Art. 25 Disposizione transitoria 1. In sede di prima applicazione, le associazioni di cui all'art. 5, comma 3, che associno imprese sociali in forma non cooperativa, possono chiedere di essere autorizzate a svolgere i controlli sulle imprese sociali aderenti, trasmettendo al Ministero, oltre alla documentazione richiesta, l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 2, al fine del popolamento iniziale dell'elenco di cui all'art. 7. Entro i trenta giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le associazioni medesime presentano il programma dei controlli per l'anno in corso. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ispettorato trasmette l'elenco dei propri dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, per le medesime finalita' di cui al comma precedente.