Art. 16 
 
      Disposizioni di etichettatura temporanea e presentazione 
 
  1. Per  le  denominazioni  autorizzate  alla  protezione  nazionale
transitoria ai sensi dell'art.  15,  conformemente  all'art.  22  del
regolamento  (UE)  n.  33/2019,  i  produttori  interessati   possono
indicare  nell'etichettatura  e  nella  presentazione  dei   relativi
prodotti vitivinicoli il nome della  denominazione,  nonche'  possono
utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel  rispetto  del  diritto
dell'Unione e in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011. 
  2. Per le produzioni di cui al comma  1  e'  vietato  utilizzare  i
simboli dell'Unione europea che indicano la denominazione di  origine
protetta  o  l'indicazione  geografica  protetta  e  le   espressioni
dell'Unione  «denominazione  di  origine  protetta»  o   «indicazione
geografica protetta» e le relative sigle «DOP» o  «IGP»,  nonche'  le
menzioni tradizionali nazionali «Denominazione di origine controllata
e garantita», «Denominazione di  origine  controllata»,  «Indicazione
geografica tipica» e le relative sigle. 
  3. Qualora la  domanda  di  protezione  sia  respinta,  i  prodotti
vitivinicoli gia' etichettati conformemente al comma 1 possono essere
commercializzati fino a esaurimento delle scorte.