sui  prodotti  si  applichi  al
          materiale  che  ha  cessato  di   essere   considerato   un
          rifiuto.".