Art. 16
Risorse idriche
1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi
ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e
dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga",»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile
dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del Sistema
Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in
Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.».
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il Piano degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle
risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica e'
adottato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro
della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate
agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori,
corredati dei relativi cronoprogrammi, cosi' come risultanti dal
sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono
identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi
dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n.
3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e' effettuato dalle
amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi
ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce
"MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi
decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita' di
trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le
rimodulazioni.»;
b) al quarto periodo, le parole: «accordo di programma» sono
sostituite dalle seguenti: «provvedimento di individuazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei territori dei
comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge
6 ottobre 2017, n. 158».
3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, le parole: « e dei piani di assetto idrologico.
» sono sostituite dalle seguenti: « , dei piani di assetto
idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di
cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo
unionale di protezione civile, nonche' del principio di non arrecare
un danno significativo. »
4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il primo periodo e' sostituto dai seguenti:
«Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono
individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica,
d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi
interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.»
5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro».
6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi
idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione
d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del
relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal
richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i
corpi idrici potenzialmente interessati. E' fatto divieto di
espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a
conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati
sono in uno stato inferiore al buono o qualora siano previste o si
renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al
mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualita' ambientale
del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento,
anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione
dei cambiamenti climatici.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 154, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato). - 1.
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico
integrato ed e' determinata tenendo conto della qualita'
della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e
degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di
gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di
salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di
funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio secondo il principio del
recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina
paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico
integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto
della necessita' di recuperare i costi ambientali anche
secondo il principio «chi inquina paga», definisce con
decreto le componenti di costo per la determinazione della
tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di
impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica e con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti
i criteri generali per la determinazione, da parte delle
regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua
pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi
della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al
principio «chi inquina paga» e prevedendo altresi'
riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario
attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti
a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso
o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica, sono definiti i
criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in
agricoltura, e per sostenere l'uso del Sistema Informativo
Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in
Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del
piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma
1, lettera d), predispone la tariffa di base,
nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo
10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel
rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate,
anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi,
agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
consumi di determinate categorie, secondo prefissati
scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa
redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di
tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti
ricettivi stagionali, nonche' per le aziende artigianali,
commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni
tiene conto degli investimenti pro capite per residente
effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio idrico integrato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). - 1.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
"Norme in materia ambientale" sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole
"l'Autorita' d'ambito" sono sostituite dalle seguenti:
"l'ente di governo dell'ambito" e le parole "le Autorita'
d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di
governo dell'ambito";
b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Le regioni che non hanno individuato gli enti di
governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso
inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente
all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla
competente regione per ciascun ambito territoriale
ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano
agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del
comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle
province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni
dalla delibera di individuazione, il Presidente della
regione esercita, previa diffida all'ente locale ad
adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente
inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due
periodi dell'articolo 172, comma 4.";
3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) unicita' della gestione";
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con
l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al
fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed
una migliore qualita' del servizio all'utenza, e'
consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in
ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti
territoriali corrispondenti alle province o alle citta'
metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio
idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi
del comma 5 dell'articolo 148.";
b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi
individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove
opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento
di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,
nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda
dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone
montane o con minore densita' di popolazione.»;
c) l'articolo 150 e' abrogato;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
"Articolo 149-bis (Affidamento del servizio). - 1.
L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano
d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di
unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale
ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa
nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto
puo' avvenire a favore di societa' in possesso dei
requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la
gestione in house, partecipate esclusivamente e
direttamente da enti locali compresi nell'ambito
territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di
ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e
la continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di
governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico
di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza
dell'affidamento previgente.
Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico
integrato su tutto il territorio degli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu'
conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i
soggetti interessati, le procedure di gara per
l'affidamento del servizio includono appositi capitolati
con la puntuale indicazione delle opere che il gestore
incaricato deve realizzare durante la gestione del
servizio.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come
sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' soppresso.";
e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il
rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto
gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una
convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito
sulla base delle convenzioni tipo, con relativi
disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a
quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.";
2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi
disciplinari, devono prevedere in particolare:";
3);
3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita
la seguente:
"b-bis) le opere da realizzare durante la
gestione del servizio come individuate dal bando di gara»;
4) al comma 2, lettera c), dopo le parole:
"l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le seguenti:
"e gli strumenti per assicurare il mantenimento";
5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", nonche' la disciplina delle
conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata
dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di
cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalita' per la
valutazione del valore residuo degli investimenti
realizzati dal gestore uscente";
6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla
base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in
mancanza di questa, sulla base della normativa vigente,
l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di
convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai
capitolati della procedura di gara. Le convenzioni
esistenti devono essere integrate in conformita' alle
previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita'
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico";
7) il comma 7 e' abrogato;
f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Gli enti locali proprietari provvedono in tal
senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo
eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad
interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui
all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla
data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico
integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i
termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4,
dell'articolo 172. La violazione della presente
disposizione comporta responsabilita' erariale.";
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie
e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento
in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore
uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri
stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico.";
g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", in base a quanto stabilito dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";
2) al comma 2 le parole: "della regione" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico";
h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente:
"Art. 158-bis) (Approvazione dei progetti degli
interventi e individuazione dell'autorita' espropriante). -
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi
previsti nei piani di investimenti compresi nei piani
d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono
approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di
apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima
procedura si applica per le modifiche sostanziali delle
medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo
abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani
paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante
agli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale, tale variante deve essere coordinata con il
piano di protezione civile secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1
costituisce autorita' espropriante per la realizzazione
degli interventi di cui al presente articolo.
