Art. 34 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dal regolamento di organizzazione
e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6,
comma 1, del  decreto-legge,  il  Collegio  dei  revisori  dei  conti
verifica la  regolarita'  della  gestione  contabile  e  la  corretta
applicazione  delle  norme  di  amministrazione,  di  contabilita'  e
fiscali anche fornendo pareri su  richiesta  dell'organo  di  vertice
sugli atti posti in essere  dall'Agenzia  al  fine  di  garantire  la
conformita' degli stessi alla normativa di riferimento. 
  2. Il Collegio svolge il controllo di competenza in  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 20 del decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, e redige le  relazioni  da  allegare  agli  schemi  del
bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio, di cui agli  articoli
9, comma 6, lettera e), e 29, comma 3, nelle quali sono  sintetizzati
anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per il testo dell'articolo 6,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si  rinvia  alle  note
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  20,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  recante  «Riforma  dei
          controlli  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa, a norma dell'articolo 49  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
          2011, n. 179: 
              «Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti  e
          sindacali). -  1.  I  collegi  dei  revisori  dei  conti  e
          sindacali presso gli enti ed  organismi  pubblici,  di  cui
          all'articolo    19,    vigilano    sull'osservanza    delle
          disposizioni  di   legge,   regolamentari   e   statutarie;
          provvedono agli  altri  compiti  ad  essi  demandati  dalla
          normativa vigente, compreso  il  monitoraggio  della  spesa
          pubblica. 
              2. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali,  in
          particolare, devono: 
                a) verificare la corrispondenza  dei  dati  riportati
          nel conto consuntivo  o  bilancio  d'esercizio  con  quelli
          analitici desunti dalla contabilita'  generale  tenuta  nel
          corso della gestione; 
                b)  verificare  la  loro  corretta   esposizione   in
          bilancio,  l'esistenza  delle  attivita'  e  passivita'   e
          l'attendibilita'  delle   valutazioni   di   bilancio,   la
          correttezza   dei   risultati   finanziari,   economici   e
          patrimoniali della gestione e l'esattezza  e  la  chiarezza
          dei dati contabili presentati nei prospetti di  bilancio  e
          nei relativi allegati; 
                c)  effettuare  le  analisi  necessarie  e  acquisire
          informazioni in ordine alla stabilita'  dell'equilibrio  di
          bilancio e, in caso di  disavanzo,  acquisire  informazioni
          circa  la  struttura  dello  stesso  e  le  prospettive  di
          riassorbimento affinche' venga,  nel  tempo,  salvaguardato
          l'equilibrio; 
                d)   vigilare   sull'adeguatezza   della    struttura
          organizzativa dell'ente  e  il  rispetto  dei  principi  di
          corretta amministrazione; 
                e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono
          la formazione e l'impostazione del  bilancio  preventivo  e
          del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; 
                f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
          bilancio preventivo  e  del  conto  consuntivo  o  bilancio
          d'esercizio da parte degli organi  a  cio'  deputati  sulla
          base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; 
                g)  effettuare  almeno  ogni  trimestre  controlli  e
          riscontri sulla consistenza della cassa e  sulla  esistenza
          dei valori, dei titoli di proprieta' e  sui  depositi  e  i
          titoli a custodia; 
                h) effettuare il controllo sulla  compatibilita'  dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori. 
              3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle  variazioni
          ai bilanci preventivi, delle delibere di  accertamento  dei
          residui, del conto consuntivo o bilancio  d'esercizio  sono
          sottoposti, corredati dalla  relazione  illustrativa  o  da
          analogo documento, almeno quindici giorni prima della  data
          della  relativa  delibera,  all'esame  del   collegio   dei
          revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
          relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale  sono
          sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
          l'esercizio. 
              4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali  si
          conforma ai principi della continuita', del campionamento e
          della programmazione dei controlli. 
              5. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali  non
          intervengono nella gestione e  nell'amministrazione  attiva
          degli enti e organismi pubblici. 
              6. Alle sedute degli organi di  amministrazione  attiva
          assiste almeno un componente del collegio  dei  revisori  e
          sindacale. 
              7. I componenti del collegio dei revisori  e  sindacale
          possono procedere ad atti di ispezione e  controllo,  anche
          individualmente. 
              8. Di  ogni  verifica,  ispezione  e  controllo,  anche
          individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
          dei bilanci preventivi e relative variazioni  e  dei  conti
          consuntivi  o  bilanci  d'esercizio  e'  redatto   apposito
          verbale.».