ART. 25
(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
al servizio di edifici)
1. Al fine di promuovere l'installazione di impianti per la
produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il
raffrescamento negli edifici, favorendo la semplificazione e
l'armonizzazione delle procedure autorizzative, si applicano le
disposizioni di cui all'Allegato II del presente decreto.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
all'Allegato II del presente decreto.
3. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto:
a) con il modello unico semplificato di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, recante
"Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione
e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti
degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27
maggio 2015, e' possibile richiedere anche il ritiro dell'energia
elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387;
b) il campo di applicazione del decreto di cui alla lettera a),
e' esteso agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50kW.
4. Con il modello unico semplificato di cui al comma 3, lettera a),
e' possibile richiedere al GSE l'accesso ai meccanismi di cui
all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1, lettera a), decorsi
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei rispettivi
decreti attuativi.
5. Le istanze presentate mediante il modello unico semplificato di
cui al comma 3, lettera a), sono trasferite dai gestori di rete alla
piattaforma digitale di cui all'articolo 19, ovvero alle piattaforme
di cui all'articolo 19, comma 2, con modalita' esclusivamente
informatizzate.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
abrogato.
Note all'art. 25:
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
maggio 2015 (Approvazione del modello unico per la
realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli
impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici) e'
pubblicato nella G.U.R.I. n. 121 del 27 maggio 2015.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 387 del 2003:
«Art. 13. (Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico). - (omissis).
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 7 (Regimi di autorizzazione per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili).- 1. Gli interventi
di installazione di impianti solari termici sono
considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via
telematica, dell'inizio dei lavori da parte
dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei
tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a
quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di
applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e
dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di
impianti solari termici sono realizzati previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo
articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti
o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle
pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della
zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e
termici, senza serbatoio di accumulo esterno».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli
impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,
ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in
cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui
all'articolo 6.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e
dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione di
impianti di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla
produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con
esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da
quelli di cui ai commi da 1 a 4 e dagli interventi di
installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua
calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono
soggetti alla previa comunicazione secondo le modalita' di
cui al medesimo articolo 6.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente
disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
7. L'installazione di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinate unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.".