Art. 51 Giudizio di insufficienza 1. Il Capo del Servizio, sulla base delle indicazioni del Capo Divisione, redige una circostanziata relazione di insufficienza qualora il dipendente appartenente all'Area manageriale e alte professionalita', oltre a non aver raggiunto gli obiettivi assegnati, abbia fornito un contributo del tutto insoddisfacente all'articolazione di appartenenza. Analogamente avviene per il personale dell'Area operativa che abbia fornito un contributo all'articolazione di appartenenza del tutto insoddisfacente. 2. Sulla base di tale relazione, il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane attribuisce il giudizio motivato di insufficienza - con gli effetti di cui all'articolo 54 e, alle condizioni ivi previste, all'articolo 88 - che viene portato a conoscenza del dipendente dal Capo del Servizio. 3. Il dipendente puo' proporre ricorso scritto e motivato al Direttore generale contro il giudizio di insufficienza entro 20 giorni dal ricevimento dello stesso. 4. Il Capo del Servizio, sentito il Capo diretto del ricorrente, formula le proprie osservazioni scritte.