Art. 24
Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e
sicurezza nazionale - Golden power
1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla
lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita'
degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a), compresi
quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali»
sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di
garanzia»;
b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere
di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti:
«salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata
valutata ai sensi del comma 5,»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono
sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica
la stessa acquisizione»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi in
cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti
del procedimento indicate al primo periodo, la societa' notificante
trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente
gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di
consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della
relativa ricezione.»;
2-bis) al terzo periodo, le parole: «indicate nel secondo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel terzo periodo»;
3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Entro
quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare
memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
4) al quinto periodo le parole «all'acquirente, tale termine»
sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento, il
predetto termine di quarantacinque giorni»;
5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non
osservi le condizioni imposte e' altresi' soggetto» sono sostituite
dalle seguenti: «La societa' acquirente e la societa' le cui
partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le
condizioni imposte sono altresi' soggette».
c-bis) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al
presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale
ricomprende lo svolgimento di attivita' di rilevanza strategica
ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e sicurezza nazionale e' notificata alla Presidenza del
Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al
presente articolo».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Poteri speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su
proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del
Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo
economico e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno
o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate le attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in
relazione alle quali con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente
e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in
caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative
alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza
delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al
controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a
qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono
attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa
e sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere, atti od
operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione
di un'impresa di cui alla lettera a), che abbiano per
effetto modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi individuati ai sensi della
medesima lettera a), compresi quelli aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllate,
il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica
dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', la
modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai
sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile
ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da
ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, le
cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni
materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a
titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne
condizionino l'impiego, anche in ragione della
sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da
parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti
pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
l'acquirente venga a detenere, direttamente o
indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive,
per interposta persona o tramite soggetti altrimenti
collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di compromettere nel caso
specifico gli interessi della difesa e della sicurezza
nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la
partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente
ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad
individuare le attivita' di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la
tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo.
2. Al fine di valutare la minaccia di grave
pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della
sicurezza nazionale derivante dalle delibere, dagli atti o
dalle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, il
Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della
delibera, dell'atto o dell'operazione, la rilevanza
strategica dei beni o delle imprese oggetto di
trasferimento, l'idoneita' dell'assetto risultante dalla
delibera, dall'atto o dall'operazione a garantire
l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza nazionale,
la sicurezza delle informazioni relative alla difesa
militare, gli interessi internazionali dello Stato, la
protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture
critiche e strategiche e delle frontiere, nonche' gli
elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave
pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e
della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle
partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il
Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale
influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione
della entita' della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione, della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente nonche' del progetto industriale, rispetto
alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento
del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle
attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla
continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla
corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali
assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni,
direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui
partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico
riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati.
3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui
al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto
esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma
5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le seguenti
circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui
al comma 1, lettera b), salvo che l'operazione sia in corso
di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma
5, l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto
o sull'operazione da adottare in modo da consentire il
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una
sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i
predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il
potere di cui al presente comma e' esercitato nella forma
di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi'
ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli
obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli
derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui
al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella
forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni, e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la
stessa acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le
informazioni necessarie, comprensive di descrizione
generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e
del suo ambito di operativita', per le valutazioni di cui
al comma 3. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata
congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate
al primo periodo, la societa' notificante trasmette,
contestualmente alla notifica, una informativa, contenente
gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa
notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Nel
caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una
societa' ammessa alla negoziazione nei mercati
regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora
l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione,
una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento e
sono successivamente notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 5 per cento, 10
per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50
per cento. Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto
azioni o quote di una societa' non ammessa alla
negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve
essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a
seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore
alle soglie indicate nel terzo periodo. Il potere di
imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera
a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera
c), e' esercitato entro quarantacinque giorni dalla data
della notifica. Entro quindici giorni dalla notifica, la
societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora si renda
necessario richiedere informazioni alle parti del
procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni
e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Eventuali richieste
di informazioni e richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali l'acquisto puo' essere effettuato. In caso di
incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque
giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento
delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino
alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso
del termine per l'imposizione di condizioni o per
l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di
voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non
osservino le condizioni imposte sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione il cessionario non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle
suddette azioni o quote secondo le procedure di cui
all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni
assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
di tali azioni o quote sono nulle.
5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di
cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui
oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attivita' di
rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al
presente articolo.
6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale,
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a societa'
partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri
delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui
al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono
immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro
della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono
emanate disposizioni di attuazione del presente articolo,
anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo e'
espresso entro il termine di venti giorni dalla data di
trasmissione dello schema di regolamento alle Camere.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le
competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei
poteri speciali, di cui al comma 1, e le attivita'
conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da
esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al
Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo
i rispettivi ambiti di competenza.
8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi
gli obblighi di notifica di cui al presente articolo e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore
all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle
imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia
stato approvato il bilancio. Nei casi di violazione degli
obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in
assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1,
lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i
termini e le norme procedurali previsti dal presente
articolo, nonche' dal regolamento di cui al comma 8. Il
termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5
decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento
della violazione dell'obbligo di notifica.».