Art. 17 bis
Disposizioni per la riperimetrazione dei siti
contaminati di interesse nazionale
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti
locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la
riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di
interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i
territori che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo
252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 252, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I siti
di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono
individuabili in relazione alle caratteristiche del sito,
alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti,
al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni
interessate, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare
aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare
pregio ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva
dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di
rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione
della densita' della popolazione o dell'estensione
dell'area interessata;
d) l'impatto socio economico causato
dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per
i beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
compresi nel territorio di piu' regioni;
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di
attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
acciaierie.
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti
interessati da attivita' produttive ed estrattive di
amianto.
3. Ai fini della perimetrazione del sito, inteso
nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici
superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni,
le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili. I valori d'intervento sito-specifici
delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono
i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono
essere previste misure d'intervento funzionali all'uso
legittimo delle aree e proporzionali all'entita' della
contaminazione, sono individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministero della transizione ecologica su
proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA).
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242
dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sentito il Ministero dello sviluppo
economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale per l'istruttoria tecnica
del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanita'
nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta procedure semplificate per le operazioni di
bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A
condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al
comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo'
essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione
di inizio attivita' al Ministero della transizione
ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al
precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il
divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo
che il proponente non provveda a conformarsi entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo
Ministero.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto
responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato
accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito
mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano,
comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e'
concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non
oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari
prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In
caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia
di protezione ambientale territorialmente competente, il
Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il
proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita'
d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune,
alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale
competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto
superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura
di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il
livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo
soggetto provvede al ripristino della zona contaminata,
dandone notizia, con apposita autocertificazione, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia
di protezione ambientale competenti entro novanta giorni
dalla data di inizio delle attivita' di indagine.
L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme
restando le attivita' di verifica e di controllo da parte
della provincia competente da concludere nel termine di
novanta giorni dalla data di acquisizione
dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di
verifica si considera definitivamente concluso.
4-ter. In alternativa alla procedura di cui
all'articolo 242, il responsabile della potenziale
contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e
alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli
esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito
nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di
rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota,
in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti
nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di
rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta
giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al
comma 4 e contestualmente indica le condizioni per
l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo
242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' motivatamente chiedere la revisione dell'analisi
di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente
presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del
comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di
espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il
progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica
di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale
ai sensi della normativa vigente, il procedimento e'
sospeso fino all'acquisizione della pronuncia
dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda del
presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale,
i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti e delle attrezzature necessari
all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai
sensi dell'articolo 27-bis.
4-quater.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati
pubblici o privati, anche coordinati fra loro.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi ricomprende a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori. A tal fine il
proponente allega all'istanza la documentazione e gli
elaborati progettuali previsti dalle normative di settore
per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli
atti di assenso comunque denominati necessari alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e
indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione
anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione.
8.
8-bis. Nei siti di interesse nazionale,
l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di
bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione
dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a
piena scala, non e' soggetta a preventiva approvazione del
Ministero della transizione ecologica e puo' essere
eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in
condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e
ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni e'
valutato dal Ministero della transizione ecologica e
dall'Istituto superiore di sanita' che si pronunciano entro
sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata
della necessaria documentazione tecnica.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai
sensi della normativa vigente l'area interessata dalla
bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si provvedera' alla
perimetrazione della predetta area.
9-bis. E' individuata quale sito di interesse
nazionale ai sensi della normativa vigente l'area
interessata dalla presenza di discariche ed impianti di
trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta
di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei
siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su istanza
congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni
dal ricevimento dell'istanza la volturazione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6.
9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministero della transizione ecologica adotta i modelli
delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma
4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da
allegare.
9-quinquies. Con decreto del Ministero della
transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in
base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione
e' sottoposta a comunicazione di inizio attivita' di cui al
comma 4.».