Art. 28 
 
Ridefinizione dei  poteri  speciali  in  materia  di  ((servizi  di))
  comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia  5G
  e ((cloud)) 
 
  1. L'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  1-bis  (Poteri   speciali   inerenti   ((ai   servizi   di
comunicazione)) elettronica a banda larga con tecnologia  5G,  basati
sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai  fini  dell'esercizio
dei poteri  speciali  di  cui  al  presente  articolo,  costituiscono
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale i servizi di comunicazione  elettronica  a  banda
larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente
articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attivita'  e  tecnologie
rilevanti ai fini della sicurezza  cibernetica,  ivi  inclusi  quelli
relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, il  Ministro  dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro ((degli affari esteri  e  della
cooperazione))  internazionale,   il   Ministro   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione  digitale,  e  con  gli  altri  Ministri
competenti per settore, e sentita  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, anche in deroga all'articolo  17  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti,  che  e'  reso  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti  sono
adottati anche in mancanza di parere. 
    2. Fermi gli obblighi previsti  ai  sensi  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso  contratti  o
accordi, intendano acquisire, a  qualsiasi  titolo,  beni  o  servizi
relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione  e
alla gestione delle attivita' di cui al comma 1, ovvero componenti ad
alta intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione  o
gestione, notificano, prima di procedere alla predetta  acquisizione,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale
sono contenuti: il settore interessato  dalla  notifica;  dettagliati
dati  identificativi  del  soggetto  notificante;  il  programma   di
acquisti;  dettagliati  dati  identificativi  dei   relativi,   anche
potenziali, fornitori; ((descrizione)) dei beni, dei servizi e  delle
componenti   ad   alta   intensita'   tecnologica   funzionali   alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla  gestione
delle attivita' di  cui  al  comma  1;  un'informativa  completa  sui
contratti in corso e sulle prospettive di  sviluppo  della  rete  5G,
ovvero degli ulteriori sistemi e attivi  di  cui  al  comma  1;  ogni
ulteriore informazione funzionale a  fornire  un  dettagliato  quadro
delle modalita' di  sviluppo  dei  sistemi  di  digitalizzazione  del
notificante, nonche' dell'esatto adempimento alle condizioni  e  alle
prescrizioni   imposte   a   seguito   di    precedenti    notifiche;
un'informativa  completa  relativa   alle   eventuali   comunicazioni
effettuate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle  verifiche  di
sicurezza  da  parte  del  Centro  di  valutazione  e  certificazione
nazionale  (CVCN),  inclusiva  dell'esito  della   valutazione,   ove
disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con  uno
dei decreti di cui al comma 1, possono  altresi'  essere  individuati
ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri  e
modalita' con cui procedere alla notifica del medesimo  piano,  oltre
ad eventuali tipologie di attivita' escluse dall'obbligo di notifica,
anche in considerazione  delle  ridotte  dimensioni  dell'operazione.
((Il piano di cui al presente comma  include  altresi'  l'informativa
completa sui  contratti  o  sugli  accordi  relativi  ai  servizi  di
comunicazione elettronica a banda larga basati  sulla  tecnologia  5G
gia' autorizzati, in relazione ai quali resta ferma  l'efficacia  dei
provvedimenti autorizzativi gia' adottati.)) 
