Art. 16 ter 
 
Disposizioni  in  materia  di  contratti  di  fornitura  di   energia
  elettrica  per  clienti  vulnerabili,  in  condizioni  di  poverta'
  energetica e clienti domestici 
 
  1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n.  124,  per  la  cessazione  del  servizio  di
maggior tutela per i clienti domestici, in via  transitoria  e  nelle
more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione
del servizio di  vendita  a  tutele  graduali,  i  clienti  domestici
continuano a essere riforniti di energia elettrica dal ser- vizio  di
tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  18  giugno
2007, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro
della transizione ecologica. 
  2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  adotta,
ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge  4  agosto  2017,  n.
124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele
graduali per i clienti domestici, mediante procedure  competitive  da
concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuita' della
fornitura di energia elettrica. 
  3. Qualora alla suddetta data di  cui  all'articolo  1,  comma  60,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure
previste  dall'articolo  11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 210, nei confronti dei  clienti  vulnerabili  e  in
condizioni di poverta' energetica continua ad applicarsi il  servizio
di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 125, secondo gli  indirizzi  definiti  con  il  decreto  del
Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1  del  presente
articolo. 
  4. All'articolo 11, comma 2, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 210, le parole: «che ne facciano richiesta» sono soppresse. 
  5. Ai fini  dell'individuazione  dei  clienti  vulnerabili  di  cui
all'articolo 11, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 210, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, definisce le modalita' di acquisizione
del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di  trasmissione
delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale al  Sistema  informativo  integrato  gestito  dalla  societa'
Acquirente unico Spa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 60,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
          la concorrenza): 
                «Art. 1. 
                1.-59. Omissis. 
                60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di
          cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
          il comma 2 dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  1°
          giugno 2011, n. 93, cessa di avere  efficacia  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2021  per  le  piccole  imprese  di   cui
          all'articolo 2, numero 7), della  direttiva  (UE)  2019/944
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno  2019,
          e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per  le  microimprese  di
          cui all'articolo 2, numero  6),  della  medesima  direttiva
          (UE) 2019/944 e per i  clienti  domestici.  L'Autorita'  di
          regolazione per energia, reti  e  ambiente  (ARERA)  adotta
          disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui  al
          precedente periodo, un servizio a  tutele  graduali  per  i
          clienti  finali  senza  fornitore  di  energia   elettrica,
          nonche'  specifiche  misure  per  prevenire  ingiustificati
          aumenti  dei  prezzi  e  alterazioni  delle  condizioni  di
          fornitura a tutela di  tali  clienti.  L'ARERA  stabilisce,
          altresi', per le microimprese di cui al citato articolo  2,
          numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e  per  i  clienti
          domestici il livello di potenza contrattualmente  impegnata
          quale criterio identificativo in  aggiunta  a  quelli  gia'
          individuati dalla medesima direttiva. 
                Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2007,  n.  125(Misure
          urgenti per l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
          materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia): 
                «Art.  1.  -  1.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2007
          l'attivita' di distribuzione di energia  elettrica  per  le
          imprese le  cui  reti  alimentano  almeno  100.000  clienti
          finali  e'  svolta  in  regime  di  separazione  societaria
          rispetto  all'attivita'  di  vendita.   Tali   imprese   di
          distribuzione, che svolgano alla data del  30  giugno  2007
          l'attivita'  di  vendita  di  energia  elettrica  in  forma
          integrata, costituiscono  entro  centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, una o  piu'
          apposite societa' per azioni  alle  quali  trasferiscono  i
          beni e i rapporti, le attivita' e  le  passivita'  relativi
          all'attivita'  di  vendita.   L'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas adotta disposizioni per  la  separazione
          funzionale, anche per lo  stoccaggio  di  gas,  secondo  le
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita'
          con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica  o
          di gas naturale garantiscono, nel rispetto  delle  esigenze
          di privacy, l'accesso tempestivo e non  discriminatorio  ai
          dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi  informativi  e
          dall'attivita' di misura, relativi ai consumi  dei  clienti
          connessi alla propria rete, strettamente necessari  per  la
          formulazione delle offerte commerciali e  la  gestione  dei
          contratti di fornitura. 
                2. A decorrere dal 1° luglio 2007  i  clienti  finali
          domestici  hanno  diritto  di  recedere  dal   preesistente
          contratto di fornitura di energia  elettrica  come  clienti
          vincolati, secondo modalita' stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas, e di scegliere  un  fornitore
          diverso dal  proprio  distributore.  In  mancanza  di  tale
          scelta, l'erogazione del  servizio  per  i  clienti  finali
          domestici non riforniti di energia  elettrica  sul  mercato
          libero e' garantita dall'impresa  di  distribuzione,  anche
          attraverso apposite societa' di vendita, e la  funzione  di
          approvvigionamento    continua     ad     essere     svolta
          dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le  imprese  connesse  in
          bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato
          annuo  non  superiore   a   10   milioni   di   euro   sono
          automaticamente comprese nel regime di  tutela  di  cui  al
          presente comma. 
