ART. 24
(Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere
infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano)
1. All'articolo 8-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "le opere e le infrastrutture connesse»
sono sostituite dalle seguenti: «le opere connesse e le
infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli
impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete".
b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora;";
c) al comma 1, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente:
"a-bis) una comunicazione all'autorita' competente per gli
interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di
biometano di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione qualora le modifiche siano non sostanziali. In tal
caso, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione rilasciata per
esplicitare la quantita' in termini di peso e la tipologia di
materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano.";
d) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "lettera a)" sono aggiunte
le parole "e a-bis)";
e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a-bis), le modifiche
si considerano non sostanziali se, rispetto alla situazione
esistente, non determinano un incremento delle emissioni in
atmosfera e se il sito interessato non e' ampliato piu' del 25 per
cento in termini di superficie occupata. Nel caso di modifiche
sostanziali, l'interessato invia all'autorita' competente la
domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 e i termini
procedimentali per il rilascio della nuova autorizzazione sono
ridotti della meta', fermo restando che il provvedimento finale
dovra' esplicitare la quantita' in termini di peso e la tipologia
di materiale destinata esclusivamente alla produzione di
biometano.".
2. Il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo
3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018,
prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, cessa di essere qualificato come rifiuto ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto
legislativo n. 28 del 2011, cosi' come modificato dal
presente decreto legislativo:
- Art. 8-bis (Regimi di autorizzazione per la
produzione di biometano).-1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di produzione di biometano e delle relative opere
di modifica, ivi incluse le opere connesse e le
infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio
degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete,
si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A
tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi
impianti di capacita' produttiva, come definita ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard
metri cubi/ora;
a-bis) una comunicazione all'autorita' competente per
gli interventi di parziale o completa riconversione alla
produzione di biometano di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione qualora le
modifiche siano non sostanziali. In tal caso, entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorita'
competente aggiorna l'autorizzazione rilasciata per
esplicitare la quantita' in termini di peso e la tipologia
di materiale destinata esclusivamente alla produzione di
biometano.
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli
di cui alla lettera a) e a-bis).
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a-bis), le
modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla
situazione esistente, non determinano un incremento delle
emissioni in atmosfera e se il sito interessato non e'
ampliato piu' del 25 per cento in termini di superficie
occupata. Nel caso di modifiche sostanziali, l'interessato
invia all'autorita' competente la domanda di autorizzazione
ai sensi del comma 1 e i termini procedimentali per il
rilascio della nuova autorizzazione sono ridotti della
meta', fermo restando che il provvedimento finale dovra'
esplicitare la quantita' in termini di peso e la tipologia
di materiale destinata esclusivamente alla produzione di
biometano.
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 3, del citato decreto
del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018:
«Art. 3 (Qualita' e sostenibilita' del biometano).- 1.
Per la qualita' del biometano si applicano le disposizioni
del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a
supporto del mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali
applicabili.
2. Nei casi di connessione a sistemi di trasporto
diversi dalle reti con l'obbligo di connessione di terzi, i
costi di connessione sono a carico dei produttori di
biometano o degli altri soggetti interessati.
3. Le disposizioni in materia di qualita' richiamate al
comma 1, nonche' le disposizioni in materia di misura della
quantita' e dell'odorizzazione del biometano, nei casi
previsti dalla normativa, e le altre disposizioni ritenute
necessarie dall'Autorita' per assicurare la corretta
determinazione dei certificati di immissione in consumo,
nel seguito CIC, si applicano al biometano comunque immesso
nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1,
comma 3.
4. Per quanto concerne la qualita' del biometano
immesso in rete al di fuori delle reti del gas con obbligo
di connessioni di terzi, il produttore del biometano deve
assicurare quanto previsto al comma 1 effettuando misure di
qualita' secondo le modalita' e frequenze previste dal
rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016. Il produttore di
biometano invia al GSE con cadenza mensile i dati
aggiornati delle misure e analisi effettuate nel rispetto
dei criteri di cui al rapporto citato. Il GSE puo'
predisporre, ai soli fini dell'erogazione dei CIC,
controlli sulle principali componenti elencate nel rapporto
tecnico UNI/TR 11537:2016 anche avvalendosi del laboratorio
chimico e mineralogico della DGS-UNMIG del Ministero dello
sviluppo economico. Qualora i valori attestino una qualita'
non rispondente alle specifiche previste, ferme restando le
responsabilita' poste in capo al produttore in materia di
sicurezza e salute degli utenti della rete del gas e dei
consumatori finali, il GSE avvia un'istruttoria, garantendo
il contraddittorio al produttore e avvisando gli stessi
utenti e clienti finali noti al GSE ed il gestore di rete
ove esistente. Se il convogliamento del biometano avviene
tramite condotta realizzata dal produttore, esso deve
dotarla di apparecchiature necessarie alla captazione
fisica del biometano fuori specifica. Il produttore
provvede, in tutti i casi di fuori specifica,
all'intercettazione immediata dell'immissione.
5. In tutti i casi d'immissione del biometano nella
rete del gas naturale, come definita dall'art. 1, comma 3,
il GSE puo' acquisire, anche in tele-lettura, i dati
rilevanti ai fini della corretta determinazione dei CIC,
secondo modalita' e specifiche definite dallo stesso,
effettuando un riscontro con quanto auto-dichiarato dal
produttore. In caso di difformita' valgono i dati acquisiti
dal GSE. I costi per l'acquisizione di tali dati sono posti
a carico del produttore stesso. 6. Il biometano comunque
immesso nei trasporti ai sensi del presente decreto, deve
rispettare quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23
gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo
le linee guida definite dal Comitato termotecnico italiano
per la qualificazione degli operatori economici della
filiera di produzione del biometano ai fini della
tracciabilita' e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS
11567 e sue modifiche o integrazioni. Nel caso di biometano
incentivato mediante ritiro dei CIC da parte del GSE, i
produttori di biometano assicurano il rispetto delle
succitate previsioni in luogo dei soggetti obbligati.".
- Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 152, del
2006:
«Art. 183. (Definizioni). - (omissis).
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 184-ter del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).-
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza
od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente, che
includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del
comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure
semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269. (800)
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente delegata dal
predetto Istituto, controlla a campione, sentita
l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater.
3-quinquies.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita'
competenti, al momento del rilascio, comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per
la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un
rifiuto.".