    3. La notifica di cui di cui al comma 2 e' trasmessa annualmente,
prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilita' di
aggiornare, previa notifica  ai  sensi  del  medesimo  comma  2  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso  di
anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  su
conforme delibera del Consiglio dei ministri, e' approvato  il  piano
annuale  di  cui  al  comma  2,  previa  eventuale   imposizione   di
prescrizioni o condizioni, ovvero ne  e'  negata  l'approvazione  con
l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel  decreto
di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri  gia'  adottati  alla  data  di
entrata in vigore del presente articolo. Se  e'  necessario  svolgere
approfondimenti  riguardanti  aspetti  tecnici  anche  relativi  alla
valutazione di possibili fattori di  vulnerabilita',  che  potrebbero
compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi
transitano o dei sistemi, il termine  di  trenta  giorni  di  cui  al
secondo  periodo  puo'  essere  prorogato  fino   a   venti   giorni,
((prorogabili per una sola volta,)) di  ulteriori  venti  giorni,  in
casi di particolare complessita'. Se nel  corso  dell'istruttoria  si
rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine
e'  sospeso,  per  una  sola  volta,  fino   al   ricevimento   delle
informazioni richieste, che sono  rese  entro  il  termine  di  dieci
giorni. Se si rende  necessario  formulare  richieste  istruttorie  a
soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e' sospeso,  per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che
sono  rese  entro  il  termine  di  venti  giorni.  Le  richieste  di
informazioni al notificante e le  richieste  istruttorie  a  soggetti
terzi successive alla prima non sospendono  i  termini.  In  caso  di
incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di  cui  al
secondo periodo decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini,  il  piano  si
intende approvato. 
    4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione
di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni  ogniqualvolta  cio'  sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali  della
difesa e della sicurezza nazionale.  A  tal  fine,  sono  oggetto  di
valutazione anche gli elementi indicanti la presenza  di  fattori  di
vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la
sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano,  compresi  quelli
individuati sulla base dei principi e delle linee guida  elaborati  a
livello internazionale e dall'Unione europea. Se  le  prescrizioni  o
condizioni non risultano sufficienti  ad  assicurare  la  tutela  dei
citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti  del  piano
notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di  sostituzione
degli apparati e dell'esigenza di non rallentare  lo  sviluppo  della
tecnologia 5G o di altre  tecnologie  nel  Paese,  nel  rispetto  dei
principi di proporzionalita' e adeguatezza, approva, in  tutto  o  in
parte, il piano per un periodo temporale, anche  limitato,  indicando
un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi
ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto. 
    5. Salvo quanto previsto  dal  presente  comma,  se  il  soggetto
notificante   inizia   l'esecuzione   di   contratti    o    accordi,
((successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, compresi nella notifica, prima))  che  sia  decorso  il
termine per l'approvazione del  piano,  il  Governo  puo'  ingiungere
all'impresa,  stabilendo  il  relativo  termine,  di  ripristinare  a
proprie spese la situazione  anteriore  all'esecuzione  del  predetto
contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
non osserva gli obblighi di notifica  di  cui  al  presente  articolo
ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di  esercizio  dei
poteri speciali e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino al  tre  per  cento  del  fatturato  del  soggetto  tenuto  alla
notifica. I contratti eventualmente  stipulati  in  violazione  delle
prescrizioni  o  delle  condizioni  contenute  nel  provvedimento  di
esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il  Governo  puo'  altresi'
ingiungere  all'impresa,   stabilendo   il   relativo   termine,   di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione,
applicando  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   sino   a   un
dodicesimo di quella prevista ((al secondo periodo)) per ogni mese di
ritardo nell'adempimento, commisurata al  ritardo.  Analoga  sanzione
puo'   essere   applicata    per    il    ritardo    nell'adempimento
dell'ingiunzione di cui al primo  periodo.  Nei  casi  di  violazione
degli obblighi di notifica di cui  al  presente  articolo,  anche  in
assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
avviare d'ufficio il procedimento ai  fini  dell'eventuale  esercizio
dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i  termini  e
le norme procedurali previsti dal presente articolo.  Il  termine  di
trenta giorni di  cui  al  comma  3  decorre  dalla  conclusione  del
procedimento  di  accertamento  della  violazione   dell'obbligo   di
notifica. 
