Art. 16 Disposizioni di etichettatura temporanea e presentazione 1. Per le denominazioni autorizzate alla protezione nazionale transitoria ai sensi dell'art. 15, conformemente all'art. 22 del regolamento (UE) n. 33/2019, i produttori interessati possono indicare nell'etichettatura e nella presentazione dei relativi prodotti vitivinicoli il nome della denominazione, nonche' possono utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011. 2. Per le produzioni di cui al comma 1 e' vietato utilizzare i simboli dell'Unione europea che indicano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta e le espressioni dell'Unione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» o «IGP», nonche' le menzioni tradizionali nazionali «Denominazione di origine controllata e garantita», «Denominazione di origine controllata», «Indicazione geografica tipica» e le relative sigle. 3. Qualora la domanda di protezione sia respinta, i prodotti vitivinicoli gia' etichettati conformemente al comma 1 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.