Art. 27 
 
Potenziamento della capacita'  amministrativa  della  Presidenza  del
  Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali 
 
  1.  Al  fine  di  potenziare  l'attivita'  di  coordinamento  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  propedeutiche  all'esercizio  dei  poteri   speciali,   e'
istituito presso il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di  valutazione
e analisi strategica in materia di  esercizio  dei  poteri  speciali,
costituito da dieci componenti in possesso di  specifica  ed  elevata
competenza  in  materia  giuridica,  economica  e   nelle   relazioni
internazionali.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri,  sentito  il  Segretario  Generale  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per  l'individuazione
e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli  incarichi,  i
compensi spettanti nel limite massimo  di  euro  50.000  per  singolo
incarico al  netto  degli  oneri  fiscali  e  contributivi  a  carico
dell'amministrazione,   le   ulteriori    disposizioni    concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. 
  2. All'articolo 2-bis del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le ((parole)): «articolo 3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 sono inserite  le
seguenti: ((«, nonche' quello di cui all'articolo 1-bis del  presente
decreto,»)); 
    b)  dopo  il  comma  2,  e'   inserito   il   seguente:   «2-bis.
Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  presente  decreto,   la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  avvalersi,   secondo
modalita' da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e  senza
nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  della
collaborazione della  Guardia  di  finanza.  Nell'espletamento  delle
attivita' di cui al primo periodo,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  i
militari della Guardia di finanza si avvalgono  anche  dei  poteri  e
delle facolta' di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, ((n. 231))»; 
    c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono  inserite  le
seguenti «, nonche' con altre amministrazioni». 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
definite le misure organizzative a supporto  del  nucleo  di  cui  al
comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per  il  coordinamento
amministrativo,  nei  limiti  delle  risorse  umane   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa ((di  euro
570.000)) per l'anno 2022 e di euro 760.000  annui  a  decorrere  dal
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.