L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in
parte, i propri poteri espropriativi al gestore del
servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di
affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in
ogni atto del procedimento espropriativo.";
i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti
dai seguenti:
"1. Gli enti di governo degli ambiti che non
abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito
di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma
di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono
tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015,
ad adottare i predetti provvedimenti disponendo
l'affidamento del servizio al gestore unico con la
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla
disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio
di unicita' della gestione all'interno dell'ambito
territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico
integrato subentra, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti
all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti
soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento
assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente
e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio
idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano
il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di
garantire il conseguimento del principio di unicita' della
gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale,
l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa
vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone
l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi
dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu' gestioni
esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al
comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato
sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente
nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il
gestore unico cosi' individuato subentra agli ulteriori
soggetti che gestiscano il servizio in base ad un
affidamento assentito in conformita' alla normativa pro
tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data
di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli
altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire,
nel piu' breve tempo possibile, all'affidamento del
servizio al gestore unico di ambito, nelle more del
raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,
l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente,
alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito
territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo,
i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al
25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito
territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento
del relativo servizio per una durata in ogni caso non
superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta
soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata
residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui
scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il
cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni
oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento
della popolazione ricadente nell'ambito territoriale
ottimale di riferimento.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni
successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul
rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione
degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito,
per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla
partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito
all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle
infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori
affidatari del servizio.
4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non
provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai
commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita,
dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente
inadempiente, determinando le scadenze dei singoli
adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni
le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di
funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa
sono posti pari a zero per tutta la durata temporale
dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il
Presidente della regione non provveda nei termini cosi'
stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni,
segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei
Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese
sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della
presente disposizione comporta responsabilita' erariale.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla
anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni
e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio
idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente
locale concedente nei limiti e secondo le modalita'
previsti dalla convenzione.";
l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di
interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi
connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
alla dismissione".
2. Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del
Ministero della transizione ecologica e' adottato, anche
per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei
rispettivi territori, corredati dai relativi
cronoprogrammi, cosi' come risultanti dal sistema di
monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono
identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP),
ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge
16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli
interventi e' effettuato dalle amministrazioni titolari dei
CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad
esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la
voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i
medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate
le modalita' di trasferimento delle risorse, le
riprogrammazioni e le rimodulazioni. Le risorse sono
prioritariamente destinate agli interventi integrati,
finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla
tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, e della
direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli
interventi sul reticolo idrografico non devono alterare
ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua,
bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla
base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala
spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi
integrati, in grado di garantire contestualmente la
riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento
dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli
ecosistemi e della biodiversita', in ciascun provvedimento
di individuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale
minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti
interventi assume priorita' la delocalizzazione di edifici
e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la
pubblica incolumita' tenendo conto dei territori dei comuni
collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
della legge 6 ottobre 2017, n. 158. L'attuazione degli
interventi e' assicurata dal commissario di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le
modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116. In caso di mancato rispetto dei termini indicati
nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o
piu' interventi, laddove il ritardo sia grave e non
imputabile a cause indipendenti dalla responsabilita' del
commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, puo' essere revocato il commissario in carica e
nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in
materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle
medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del
commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del
precedente periodo si applicano tutte le disposizioni
dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico e non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri
emolumenti, comunque denominati.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo
parere favorevole dell'Autorita' di distretto
territorialmente competente, provvede alla revoca, anche
parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri
enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i
decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio
2002, n. 179, nonche' con i decreti ministeriali adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331,
332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto
ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la
realizzazione di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014
non e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato
disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per gli
interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette.
L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre
2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche
confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, e sono riassegnate per la medesima finalita' di
mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e
le modalita' di finanziamento degli interventi definiti con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116.
