Art. 51 
 
                      Giudizio di insufficienza 
 
  1. Il Capo del Servizio, sulla  base  delle  indicazioni  del  Capo
Divisione,  redige  una  circostanziata  relazione  di  insufficienza
qualora  il  dipendente  appartenente  all'Area  manageriale  e  alte
professionalita', oltre a non aver raggiunto gli obiettivi assegnati,
abbia   fornito   un    contributo    del    tutto    insoddisfacente
all'articolazione  di  appartenenza.  Analogamente  avviene  per   il
personale  dell'Area  operativa  che  abbia  fornito  un   contributo
all'articolazione di appartenenza del tutto insoddisfacente. 
  2. Sulla base di tale relazione, il Capo del Servizio  responsabile
delle risorse umane attribuisce il giudizio motivato di insufficienza
- con gli effetti di cui  all'articolo  54  e,  alle  condizioni  ivi
previste, all'articolo 88  -  che  viene  portato  a  conoscenza  del
dipendente dal Capo del Servizio. 
  3. Il dipendente  puo'  proporre  ricorso  scritto  e  motivato  al
Direttore generale contro  il  giudizio  di  insufficienza  entro  20
giorni dal ricevimento dello stesso. 
  4. Il Capo del Servizio, sentito il Capo  diretto  del  ricorrente,
formula le proprie osservazioni scritte.