                2-bis. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  con
          propri  provvedimenti,  promuove  la  piena  attuazione  di
          quanto  previsto  dall'articolo  3,  paragrafo   3,   della
          direttiva  2003/54/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 giugno 2003, al  fine  di  rafforzare  la
          posizione di mercato dei clienti civili e della  piccola  e
          media utenza, attraverso l'associazione su base  volontaria
          della rappresentanza di tale categoria di utenti. 
                3.  Per  garantire  le  disposizioni  comunitarie  in
          materia di servizio universale, l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione
          del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi
          effettivi  del  servizio,  prezzi  di  riferimento  per  le
          forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2
          e per le forniture di gas naturale  ai  clienti  domestici,
          che le imprese di distribuzione o di  vendita,  nell'ambito
          degli obblighi di servizio  pubblico,  comprendono  tra  le
          proprie   offerte   commerciali   contemplando   anche   la
          possibilita' di scelta tra piani tariffari e  fasce  orarie
          differenziati.  E'  fatta  salva   l'adozione,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 375, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro della solidarieta' sociale, entro il termine di
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente  decreto,  di  misure  volte  a
          tutelare utenti in particolari condizioni di  salute  o  di
          svantaggio economico. Sono altresi' fatti salvi i poteri di
          vigilanza e  di  intervento  dell'Autorita'  a  tutela  dei
          diritti degli  utenti,  anche  nei  casi  di  verificati  e
          ingiustificati  aumenti  dei  prezzi  e  alterazioni  delle
          condizioni del servizio per i clienti che non hanno  ancora
          esercitato il diritto di scelta. 
                4.  Il  Ministro  dello  sviluppo   economico   emana
          indirizzi  e,  su  proposta  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e   il   gas,   con   proprio   decreto   adotta
          disposizioni, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, per assicurare il  servizio
          di   salvaguardia   ai   clienti   finali    che    abbiano
          autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma
          2 senza fornitore di energia elettrica o  che  non  abbiano
          scelto   il   proprio   fornitore,   attraverso   procedure
          concorsuali  per  aree  territoriali  e  a  condizioni  che
          incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri
          di gradualita'. Fino all'operativita' di tale servizio,  la
          continuita' della fornitura per tali clienti e'  assicurata
          dalle imprese di distribuzione o dalle societa' di  vendita
          collegate a  tali  imprese,  a  condizioni  e  prezzi  resi
          pubblici e non discriminatori. 
                5.  Le  imprese  di  vendita  di  energia   elettrica
          forniscono, nelle  fatture  e  nel  materiale  promozionale
          inviato ai propri clienti  finali,  le  informazioni  sulla
          composizione  del  mix   energetico   utilizzato   per   la
          produzione dell'energia elettrica fornita nel  periodo  dei
          due  anni  precedenti  e  indicano  le  fonti   informative
          disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili
          al fine di risparmiare energia, secondo modalita'  definite
          con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del  mare,  su  proposta   dell'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                6.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta
          iniziative per la sicurezza  del  sistema  elettrico  e  la
          confrontabilita'  dei  prezzi  ai  clienti  finali,   anche
          attraverso  la  definizione  degli   standard   minimi   di
          informazione che devono essere  accessibili  attraverso  la
          bolletta e la pubblicazione, sul  sito  web  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, di tavole  sinottiche  di
          confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato  libero,  per
          tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti
          in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo
          ed attua le disposizioni in materia di ricerca  e  sviluppo
          di  sistema  previste  dal  decreto  del   Ministro   delle
          attivita'  produttive  8  marzo  2006,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti  tra
          gli  oneri  generali  di  sistema   gestiti   dalla   Cassa
          conguaglio per il settore  elettrico,  anche  mediante  gli
          accordi di programma triennali  previsti  dal  decreto  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive   23   marzo   2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102  del  4  maggio
          2006,  per  l'attuazione  dei  quali  le   attivita'   sono
          prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi. 
                6-bis. Al fine di favorire  la  liberalizzazione  del
          mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei  servizi
          energetici,  con  propri  regolamenti  il  Ministro   dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          semplifica  le  procedure  per  l'accesso  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite  terzi  e
          ne  favorisce  il  ricorso  a  servizi   energetici   volti
          all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11,  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  210  (Attuazione  della
          direttiva  UE  2019/944,  del  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme  comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva  2012/27/UE,  nonche'  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del  regolamento  UE  n.  943/2019  sul   mercato   interno
          dell'energia elettrica e del  regolamento  UE  n.  941/2019
          sulla  preparazione  ai  rischi  nel  settore  dell'energia
          elettrica  e  che  abroga  la  direttiva  2005/89/CE)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11. (Clienti vulnerabili  e  in  condizioni  di
          poverta' energetica).  -  1.  Sono  clienti  vulnerabili  i
          clienti civili: 
                  a) che  si  trovano  in  condizioni  economicamente
          svantaggiate o che versano in gravi condizioni  di  salute,
          tali   da   richiedere   l'utilizzo   di    apparecchiature
          medico-terapeutiche  alimentate   dall'energia   elettrica,
          necessarie per il  loro  mantenimento  in  vita,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 75, della legge 4  agosto  2017,  n.