4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' le stesse attivita' relative
ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
comunque finanziati a valere su risorse finanziarie
nazionali, europee e regionali, i commissari di Governo,
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono
richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni
per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i
soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure
ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese
societa' in house delle amministrazioni centrali dello
Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i
Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo
sulle rispettive societa', ai sensi della disciplina
nazionale ed europea.
5.
6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei
servizi idrici, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi
relativi alle risorse idriche e alle bonifiche nei siti non
oggetto della procedura di infrazione comunitaria n.
2003/2077. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca delle
risorse gia' stanziate dalla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30
aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, e dalla delibera del
CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012, destinate ad
interventi nel settore della depurazione delle acque e
delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di
infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data
del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora
assunti atti giuridicamente vincolanti. Per quanto non
diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le
previsioni , delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n.
87/2012 nonche' della delibera del CIPE del 30 giugno 2014,
n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla
pubblicita', all'assegnazione del codice unico di progetto
e, ad esclusione dei termini, alle modalita' attuative. I
criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate
al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto
di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al predetto Fondo istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in
ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30
settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere
attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo
del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina
di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi
della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I
commissari sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
successivi quindici giorni. I commissari esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6
dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che
assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse
destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione
delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le
procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque
dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito delle
stesse informano il competente Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
l'Agenzia per la coesione territoriale.
7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono
alimentate direttamente, per la quota coperta con le
risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento
su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi
trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al
saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di
dar conto degli interventi affidati e di verificare la
coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno
l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo
le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30
aprile 2015 del medesimo Ministero.
8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita'
ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni
di esondazione e alluvione, previa istruttoria del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, e' assegnata alle Regioni, la somma complessiva di
110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo
sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, dopo le parole: «i sedimenti spostati
all'interno di acque superficiali» sono inserite le
seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche".
9.
9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro
statuti e delle relative norme di attuazione.
9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1°(gradi) agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre
2015.
9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
sostituito dal seguente:
"9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016.".
9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:
"367. Nel limite delle risorse disponibili sulle
contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012, n. 122,
in cui confluiscono le risorse finanziarie relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le
possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo
articolo 3-bis.".
9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del
decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si
applicano anche ai territori dei comuni della provincia di
Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e
interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui
e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione
del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati
dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27
maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del
1°(gradi) giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse
di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n.
74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
93 del 2014.
9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "della programmazione
2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle
programmazioni 2007-2013 e 2014-2020".
9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e
Calabria, si provvede all'individuazione delle modalita' di
ripartizione tra le regioni interessate e delle finalita'
di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di
ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso
produttivo, delle predette risorse, che sono riversate
nelle contabilita' speciali di cui alle ordinanze del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24
maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2
luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite
le modalita' di ripartizione delle risorse finalizzate ad
assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui
abitazione principale e' stata oggetto dell'ordinanza di
sgombero di cui al comma 351.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 36-ter (Misure di semplificazione e accelerazione
per il contrasto del dissesto idrogeologico). - 1. I
commissari straordinari per le attivita' di contrasto e
mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di
difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019,
recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, di seguito denominati: "commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di
Governo", esercitano le competenze sugli interventi
relativi al contrasto del dissesto idrogeologico
indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e
contrasto del rischio idrogeologico, di cui al
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a
qualunque titolo finanziati, nonche' quelli finanziabili
tra le linee di azione sulla tutela del territorio
nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente
interesse nazionale.
3. I commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico promuovono e adottano
prioritariamente le misure necessarie per la piu' rapida
attuazione degli interventi di preminente interesse
nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive
strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter
approvativo e autorizzativo di ogni intervento di
prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche
in coerenza con i criteri di priorita', ove definiti, dei
piani di gestione del rischio di alluvioni, dei piani di
assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a
livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n.
1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione
civile, nonche' del principio di non arrecare un danno
significativo. Le strutture regionali preposte al rilascio
di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli
interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto
idrogeologico assumono le attivita' indicate dai commissari
di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando
il sistema di misurazione della performance con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette
una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di
ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di
competenza dei commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.
5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: "Presidenti
delle regioni" sono inserite le seguenti: ", di seguito
denominati commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico,";
2) al secondo periodo, le parole: "Presidenti delle
regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In
caso di dimissioni o di impedimento del predetto
commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina
un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo
Presidente della regione o alla cessazione della causa di
impedimento";
c) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della
regione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "commissario di Governo".
6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, le parole: "Commissari straordinari per
il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti:
"commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico".
