Art. 15 Procedura di autorizzazione alla protezione nazionale transitoria e relative limitazioni - Art. 8 del regolamento UE n. 33/2019 1. Conformemente all'art. 8 del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla data di trasmissione della domanda di protezione alla Commissione europea di cui all'art. 10, comma 1, il Ministero puo' concedere ad una denominazione una protezione nazionale transitoria su richiesta del richiedente. 2. Per la finalita' di cui al comma 1 il richiedente presenta apposita domanda al Ministero, tramite la regione, corredata dalla dichiarazione con la quale si esonera espressamente il Ministero e la regione da qualunque responsabilita' presente e futura conseguente alla protezione nazionale transitoria, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione da parte della Commissione europea. Detta responsabilita' ricade sul richiedente e sui soggetti che si avvalgono della protezione transitoria in questione. 3. La regione, previa valutazione della documentata domanda, trasmette la stessa al Ministero corredandola del proprio parere favorevole, ai fini dell'intesa di cui all'art. 32, comma 3, della legge. 4. Il Ministero valuta la richiesta e, se del caso, accorda con decreto la protezione nazionale transitoria, che entra in vigore solo successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione dell'autorita' o organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione della specifica denominazione e di approvazione del relativo piano dei controlli, ai sensi dell'art. 64 della legge. Lo stesso decreto di autorizzazione transitoria e' comunque applicabile per le produzioni vitivinicole derivanti da una determinata campagna vendemmiale, a condizione che entri in vigore antecedentemente all'inizio di tale campagna vendemmiale (1° agosto di ciascun anno). La stessa autorizzazione e' eventualmente da intendersi prorogata fino all'adozione della decisione di protezione ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di autorizzazione della protezione nazionale transitoria, nei termini di cui al comma 4, il nome oggetto di protezione puo' essere utilizzato solo dagli operatori assoggettati al sistema di controllo per le produzioni vitivinicole conformi al relativo disciplinare. 6. L'elenco delle autorizzazioni di protezione nazionale transitoria e i relativi decreti sono pubblicati sul sito internet del Ministero. 7. Per assicurare la protezione nazionale transitoria le competenti autorita' applicano per analogia le disposizioni previste per la protezione nell'Unione europea dagli articoli 100, paragrafo 3, 102 e 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall'art. 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle relative norme applicative dell'Unione europea e nazionali. 8. Le misure adottate con l'autorizzazione di cui al comma 4 non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali. 9. La protezione nazionale transitoria cessa alla data in cui e' adottata una decisione di protezione ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure alla data in cui la domanda e' ritirata.