Art. 16 ter
Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia
elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di poverta'
energetica e clienti domestici
1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di
maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle
more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione
del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici
continuano a essere riforniti di energia elettrica dal ser- vizio di
tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro
della transizione ecologica.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente adotta,
ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n.
124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele
graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da
concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuita' della
fornitura di energia elettrica.
3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure
previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in
condizioni di poverta' energetica continua ad applicarsi il servizio
di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del
Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente
articolo.
4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 210, le parole: «che ne facciano richiesta» sono soppresse.
5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la
protezione dei dati personali, definisce le modalita' di acquisizione
del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione
delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla societa'
Acquirente unico Spa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza):
«Art. 1.
1.-59. Omissis.
60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di
cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui
all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,
e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di
cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva
(UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta
disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al
precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i
clienti finali senza fornitore di energia elettrica,
nonche' specifiche misure per prevenire ingiustificati
aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di
fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce,
altresi', per le microimprese di cui al citato articolo 2,
numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti
domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata
quale criterio identificativo in aggiunta a quelli gia'
individuati dalla medesima direttiva.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125(Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia):
«Art. 1. - 1. A decorrere dal 1° luglio 2007
l'attivita' di distribuzione di energia elettrica per le
imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti
finali e' svolta in regime di separazione societaria
rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di
distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007
l'attivita' di vendita di energia elettrica in forma
integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una o piu'
apposite societa' per azioni alle quali trasferiscono i
beni e i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi
all'attivita' di vendita. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione
funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita'
con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o
di gas naturale garantiscono, nel rispetto delle esigenze
di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai
dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e
dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti
connessi alla propria rete, strettamente necessari per la
formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei
contratti di fornitura.
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali
domestici hanno diritto di recedere dal preesistente
contratto di fornitura di energia elettrica come clienti
vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore
diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale
scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali
domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato
libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche
attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di
approvvigionamento continua ad essere svolta
dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in
bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato
annuo non superiore a 10 milioni di euro sono
automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al
presente comma.
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con
propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di
quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la
posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e
media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria
della rappresentanza di tale categoria di utenti.
3. Per garantire le disposizioni comunitarie in
materia di servizio universale, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione
del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi
effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le
forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2
e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici,
che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito
degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le
proprie offerte commerciali contemplando anche la
possibilita' di scelta tra piani tariffari e fasce orarie
differenziati. E' fatta salva l'adozione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro della solidarieta' sociale, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, di misure volte a
tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di
svantaggio economico. Sono altresi' fatti salvi i poteri di
vigilanza e di intervento dell'Autorita' a tutela dei
diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e
ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle
condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora
esercitato il diritto di scelta.
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana
indirizzi e, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con proprio decreto adotta
disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio
di salvaguardia ai clienti finali che abbiano
autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma
2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano
scelto il proprio fornitore, attraverso procedure
concorsuali per aree territoriali e a condizioni che
incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri
di gradualita'. Fino all'operativita' di tale servizio, la
continuita' della fornitura per tali clienti e' assicurata
dalle imprese di distribuzione o dalle societa' di vendita
collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi
pubblici e non discriminatori.
5. Le imprese di vendita di energia elettrica
forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale
inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla
composizione del mix energetico utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei
due anni precedenti e indicano le fonti informative
disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili
al fine di risparmiare energia, secondo modalita' definite
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta
iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la
confrontabilita' dei prezzi ai clienti finali, anche
attraverso la definizione degli standard minimi di
informazione che devono essere accessibili attraverso la
bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di
confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per
tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti
in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo
ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo
di sistema previste dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra
gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli
accordi di programma triennali previsti dal decreto del
Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio
2006, per l'attuazione dei quali le attivita' sono
prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.
6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del
mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi
energetici, con propri regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
semplifica le procedure per l'accesso da parte delle
pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e
ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti
all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della
direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE n. 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE n. 941/2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11. (Clienti vulnerabili e in condizioni di
poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i
clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute,
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n.
124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano
in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro
mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori
non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture
abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio
di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, i fornitori sono tenuti ad
offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 del
presente articolo la fornitura di energia elettrica ad un
prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato
all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di
commercializzazione e le condizioni contrattuali e di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'ARERA con
uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati.
3. Al fine di incrementare il grado di consapevolezza
dei clienti finali sui prezzi dell'energia elettrica,
l'ARERA definisce, in via transitoria e comunque fino al 31
dicembre 2025, un indice di riferimento mensile del prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso.
4. Il Ministro della transizione ecologica, sulla
base del riesame della Commissione europea sugli interventi
pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura
dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di
poverta' energetica o vulnerabili previsto dall'articolo 5,
paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944, propone al
Consiglio dei ministri un disegno di legge per l'eventuale
superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del presente
articolo, con contestuale previsione delle misure sociali
di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli
interventi pubblici nella fissazione del prezzo di
fornitura dell'energia elettrica.
5. Con decreto del Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
presso il Ministero della transizione ecologica,
l'Osservatorio nazionale della poverta' energetica.
L'Osservatorio e' un organo collegiale composto da sei
membri nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica. Dei sei membri, due, compreso il Presidente
dell'Osservatorio, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; uno dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali; uno dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili; uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano; uno dall'ARERA.
L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico del Gestore
dei servizi energetici S.p.a. e di Acquirente Unico S.p.a.
La partecipazione all'Osservatorio non prevede il
riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di
presenze ed altri emolumenti comunque denominati.
6. L'Osservatorio:
a) propone al Ministero della transizione ecologica
e all'ARERA misure di contrasto alla poverta' energetica,
anche attraverso azioni di comunicazione, formazione e
assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi dei
portatori di interesse;
b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio
del fenomeno della poverta' energetica a livello nazionale,
anche ai fini della comunicazione integrata sulla poverta'
energetica di cui all'articolo 24, del regolamento (UE)
2018/1999;
c) anche ai fini di cui alla lettera b) del
presente comma, elabora criteri per l'elaborazione del
numero di famiglie in condizioni di poverta' energetica.
7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, gli
enti locali che partecipano alle comunita' energetiche dei
cittadini, con le risorse disponibili a legislazione
vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, adottano iniziative per
promuovere la partecipazione alle comunita' stesse dei
clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente
articolo, affinche' questi ultimi possano accedere ai
benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla
comunita' stessa. A supporto della realizzazione di tali
progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a.,
nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore
dei comuni, mette a disposizione servizi informativi
dedicati, ivi inclusi guide informative e strumenti di
simulazione.».