7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: "Gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono
individuati con decreto del Ministro della transizione
ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna
regione territorialmente competente";
b) all'ultimo periodo le parole: "Presidente della
Regione in qualita' di Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti:
"commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico";
c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
"In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei
cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o piu'
interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a
cause indipendenti dalla responsabilita' del commissario,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della transizione ecologica, puo'
essere revocato il commissario in carica e nominato un
altro soggetto avente specifiche competenze in materia di
dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime
funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario
revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente
periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i
commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del
rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque
denominati".
8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole:
"Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle seguenti:
"commissari di Governo".
9. Il commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in
collaborazione con le autorita' di distretto e le
amministrazioni comunali territorialmente competenti, puo'
attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate,
interventi di manutenzione idraulica sostenibile e
periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino
al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo,
alla corretta manutenzione delle foci e della sezione
fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di
particolare pericolosita' per abitati e infrastrutture,
adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.
10. Fermi restando i poteri gia' conferiti in materia
di espropriazioni da norme di legge ai commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le
disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle
procedure relative agli interventi finalizzati
all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti
dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a
tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita
umana.
11. I termini previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, sono ridotti alla meta', ad eccezione del termine di
cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui
all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini
previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma
5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20,
commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo
26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo
42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48,
comma 3, del medesimo testo unico.
12. In caso di emissione di decreto di occupazione
d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al
comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni
altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola
presenza di due rappresentanti della regione o degli altri
enti territoriali interessati.
13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei
pareri in sede di conferenza di servizi e' di trenta
giorni.
14. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo
7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma
6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, sono soppressi.
15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi
informativi correlati al finanziamento e alla
rendicontazione degli interventi di mitigazione del
dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel
PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, provvede alla
ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi
informativi in materia di interventi per la difesa del
suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite
dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di
assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a
livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.
16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della
transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui
al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei
processi di interoperabilita' tra i sistemi informativi per
il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere
pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le
attivita' tecniche e operative di propria competenza per
l'attuazione del conseguente programma sulla base di
apposita convenzione.
17. L'ISPRA svolge le predette attivita' sentite le
competenti strutture del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonche' in raccordo con le altre
amministrazioni centrali titolari di competenze in materia
di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica,
al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed
efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione
dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e
pubblicita' agli enti legittimati o destinatari.
18. Al fine di consentire un piu' rapido ed efficiente
svolgimento delle attivita' di valutazione e selezione dei
progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in
coordinamento con le competenti strutture del Ministero
della transizione ecologica, provvede alla ricognizione
delle funzionalita' della piattaforma del Repertorio
nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS)
che necessitano di aggiornamento, adeguamento e
potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione
ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' in
raccordo con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre
amministrazioni centrali con competenze in materia di
interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al
fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed
efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei
progetti, garantendo una adeguata informazione e
pubblicita' agli enti legittimati o destinatari.
L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il
principio di unicita' dell'invio previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo
l'interoperabilita' con la banca dati di cui all'articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle
attivita' dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a
165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del
presente articolo non si applicano agli interventi
finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo
nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi
infrastrutturali anche connessi alle esigenze di
contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, le parole: "limitatamente a quelli indicati
all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi
quelli indicati all'articolo 1.».
- Si riporta il testo del comma 1074, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.-1073. Omissis.
1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b),
sono individuati con decreto del Ministro della transizione
ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono
individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate possono
essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare a stipulare appositi mutui
di durata massima quindicennale sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in
sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma
1072. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono
pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del Regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e
dal comma 2, e' vietato derivare o utilizzare acqua
pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
dell'autorita' competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al
servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e
non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua;
la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle
leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone
sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi
speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma
1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione
dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni
altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi
vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. Nei
casi di particolare tenuita' si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.000 euro. Alla
sanzione prevista dal presente articolo non si applica il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una
somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita'
competente, con espresso provvedimento nel quale sono
stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente
consentire la continuazione provvisoria del prelievo in
presenza di particolari ragioni di interesse pubblico
generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese
contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle
acque.».
- La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 22
dicembre 2000.
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 76 (Disposizioni generali). - 1. Al fine della
tutela e del risanamento delle acque superficiali e
sotterranee, la parte terza del presente decreto individua
gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi
idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione per i corpi idrici di cui
all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio
nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in
funzione della capacita' dei corpi idrici di mantenere i
processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione
individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una
particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei
pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto
sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di
cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli
obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici
significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di
qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono»;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di
qualita' ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi
idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli
obiettivi di qualita' per specifica destinazione di cui
all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi
i termini di adempimento previsti dalla normativa
previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati
obiettivi di qualita' ambientale e per specifica
destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori
limite diversi, devono essere rispettati quelli piu'
cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale; l'obbligo di
rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre
2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli
obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualita'
ambientale piu' elevati, nonche' individuare ulteriori
destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di
qualita'.».