Art. 16 bis
Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato
alla societa' Acquedotto pugliese Spa
1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa'
di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, nonche' di consentire l'utilizzo dei fondi messi a
disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i ter-
mini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19
possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per
l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al
comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: « 31 dicembre 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - 1. In
considerazione del processo di convergenza ed
armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,
l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1°(gradi) gennaio
2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che
succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti
soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS
possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare
entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e'
incrementata di un numero di posti corrispondente alle
unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti
soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie,
rispetto alla dotazione organica vigente degli enti
soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni
soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono
eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale
degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti
di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
aumento della dotazione organica dell'Istituto
incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti
soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai
compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS,
nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti
soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai
professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei
rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per
la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1
possono compiere solo gli adempimenti connessi alla
definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di
approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º
aprile 2012.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e tre posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello
generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le
dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione
delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in
misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si
interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla
determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera
a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli
interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di
ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il
Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato
di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui
al comma 1 operando una razionalizzazione
dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
una riduzione dei costi complessivi di funzionamento
relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno
2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di
Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il
correlato versamento all'entrata del bilancio statale,
derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
organizzativa degli enti di previdenza, previste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai
sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica,
a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le
piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo
stato di avanzamento del processo di riordino conseguente
alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del
mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il
commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di
accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il
contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente
devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi
sessanta giorni dalla predetta data il commissario
predispone comunque la situazione patrimoniale del
soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
2018 a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e
soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti
pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del
socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
il dipartimento delegato all'Autorita' politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Alla societa' possono partecipare le regioni
Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime,
nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla
disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il
sistema e tenendo conto della presenza sul territorio
regionale delle infrastrutture di captazione e grande
adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le altre
regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
distretto idrografico dell'Appennino meridionale di
partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
il divieto di cessione delle quote di capitale della
medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. Al
capitale della societa' di cui al primo periodo non possono
in ogni caso partecipare neppure indirettamente ne' a
seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni,
comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di cui
al titolo V del libro quinto del codice civile e altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. La tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale
titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l'Ente soppresso. Le passivita' di natura contributiva,
previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
costituzione della societa' di cui al primo periodo del
presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che
vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti
concessori si intendono attribuiti alla societa' di nuova
costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la
liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
agevolando il Commissario liquidatore nella definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili
diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio
delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di
trasferimento al patrimonio della societa' medesima. I
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il
Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di
liquidazione dell'Ente al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo
approva con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche
di coesione e per il Mezzogiorno. La tariffa idrica da
applicare agli utenti del costituito soggetto e'
determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3
ottobre 2012. Fino all'adozione delle misure di cui al
presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30
settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le
azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. A far data
dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi.
11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della
societa' di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione
degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10
previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore
idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli
altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie
nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui
allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n.
205 del 2017, nonche' per la realizzazione degli ulteriori
interventi e' affidato al Segretario generale
dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale in
qualita' di Commissario straordinario di governo. Per
l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma
525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario
puo' nominare un numero di massimo tre subcommissari in
relazione alla portata e al numero degli interventi
sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del personale
dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e di
enti pubblici e societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato, dotate di specifica competenza
tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui
ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e
7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorita' di distretto
dell'Appennino Meridionale e' autorizzata ad assumere,
previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo
determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei
mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unita' di
personale con funzioni tecniche di supporto alle attivita'
svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale previsti dalla
normativa vigente, fino a 40 unita', e comunque nel limite
di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri
per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono
posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I
compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla
societa' di cui al comma 11 delle attivita' di cui al
presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi,
entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima
societa'. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario
generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene
automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.
11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in
materia di affidamento del servizio idrico integrato,
l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2023.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che
svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al
consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire
l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio del Consorzio
nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e un sub
commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data
di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La
denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in
materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni
dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e
rappresentativita', gli organi di amministrazione e
controllo, la sede, nonche' le modalita' di funzionamento,
e sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle
risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni
alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura
sono deliberati dagli organi in carica alla data di
soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data, e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi
dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli
adempimenti di cui al precedente periodo spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato
dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli
del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui
si applica il contratto collettivo nazionale del comparto
enti pubblici non economici. La dotazione organica del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo'
eccedere il numero del personale in servizio, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi
Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo
allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro
interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite le risorse strumentali e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione
incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione,
ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a
valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura
degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione.
Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente
comma ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle
specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli
enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i
compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con
le articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente
capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
19-bis. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un
contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
di quaranta posti.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle
Risorse idriche e' soppressa.
20-bis.
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».