          124; 
                  b) presso i quali sono presenti persone che versano
          in  gravi  condizioni  di  salute,   tali   da   richiedere
          l'utilizzo    di    apparecchiature     medico-terapeutiche
          alimentate dall'energia elettrica, necessarie per  il  loro
          mantenimento in vita; 
                  c) che rientrano tra i soggetti con disabilita'  ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                  d) le cui utenze sono ubicate  nelle  isole  minori
          non interconnesse; 
                  e)  le  cui  utenze  sono  ubicate   in   strutture
          abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; 
                  f) di eta' superiore ai 75 anni. 
                2. A decorrere dalla data di cessazione del  servizio
          di maggior tutela di cui all'articolo 1,  comma  60,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124, i  fornitori  sono  tenuti  ad
          offrire ai clienti  vulnerabili  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo la fornitura di energia elettrica  ad  un
          prezzo che  rifletta  il  costo  dell'energia  nel  mercato
          all'ingrosso,  i   costi   efficienti   del   servizio   di
          commercializzazione  e  le  condizioni  contrattuali  e  di
          qualita' del servizio, cosi' come definiti  dall'ARERA  con
          uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati. 
                3. Al fine di incrementare il grado di consapevolezza
          dei  clienti  finali  sui  prezzi  dell'energia  elettrica,
          l'ARERA definisce, in via transitoria e comunque fino al 31
          dicembre 2025, un indice di riferimento mensile del  prezzo
          dell'energia elettrica all'ingrosso. 
                4. Il Ministro  della  transizione  ecologica,  sulla
          base del riesame della Commissione europea sugli interventi
          pubblici  nella  fissazione   dei   prezzi   di   fornitura
          dell'energia elettrica ai clienti civili in  condizioni  di
          poverta' energetica o vulnerabili previsto dall'articolo 5,
          paragrafo 10, della direttiva  (UE)  2019/944,  propone  al
          Consiglio dei ministri un disegno di legge per  l'eventuale
          superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del  presente
          articolo, con contestuale previsione delle  misure  sociali
          di  sostegno  ai  clienti  vulnerabili   alternative   agli
          interventi  pubblici  nella  fissazione   del   prezzo   di
          fornitura dell'energia elettrica. 
                5.  Con  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          presso   il   Ministero   della   transizione    ecologica,
          l'Osservatorio   nazionale   della   poverta'   energetica.
          L'Osservatorio e' un  organo  collegiale  composto  da  sei
          membri nominati con decreto del Ministro della  transizione
          ecologica. Dei sei  membri,  due,  compreso  il  Presidente
          dell'Osservatorio,  sono  designati  dal   Ministro   della
          transizione ecologica; uno dal Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali; uno dal Ministro delle infrastrutture  e
          della   mobilita'   sostenibili;   uno   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di  Trento  e  Bolzano;  uno  dall'ARERA.
          L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico  del  Gestore
          dei servizi energetici S.p.a. e di Acquirente Unico  S.p.a.
          La   partecipazione   all'Osservatorio   non   prevede   il
          riconoscimento di  compensi,  rimborsi  spese,  gettoni  di
          presenze ed altri emolumenti comunque denominati. 
                6. L'Osservatorio: 
                  a) propone al Ministero della transizione ecologica
          e all'ARERA misure di contrasto alla  poverta'  energetica,
          anche attraverso  azioni  di  comunicazione,  formazione  e
          assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi  dei
          portatori di interesse; 
                  b) effettua, con cadenza biennale, il  monitoraggio
          del fenomeno della poverta' energetica a livello nazionale,
          anche ai fini della comunicazione integrata sulla  poverta'
          energetica di cui all'articolo  24,  del  regolamento  (UE)
          2018/1999; 
                  c) anche  ai  fini  di  cui  alla  lettera  b)  del
          presente comma,  elabora  criteri  per  l'elaborazione  del
          numero di famiglie in condizioni di poverta' energetica. 
                7. Fermo quanto previsto dal presente  articolo,  gli
          enti locali che partecipano alle comunita' energetiche  dei
          cittadini,  con  le  risorse  disponibili  a   legislazione
          vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a
          carico della  finanza  pubblica,  adottano  iniziative  per
          promuovere la  partecipazione  alle  comunita'  stesse  dei
          clienti  vulnerabili  di  cui  al  comma  1  del   presente
          articolo,  affinche'  questi  ultimi  possano  accedere  ai
          benefici ambientali, economici e sociali  assicurati  dalla
          comunita' stessa. A supporto della  realizzazione  di  tali
          progetti,  il  Gestore  dei  servizi   energetici   S.p.a.,
          nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore
          dei  comuni,  mette  a  disposizione  servizi   informativi
          dedicati, ivi inclusi  guide  informative  e  strumenti  di
          simulazione.».