Art. 16
Disposizioni di etichettatura temporanea e presentazione
1. Per le denominazioni autorizzate alla protezione nazionale
transitoria ai sensi dell'art. 15, conformemente all'art. 22 del
regolamento (UE) n. 33/2019, i produttori interessati possono
indicare nell'etichettatura e nella presentazione dei relativi
prodotti vitivinicoli il nome della denominazione, nonche' possono
utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto
dell'Unione e in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Per le produzioni di cui al comma 1 e' vietato utilizzare i
simboli dell'Unione europea che indicano la denominazione di origine
protetta o l'indicazione geografica protetta e le espressioni
dell'Unione «denominazione di origine protetta» o «indicazione
geografica protetta» e le relative sigle «DOP» o «IGP», nonche' le
menzioni tradizionali nazionali «Denominazione di origine controllata
e garantita», «Denominazione di origine controllata», «Indicazione
geografica tipica» e le relative sigle.
3. Qualora la domanda di protezione sia respinta, i prodotti
vitivinicoli gia' etichettati conformemente al comma 1 possono essere
commercializzati fino a esaurimento delle scorte.