Art. 19
Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici
1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione
alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo
24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « Per la
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e
installate precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5
luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il trattenimento
delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40,
comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti
responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia
finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in
base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati
sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti
incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo
economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia
finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli
fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in
attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto»;
b) al terzo periodo, dopo le parole «modalita' operative» sono
inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione» e le parole: «deliberazioni e
disciplinari tecnici puo' provvedere» sono sostituite dalle seguenti:
«istruzioni operative provvede»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di
ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti fotovoltaici
incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento
della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei
moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui
i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria
nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi
trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti
solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la
avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici
sostituiti o dismessi.».
1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle
disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono
inserite le seguenti: «domestici e professionali non incentivati» e
le parole: «fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata
eventualmente gia' definita in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28» sono soppresse;
b) al quarto periodo, le parole: « previsti dai decreti
ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 » sono sostituite dalle
seguenti: « ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di
gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i
meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le parole:
« un nuovo pannello » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi
pannelli »;
c) al sesto periodo, le parole: « Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE » sono
sostituite dalle seguenti: « Il GSE, previa approvazione del
Ministero della transizione ecologica, ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 24-bis e 40, del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni
per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a
carico dei produttori indipendentemente dalla data di
immissione sul mercato di dette apparecchiature e
dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli
strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori
per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici
incentivati posti in essere prima della entrata in vigore
del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti a
AEE di fotovoltaico, incentivate e installate
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti
del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il
trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni
di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In
alternativa, i soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel
trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base
agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario,
i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli
impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio
2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa
gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo
della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione
dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto. Il GSE
definisce le modalita' operative entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
ed e' autorizzato a richiedere agli stessi responsabili
degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre
con proprie istruzioni operative provvede alle eventuali
variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento
delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico
incentivate. Nei casi di ammodernamento tecnologico
(revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati
esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento
della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3,
dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi
i casi in cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato
la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi
collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono
restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo
dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti
la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli
fotovoltaici sostituiti o dismessi.
2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli
articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di
fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del
contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi
per la corretta gestione e smaltimento, depositando il
relativo importo nel proprio trust. Il trust dovra' avere
le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel
disciplinare tecnico.
3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico
incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai
benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico,
installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da
produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle
spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia
trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite
massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai
soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.»
«Art. 40. (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare degli statuti dei
sistemi collettivi gia' esistenti ed operanti, tenuti
all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, i
sistemi collettivi continuano ad operare secondo le
modalita' previgenti.
2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di cui
all'articolo 25, comma 1, la garanzia puo' assumere la
forma dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi
collettivi esistenti.
3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti
derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e
professionali non incentivati immessi sul mercato prima
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
avviene secondo le modalita' definite agli articoli 23,
comma 1, e 24, comma 1. Limitatamente ai pannelli
fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, per uso
domestico o professionale, al fine di una corretta gestione
del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di
cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso
sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e
un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di
quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel
disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012,
recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi
o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli
fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole
applicative per il riconoscimento delle tariffe
incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)". Per
la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici
che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi
decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il
finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto,
trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente
compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli
fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene
dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di
diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la
copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La
somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di
adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai
sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del
medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti
individuati dai Conti Energia, viene restituita al
detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento
agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure
qualora, a seguito di fornitura di nuovi pannelli, la
responsabilita' ricada sul produttore. In caso contrario il
GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi
trattenuti. Il GSE, previa approvazione del Ministero della
transizione ecologica, definisce il metodo di calcolo della
quota da trattenere e le relative modalita' operative a
garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli
fotovoltaici.
4. Le prescrizioni di cui all'articolo 28 diventano
vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
5. Le modalita' di finanziamento previste agli
articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di
quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, lettera b), e
dall'articolo 35, comma 1, lettera e), si intendono
riferite al termine indicato nell'articolo 20, comma 4 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 20, ai fini dell'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE
gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate
nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n.
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la
comunicazione di inizio attivita' contiene l'indicazione
delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato
ai sensi dell'articolo 18, nonche' il rispetto delle
prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e
dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli
obiettivi di cui all'Allegato V.».