Art. 25 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. In sede di prima applicazione, le associazioni di  cui  all'art.
5, comma 3, che associno imprese sociali in  forma  non  cooperativa,
possono chiedere di essere autorizzate a svolgere i  controlli  sulle
imprese sociali  aderenti,  trasmettendo  al  Ministero,  oltre  alla
documentazione richiesta,  l'elenco  dei  soggetti  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 8, comma  2,  al  fine  del  popolamento
iniziale  dell'elenco  di  cui  all'art.  7.  Entro  i trenta  giorni
successivi al rilascio dell'autorizzazione, le associazioni  medesime
presentano il programma dei controlli per l'anno in corso. 
  2.  Entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Ispettorato trasmette l'elenco dei  propri  dipendenti  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2,  per  le  medesime
finalita' di cui al comma precedente.