    6. Per  l'esercizio  dei  poteri  speciali  di  cui  al  presente
articolo il  gruppo  di  coordinamento  per  l'esercizio  dei  poteri
speciali  e'  composto  dai  rappresentanti  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo  economico,  del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero  dell'interno,
del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione   internazionale,   dal   Ministro   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione  digitale,  ove  previsto,  nonche'  dai
rappresentanti  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale.  Il
gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di  valutazione  e
certificazione nazionale (CVCN) e delle  articolazioni  tecniche  dei
Ministeri dell'interno e della difesa, per  le  valutazioni  tecniche
della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma  2,  e
ai suoi  eventuali  aggiornamenti,  propedeutiche  all'esercizio  dei
poteri speciali  e  relative  ai  beni  e  alle  componenti  ad  alta
intensita'   tecnologica   funzionali   alla   progettazione,    alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle  attivita'  di
cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori  di  vulnerabilita'
che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle  reti,
dei dati che vi transitano o dei sistemi. 
    7.   Le   attivita'   di   monitoraggio,   tese   alla   verifica
dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni  impartite  con
il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della
relativa  adeguatezza  e  alla  verifica  dell'adozione  di  adeguate
misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime  prescrizioni  o
condizioni sono  svolte  da  un  comitato  composto  da  uno  o  piu'
rappresentanti della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della  difesa,  del
((Ministro per l'innovazione tecnologica)) e la transizione digitale,
o, se non nominato, della struttura della  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione,  ((nonche'  dell'Agenzia))  per  la  cybersicurezza
nazionale. Per le attivita' di monitoraggio, il  comitato  si  avvale
anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN),  e
delle articolazioni  tecniche  dei  Ministeri  dell'interno  e  della
difesa.  Ai  lavori  del  comitato  di  monitoraggio  possono  essere
chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di  cui  al
comma  6.  Al  fine  del  concreto  esercizio  delle   attivita'   di
monitoraggio il soggetto interessato comunica,  con  la  periodicita'
indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali,  ogni
attivita' esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione  dei
contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico
ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformita'  della
medesima al piano  approvato  ai  sensi  del  comma  3.  Il  soggetto
interessato trasmette altresi'  una  relazione  periodica  semestrale
sulle attivita' in corso. E'  fatta  salva  la  possibilita'  per  il
comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche  tecniche,
anche con le modalita' di cui all'articolo  2-bis,  relativamente  ai
beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla  gestione
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili  fattori
di vulnerabilita' che  potrebbero  compromettere  l'integrita'  e  la
sicurezza delle reti, dei dati  che  vi  transitano  o  dei  sistemi,
oggetto  del  provvedimento  di  esercizio   dei   poteri   speciali.
L'inosservanza delle prescrizioni o delle  condizioni  contenute  nel
provvedimento di  approvazione  ovvero  qualsiasi  altra  circostanza
idonea a incidere  sul  provvedimento  approvativo  e'  segnalata  al
gruppo di ((coordinamento per l'esercizio)) dei  poteri  speciali  di
cui al comma 6, il quale puo'  proporre  al  Consiglio  dei  ministri
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la  revoca  o  la
modifica del provvedimento autorizzativo e il  divieto  di  esercizio
delle attivita' funzionali alla  progettazione,  alla  realizzazione,
alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1. 
    8. Per le attivita' previste dal presente articolo ai  componenti
del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato
di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 
    9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche  in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  possono
essere individuate  misure  di  semplificazione  delle  modalita'  di
notifica, dei termini e delle procedure relativi  all'istruttoria  ai
fini  dell'eventuale  esercizio  dei  poteri  di  cui   al   presente
articolo.». 
  2. In sede di prima applicazione,  il  piano  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  1-bis  del  citato  decreto-legge  n.  21  del   2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato
dal comma 1 del presente  articolo,  include  altresi'  l'informativa
completa sui  contratti  o  sugli  accordi  relativi  ai  servizi  di
comunicazione elettronica a banda larga basati  sulla  tecnologia  5G
gia' autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri gia' adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono dichiarati estinti ((dal  gruppo  di
coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis)) e il relativo esame
e' effettuato  in  sede  di  valutazione  del  piano  annuale,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  1-bis,  commi  3  e  5,  del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012. 
  3. Il comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 14  giugno  2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2021,  n.
109, e' abrogato.