Art. 25 
 
Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui  all'articolo  2
  del decreto-legge n. 21 del 2012,  convertito,  con  modificazioni,
  dalla legge n. 56 del 2012 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((0a) al comma 1, dopo le parole: «i beni e i rapporti di rilevanza
strategica per l'interesse nazionale» sono inserite le  seguenti:  «,
anche se  oggetto  di  concessioni,  comunque  affidate,  incluse  le
concessioni di grande derivazione idroelettrica,»; 
  0b) al comma 1-ter, dopo  le  parole:  «i  beni  e  i  rapporti  di
rilevanza strategica per  l'interesse  nazionale»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate»;)) 
    a) al comma  2,  dopo  le  parole:  «a  titolo  di  garanzia,  e'
notificato,» sono inserite le seguenti: ((«salvo che l'operazione sia
in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del  comma
5,))»; 
    b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto  esterno  all'Unione
europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti:  «ovvero,
nei settori individuati nel secondo periodo  del  comma  5,  anche  a
favore di un soggetto appartenente all'Unione europea,  ivi  compresi
quelli stabiliti o  residenti  in  Italia,»  e  dopo  le  parole  «il
trasferimento  della  sede  sociale  in  un  Paese  non  appartenente
all'Unione  europea,  e'  notificato,»  sono  inserite  le  seguenti:
((«salvo che l'operazione sia in corso  di  valutazione  o  sia  gia'
stata valutata ai sensi del comma 5,»;)) 
    c) al comma 5: 
      1) al  primo  periodo  dopo  le  parole  «e'  notificato»  sono
inserite  le  seguenti:  ((«,  ove  possibile))  congiuntamente  alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto ((dell'acquisto,))»; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei  settori
delle  comunicazioni,  dell'energia,  dei  trasporti,  della  salute,
agroalimentare  e  finanziario,  ivi  incluso  quello  creditizio   e
assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui  al  primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni  da
parte di  soggetti  appartenenti  all'Unione  europea,  ivi  compresi
quelli  residenti  in  Italia,  di  rilevanza  tale  da   determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo  della  societa'   la   cui   partecipazione   e'   oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  e  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 
      3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi in
cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte  le  parti
dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo,  la  societa'
notificante   trasmette,   contestualmente   alla    notifica,    una
informativa, contenente gli  elementi  essenziali  dell'operazione  e
della stessa notifica,  alla  societa'  le  cui  partecipazioni  sono
oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne  la  partecipazione  al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono  soggetti
all'obbligo di  notifica  di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
acquisti  di  partecipazioni,  da  parte  di  soggetti   esteri   non
appartenenti all'Unione europea, in societa' che detengono gli attivi
individuati come strategici  ai  sensi  dei  commi  1  e  1-ter,  che
attribuiscono una quota dei diritti di voto  o  del  capitale  almeno
pari al 10  per  cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o  quote  gia'
direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro,  e  sono
altresi' notificate le acquisizioni che  determinano  il  superamento
delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento  e  50  per
cento del capitale.»; 
  ((c-bis) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  1  e  al  presente
articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: 
  a) qualsiasi persona fisica che non abbia la  cittadinanza  di  uno
Stato membro dell'Unione europea; 
  b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno  Stato
membro dell'Unione europea e che non abbia la  residenza,  la  dimora
abituale ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che  non  sia
comunque ivi stabilita; 
  c) qualsiasi persona giuridica che  non  abbia  la  sede  legale  o
dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in  uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo  o
che non sia comunque ivi stabilita; 
  d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o
dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo,  o  che
sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o
indirettamente, da una persona fisica o da una persona  giuridica  di
cui alle lettere a), b) e c); 
  e) qualsiasi persona  fisica  o  persona  giuridica  che  abbia  la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o  dello  Spazio
economico  europeo  che  abbia  stabilito  la  residenza,  la  dimora
abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il  centro  di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea,  o  che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino
un comportamento elusivo rispetto all'applicazione  della  disciplina
di cui al presente decreto»;)) 
    d) al comma 6: 
      1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto puo'
essere  condizionata  all'assunzione  da  parte  dell'acquirente   di
impegni diretti a garantire la tutela dei predetti  interessi.»  sono
sostituite dalle seguenti:  «l'efficacia  dell'acquisto  puo'  essere
condizionata  all'assunzione,  da  parte  dell'acquirente   e   della
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni
diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro  quindici
giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare  memorie
e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 
      2) al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Qualora  si  renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono  inserite  le
seguenti:  «e  alla  societa'  le  cui  partecipazioni  sono  oggetto
dell'acquisto»; 
      3)  al  nono  periodo,  le   parole:   «all'acquirente»,   sono
soppresse; 
      4) all'undicesimo periodo, le  parole:  «L'acquirente  che  non
adempia agli impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  societa'
acquirente  e  la  societa'  le  cui  partecipazioni   sono   oggetto
dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti  sono  altresi'
soggette, salvo che il fatto costituisca reato,». 
    ((d-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali  di  cui  al
presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attivita'
ovvero detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma
1 ovvero del comma 1-ter e' notificata alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri entro i termini e con le procedure di  cui  al  presente
articolo, qualora uno o piu'  soci,  esterni  all'Unione  europea  ai
sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o  del
capitale almeno pari al 10 per cento».)) 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo,
del decreto-legge n. 21  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 56 del 2012,  introdotto  dal  comma  1,  lettera  c),
numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b),  del  decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre  2019,  n.  133,  le  parole  «nonche'  gli  acquisti  di
partecipazioni,  da  parte  di  soggetti  esteri   non   appartenenti
all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o
del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il  valore
complessivo dell'investimento sia pari o superiore a  un  milione  di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che  determinano  il
superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento
e 50 per cento del capitale» sono soppresse.