Art. 33 
 
                Organismo indipendente di valutazione 
 
  1. Per quanto concerne la disciplina dell'organismo indipendente di
valutazione (OIV), si rinvia a quanto  disposto  dal  regolamento  di
organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato  in  attuazione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge. 
  2.  Nel  corso  dell'esercizio   finanziario   i   Servizi   e   le
articolazioni  dell'Agenzia  inoltrano  all'OIV,  per  i  profili  di
competenza, gli atti amministrativi necessari allo svolgimento  delle
attivita' dell'organismo. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Per il testo dell'articolo 6,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si  rinvia  alle  note
          all'articolo 1.