Art. 18
Riduzione dei tempi del procedimento
di valutazione ambientale strategica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non
assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i
motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri
pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo
conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia
ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali
raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e
negativi sull'ambiente»;
a) all'articolo 13
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti
ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche
transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorita'
competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»; 2)
al comma 2, la parola «concordato» e' sostituita dalle seguenti:
«comunicato dall'autorita' competente» e le parole «novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 3) al comma
5, la lettera f) e' abrogata;
b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
c) all'articolo 15:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione del
rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»;
2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni».
1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i progetti di
competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi
dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il
supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale regionale e
la valutazione di impatto ambientale regionale ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Nel
caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e
3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita'
competente, su supporto informatico, un rapporto
preliminare di assoggettabilita' a VAS comprendente una
descrizione del piano o programma e le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma,
facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente
decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con
l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS per
acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta
giorni all'autorita' competente ed all'autorita'
procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato
dall'autorita' competente con l'autorita' procedente,
l'autorita' competente, sulla base degli elementi di cui
all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma
possa avere impatti significativi sull'ambiente.
3-bis. Qualora l'autorita' competente stabilisca di
non assoggettare il piano o programma al procedimento di
VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in
relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I
alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali
osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale
pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali
raccomandazioni per evitare o prevenire effetti
significativi e negativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel
sito web dell'autorita' competente.
6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la
VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a
strumenti attuativi di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui
all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si
limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.»
«Art. 13. (Redazione del rapporto ambientale). - 1.
Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali significativi anche transfrontalieri,
dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o
l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai
momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani
e programmi, con l'autorita' competente e gli altri
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale.
L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita'
procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare per acquisire i contributi. I
contributi sono inviati all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio
della consultazione.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente
comunicato dall'autorita' competente, si conclude entro
quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al
proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto
ambientale costituisce parte integrante del piano o del
programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione
ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere
individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
che l'attuazione del piano o del programma proposto
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale,
nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale
del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente
decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto
ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del
programma. Il Rapporto ambientale da' atto della
consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono
stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per
evitare duplicazioni della valutazione, possono essere
utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati
ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli
decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre
disposizioni normative.
5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita'
competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo
32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 14 comma 1;
f). (abrogata).
5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web
dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La
proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono
altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in
materia ambientale e del pubblico interessato affinche'
questi abbiano l'opportunita' di esprimersi.
6. La documentazione e' depositata presso gli uffici
dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni
e delle province il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli
impatti della sua attuazione.»
«Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso al pubblico
di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene
almeno:
a) la denominazione del piano o del programma
proposto, il proponente, l'autorita' procedente;
b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza
di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma
e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti
dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro
interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo'
prendere visione della proposta di piano o programma e del
relativo rapporto ambientale e presentare proprie
osservazioni in forma scritta, in formato elettronico,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicita' e di
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti
disposizioni anche regionali per specifici piani e
programmi, si coordinano con quelle di cui al presente
articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal
comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono
luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e
all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241.»
«Art. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli
esiti della consultazione). - 1. L'autorita' competente, in
collaborazione con l'autorita' procedente, svolge le
attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, nonche' le osservazioni,
obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo
14 e dell'articolo 32, nonche' i risultati delle
consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo
32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine
di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di
tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso
il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo.
2. L'autorita' procedente, in collaborazione con
l'autorita' competente, provvede, prima della presentazione
del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto
delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e
dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle
opportune revisioni del piano o programma.».
- Si riporta il testo dell'all'articolo 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, (Interventi
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Procedure di infrazione europee n.
2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e
l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione). - 1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, e' nominato un unico Commissario
straordinario del Governo, di seguito Commissario unico,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e
amministrativa, che non siano in una situazione di
conflitto di interessi. Il Commissario resta in carica per
un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente
pubblico, e' collocato in posizione di comando, aspettativa
o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto
del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di
posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di
coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione
europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli
interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli
agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora
dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti
fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia
reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il
trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle
regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente articolo e sulle criticita' eventualmente
riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro
alle Camere per la trasmissione alle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Per i progetti di
competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale,
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della
transizione ecologica, con il supporto della Commissione di
cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale regionale e la
valutazione di impatto ambientale regionale.
2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di competenza del
Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure
di infrazione europee, gli interventi medesimi sono
dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
2-ter. In considerazione del carattere di
eccezionalita' e di estrema urgenza degli interventi di
competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i
termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso
hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'.
2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i
pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli
in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni
culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito
positivo. Restano ferme le responsabilita' a carico degli
enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri
e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato
comma 2-ter.
2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati
dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, sono ridotti alla meta'.
3. Al predetto Commissario e' corrisposto
esclusivamente un compenso determinato nella misura e con
le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a
valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi, composto da una parte fissa e da una parte
variabile in ragione dei risultati conseguiti.
4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento
alle sentenze di condanna della Corte di giustizia
dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico.
Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita'
speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario unico,
presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al
presente articolo in relazione alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella
disponibilita' del Commissario con le modalita' di cui ai
commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto
decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalita'
confluiscono altresi' nella disponibilita' del Commissario
unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare
agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per
effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn.
25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267
del 14 e del 15 novembre 2016.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque entro la data di
cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
e al Commissario unico una relazione circa lo stato di
attuazione degli interventi di competenza, con le
difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi, e
degli impegni finanziari assunti nell'espletamento
dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro
intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la
documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del
Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7
del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni
trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo in
relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gia'
trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori,
dandone informazione al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al
periodo precedente, fermo restando l'accertamento
dell'eventuale responsabilita' derivante
dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi
necessari provvedimenti.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui
realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o
di risorse regionali, i gestori del servizio idrico
integrato, con le modalita' previste con deliberazione
adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando
l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero
la regione per le relative risorse, trasferiscono gli
importi dovuti alla contabilita' speciale del Commissario,
assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del
decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,
ai sensi dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile, del
comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente
articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di
soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di
importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di
adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle
procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale
albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla
predisposizione, anche per posta elettronica certificata,
all'Autorita' nazionale anticorruzione al fine di
consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti
dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un
massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al
numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal
Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di
cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico
degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al
primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o
revoca dei subcommissari.
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, di societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito
delle aree di intervento nonche' del gestore del servizio
idrico integrato territorialmente competente, utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
nel rispetto della disciplina in materia di orario di
lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
10. Il Commissario unico si avvale altresi', per il
triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da
non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale
esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria
idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto
e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a
ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una
spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della
Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per
ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. Al Commissario unico si applicano le previsioni
di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».