ART. 25 
 
(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti  rinnovabili
                       al servizio di edifici) 
 
  1. Al  fine  di  promuovere  l'installazione  di  impianti  per  la
produzione  di  energia  rinnovabile  per  il  riscaldamento   e   il
raffrescamento  negli  edifici,  favorendo   la   semplificazione   e
l'armonizzazione  delle  procedure  autorizzative,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'Allegato II del presente decreto. 
  2. I procedimenti pendenti alla data di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni di cui al  presente  articolo  sono  disciplinati  dalla
previgente  disciplina,  ferma  restando   per   il   proponente   la
possibilita'  di  optare  per  la  procedura  semplificata   di   cui
all'Allegato II del presente decreto. 
  3. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto: 
    a) con il modello  unico  semplificato  di  cui  al  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo   economico   19   maggio   2015,   recante
"Approvazione del modello unico per la realizzazione, la  connessione
e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici  integrati  sui  tetti
degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  121  del  27
maggio 2015, e' possibile richiedere  anche  il  ritiro  dell'energia
elettrica da parte del GSE, ivi incluso il  ritiro  dedicato  di  cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n. 387; 
    b) il campo di applicazione del decreto di cui alla  lettera  a),
e' esteso agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50kW. 
  4. Con il modello unico semplificato di cui al comma 3, lettera a),
e' possibile  richiedere  al  GSE  l'accesso  ai  meccanismi  di  cui
all'articolo 8  e  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),  decorsi
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  rispettivi
decreti attuativi. 
  5. Le istanze presentate mediante il modello unico semplificato  di
cui al comma 3, lettera a), sono trasferite dai gestori di rete  alla
piattaforma digitale di cui all'articolo 19, ovvero alle  piattaforme
di  cui  all'articolo  19,  comma  2,  con  modalita'  esclusivamente
informatizzate. 
  6. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  19
          maggio  2015  (Approvazione  del  modello  unico   per   la
          realizzazione, la  connessione  e  l'esercizio  di  piccoli
          impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici) e'
          pubblicato nella G.U.R.I. n. 121 del 27 maggio 2015. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 387 del 2003: 
              «Art. 13. (Questioni riguardanti la  partecipazione  al
          mercato elettrico). - (omissis). 
              3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta  da
          impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili   di   potenza
          inferiore  a  10  MVA,  nonche'  da  impianti  di   potenza
          qualsiasi  alimentati  dalle  fonti   rinnovabili   eolica,
          solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,   maremotrice   ed
          idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima  fonte,  agli
          impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28   ottobre   1997,   n.   108/97,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione,  essa  e'   ritirata,   su   richiesta   del
          produttore, dal gestore di rete alla  quale  l'impianto  e'
          collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di cui al presente comma facendo riferimento  a  condizioni
          economiche di mercato. 
              (omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo n. 28 del 2011: 
              «Art. 7 (Regimi di autorizzazione per la produzione  di
          energia termica da fonti rinnovabili).- 1.  Gli  interventi
          di  installazione   di   impianti   solari   termici   sono
          considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati,
          ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo
          30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via
          telematica,    dell'inizio    dei    lavori    da     parte
          dell'interessato  all'amministrazione   comunale,   qualora
          ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
                a) siano installati impianti aderenti o integrati nei
          tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e  lo
          stesso orientamento della falda  e  i  cui  componenti  non
          modificano la sagoma degli edifici stessi; 
                b) la superficie dell'impianto non  sia  superiore  a
          quella del tetto su cui viene realizzato; 
                c)  gli  interventi  non  ricadano   nel   campo   di
          applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio,
          di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e
          successive modificazioni. 
              2. Ai sensi dell'articolo 6, comma  2,  lettera  a),  e
          dell'articolo  123,  comma  1,  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di  installazione  di
          impianti   solari   termici    sono    realizzati    previa
          comunicazione secondo  le  modalita'  di  cui  al  medesimo
          articolo 6, qualora ricorrano  congiuntamente  le  seguenti
          condizioni: 
                a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti
          o su loro pertinenze,  ivi  inclusi  i  rivestimenti  delle
          pareti verticali esterne agli edifici; 
                b) gli impianti siano realizzati al  di  fuori  della
          zona A), di cui  al  decreto  del  Ministro  per  i  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 
              3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 380 del 2001, sono soppresse  le  parole:  «e
          termici, senza serbatoio di accumulo esterno». 
              4. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da adottare, di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con  la
          Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  tre  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          stabilite le  prescrizioni  per  la  posa  in  opera  degli
          impianti di produzione di  calore  da  risorsa  geotermica,
          ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
          climatizzazione di edifici, e sono individuati  i  casi  in
          cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui
          all'articolo 6. 
              5. Ai sensi dell'articolo 6, comma  2,  lettera  a),  e
          dell'articolo  123,  comma  1,  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380 gli interventi  di  installazione  di
          impianti  di  produzione  di  energia  termica   da   fonti
          rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate  alla
          produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda  con
          esclusione delle pompe di  calore  geotermiche  diversi  da
          quelli di cui ai commi da 1  a  4  e  dagli  interventi  di
          installazione di pompe di  calore  geotermiche,  realizzati
          negli  edifici  esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati
          annessi e destinati unicamente  alla  produzione  di  acqua
          calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi  edifici,  sono
          soggetti alla previa comunicazione secondo le modalita'  di
          cui al medesimo articolo 6. 
              6. I procedimenti pendenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto sono regolati dalla  previgente
          disciplina,   ferma   restando   per   il   proponente   la
          possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
          al presente articolo. 
              7. L'installazione di  pompe  di  calore  da  parte  di
          installatori   qualificati,   destinate   unicamente   alla
          produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
          e  negli  spazi  liberi  privati  annessi,  e'  considerata
          estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.".