Art. 33 Organismo indipendente di valutazione 1. Per quanto concerne la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), si rinvia a quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge. 2. Nel corso dell'esercizio finanziario i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia inoltrano all'OIV, per i profili di competenza, gli atti amministrativi necessari allo svolgimento delle attivita' dell'organismo.
Note all'art. 33: - Per il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note all'articolo 1.