Art. 19 bis
Misure urgenti a sostegno della produzione
di energia da fonti rinnovabili
1. Con riguardo alla misura M2-C2 « Energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile » del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti
rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli
obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano
azionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma
4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: «
che, » e' sostituita dalla seguente: « prevista » e le parole: « ,
non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui
allo stesso comma 3, e » sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 56, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Disposizioni di semplificazione in materia
di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonche' di
spalma incentivi). - 1. Al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
"6-bis. Nel caso di progetti di modifica di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti,
riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto
ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni
dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.";
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previa intesa con
la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per
ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi
di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo
dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate
come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla
modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui
progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di
verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.";
c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", fermi restando l'articolo
6-bis e l'articolo 7-bis, comma 5.";
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori
asseverata). - 1. Non sono sottoposti a valutazioni
ambientali e paesaggistiche, ne' sottoposti
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e
sono realizzabili a seguito del solo deposito della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza
incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere
connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante
a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti
categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella
sostituzione della tipologia di rotore che comportano una
variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso
al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra:
interventi che, anche a seguito della sostituzione dei
moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del
layout dell'impianto, comportano una variazione delle
volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al
20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici:
interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonche', per gli edifici a uso
residenziale, interventi che non comportano variazioni o
comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il
piano dei moduli e il piano della superficie su cui i
moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza
incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della
volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di
autorizzazione di un impianto, intervengano varianti
consistenti negli interventi elencati al comma 1, il
proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
delle modalita' di svolgimento del procedimento
autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al
di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione
degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i progetti
di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
e di edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi
impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in
sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' degli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, in formato
cartaceo o in via telematica, una dichiarazione
accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti il rispetto delle norme di
sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli
impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere
eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione.
L'incremento di produzione energetica derivante da un
aumento di potenza superiore alle soglie di cui
all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come
ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua
conseguentemente le procedure adottate in attuazione
dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di controllo ai
sensi dell'articolo 42.".
2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole "nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi," sono
inserite le seguenti: "ivi inclusi gli interventi, anche
consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di
ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione
delle aree di insediamento degli impianti,".
2-bis. Al fine di semplificare le procedure
autorizzative e di usufruire di una disciplina piu'
favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di
accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di
energia elettrica sono classificati come opere connesse ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
3. I produttori di energia elettrica da fonti
rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che
hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento
sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi
pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in applicazione dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' ad
eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei
prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica
successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle
graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi
nel limite della potenza prevista in ciascuna procedura e
per ciascun gruppo di impianti, con l'applicazione di una
decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari
ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a
quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri,
la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti
percentuali.
5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con
progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui
al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al
medesimo comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5,
il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai
bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei
provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
"i-bis) deve essere assicurata prioritaria
possibilita' di partecipazione agli incentivi a chi
installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione
dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di
partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta
la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato
sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente
confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare
una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di
assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata
soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la
parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi
sia eccesso di domanda".
7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportare le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore
elettrico e termico" sono sostituite dalle seguenti:
"incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza
energetica";
a) al comma 3, dopo le parole "Nel caso in cui le
violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai
commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, il GSE" sono aggiunte le seguenti: "in presenza
dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990, n. 241".
a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al
fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti
rinnovabili degli impianti" sono sostituite dalle seguenti:
"al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti
rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico,
conseguente agli interventi di efficientamento, degli
impianti";
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di
valutazione delle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di
efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero
nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la
non rispondenza del progetto proposto e approvato alla
normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
tali difformita' non derivino da documenti non veritieri
ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal
proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di
riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni
di cui al comma precedente, secondo le modalita' di cui al
comma 3-ter";
c) al comma 3-ter dopo le parole "Per entrambe le
fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni
gia' approvate" sono aggiunte le seguenti: "relative ai
progetti standard, analitici o a consuntivo" e le parole
"relative ai progetti medesimi" sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano
anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di
procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in
corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti
con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi,
oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche' di
quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
compresi i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica per i quali non e' intervenuto il parere di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della
documentazione gia' nella propria disponibilita' e di
eventuale documentazione integrativa messa a disposizione
dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di
annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi
dalla data di presentazione dell'istanza a cura del
soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non
si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che
ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE e'
oggetto di procedimento penale in corso concluso con
sentenza di condanna, anche non definitiva.
8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti
solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come
siti di interesse nazionale purche' siano stati autorizzati
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli
impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e
lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le
quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attivita' di recupero e ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per
tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni".
8-ter. La scadenza per la presentazione della
comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e'
differita al 31 dicembre 2020.».