Art. 24 
 
      Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e 
                 sicurezza nazionale - Golden power 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla
lettera a),» sono inserite le  seguenti:  «che  abbiano  per  effetto
modifiche della titolarita', del  controllo  o  della  disponibilita'
degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a), compresi
quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali  o  immateriali»
sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di
garanzia»; 
    b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del  potere
di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono  inserite  le  seguenti:
«salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia'  stata
valutata ai sensi del comma 5,»; 
    c) al comma 5: 
      1) al primo periodo le parole  «notifica  l'acquisizione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «,  ove  possibile  congiuntamente  alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto  dell'acquisto,  notifica
la stessa acquisizione»; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi  in
cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte  le  parti
del procedimento indicate al primo periodo, la  societa'  notificante
trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente
gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di
consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo  prova  della
relativa ricezione.»; 
  2-bis) al terzo periodo, le parole: «indicate nel secondo  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel terzo periodo»; 
      3) dopo il quarto  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Entro
quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare
memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 
      4) al quinto periodo le parole «all'acquirente,  tale  termine»
sono sostituite dalle seguenti:  «alle  parti  del  procedimento,  il
predetto termine di quarantacinque giorni»; 
      5) al  dodicesimo  periodo  le  parole  «L'acquirente  che  non
osservi le condizioni imposte e' altresi' soggetto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «La  societa'  acquirente  e  la  societa'  le  cui
partecipazioni  sono  oggetto  dell'acquisto  che  non  osservino  le
condizioni imposte sono altresi' soggette». 
  c-bis) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali  di  cui  al
presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto  sociale
ricomprende lo  svolgimento  di  attivita'  di  rilevanza  strategica
ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e  sicurezza  nazionale  e'  notificata  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di  cui  al
presente articolo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  15  marzo  2012,   n.21,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56  (Norme  in
          materia di poteri  speciali  sugli  assetti  societari  nei
          settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'
          per  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori
          dell'energia, dei trasporti  e  delle  comunicazioni)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Poteri speciali nei settori della  difesa  e
          della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   adottati   su
          proposta,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  del
          Ministro della  difesa  o  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro degli affari esteri, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, rispettivamente, con il Ministro  dell'interno
          o con il Ministro della difesa, previa  comunicazione  alle
          Commissioni parlamentari competenti, entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuate  le  attivita'  di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  in
          relazione  alle  quali  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, adottato su conforme  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, da trasmettere  tempestivamente
          e per estratto alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          possono essere esercitati i  seguenti  poteri  speciali  in
          caso di minaccia di grave  pregiudizio  per  gli  interessi
          essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: 
                  a) imposizione di  specifiche  condizioni  relative
          alla sicurezza  degli  approvvigionamenti,  alla  sicurezza
          delle  informazioni,  ai  trasferimenti   tecnologici,   al
          controllo  delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a
          qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono
          attivita' di rilevanza strategica per il sistema di  difesa
          e sicurezza nazionale; 
                  b)  veto  all'adozione   di   delibere,   atti   od
          operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione
          di un'impresa di cui  alla  lettera  a),  che  abbiano  per
          effetto modifiche della titolarita', del controllo o  della
          disponibilita' degli  attivi  individuati  ai  sensi  della
          medesima lettera a), compresi quelli aventi ad  oggetto  la
          fusione o la scissione  della  societa',  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa o di  societa'  controllate,
          il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica
          dell'oggetto sociale, lo scioglimento  della  societa',  la
          modifica di clausole statutarie eventualmente  adottate  ai
          sensi dell'articolo 2351, terzo comma,  del  codice  civile
          ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  del
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come  da
          ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,  le
          cessioni di diritti reali o di  utilizzo  relative  a  beni
          materiali o  immateriali,  l'assegnazione  degli  stessi  a
          titolo  di  garanzia  o  l'assunzione  di  vincoli  che  ne
          condizionino   l'impiego,   anche    in    ragione    della
          sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali; 
                  c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
          partecipazioni in un'impresa di  cui  alla  lettera  a)  da
          parte di un soggetto diverso  dallo  Stato  italiano,  enti
          pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
          l'acquirente   venga    a    detenere,    direttamente    o
          indirettamente, anche attraverso  acquisizioni  successive,
          per  interposta  persona  o  tramite  soggetti   altrimenti
          collegati, un livello della partecipazione al capitale  con
          diritto  di  voto  in  grado  di  compromettere  nel   caso
          specifico gli interessi  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa  la
          partecipazione detenuta da terzi con i  quali  l'acquirente
          ha stipulato uno dei patti  di  cui  all'articolo  122  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
          di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile. 
                1-bis.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  volti   ad
          individuare le attivita' di  rilevanza  strategica  per  il
          sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono  la
          tipologia di atti o operazioni all'interno di  un  medesimo
          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo. 
                2.  Al  fine  di  valutare  la  minaccia   di   grave
          pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e  della
          sicurezza nazionale derivante dalle delibere, dagli atti  o
          dalle operazioni di cui alla lettera b)  del  comma  1,  il
          Governo  considera,  tenendo   conto   dell'oggetto   della
          delibera,  dell'atto  o   dell'operazione,   la   rilevanza
          strategica  dei   beni   o   delle   imprese   oggetto   di
          trasferimento, l'idoneita'  dell'assetto  risultante  dalla
          delibera,   dall'atto   o   dall'operazione   a   garantire
          l'integrita' del sistema di difesa e  sicurezza  nazionale,
          la  sicurezza  delle  informazioni  relative  alla   difesa
          militare, gli  interessi  internazionali  dello  Stato,  la
          protezione del territorio nazionale,  delle  infrastrutture
          critiche e  strategiche  e  delle  frontiere,  nonche'  gli
          elementi di cui al comma 3. 
                3.  Al  fine  di  valutare  la  minaccia   di   grave
          pregiudizio per gli interessi  essenziali  della  difesa  e
          della sicurezza nazionale,  derivante  dall'acquisto  delle
          partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1,  il
          Governo, nel rispetto dei principi  di  proporzionalita'  e
          ragionevolezza,  considera,  alla  luce  della   potenziale
          influenza dell'acquirente sulla societa', anche in  ragione
          della entita' della partecipazione acquisita: 
                  a)  l'adeguatezza,   tenuto   conto   anche   delle
          modalita'   di   finanziamento   dell'acquisizione,   della
          capacita' economica, finanziaria, tecnica  e  organizzativa
          dell'acquirente nonche' del progetto industriale,  rispetto
          alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento
          del patrimonio  tecnologico,  anche  con  riferimento  alle
          attivita'  strategiche  chiave,  alla  sicurezza   e   alla
          continuita'  degli  approvvigionamenti,  oltre   che   alla
          corretta e puntuale esecuzione degli obblighi  contrattuali
          assunti  nei  confronti   di   pubbliche   amministrazioni,
          direttamente  o  indirettamente,  dalla  societa'  le   cui
          partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con  specifico
          riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa   nazionale,
          all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; 
                  b) l'esistenza, tenuto conto anche delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati. 
                3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui
          al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un  soggetto
          esterno all'Unione europea, di cui  all'articolo  2,  comma
          5-bis, il Governo puo'  considerare  altresi'  le  seguenti
          circostanze: 
                  a)   che   l'acquirente    sia    direttamente    o
          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,
          compresi organismi statali o forze armate, di un Paese  non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario o finanziamenti consistenti; 
                  b) che l'acquirente sia  gia'  stato  coinvolto  in
          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine
          pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 
                  c) che vi sia un  grave  rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali. 
                4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto  di  cui
          al comma 1, lettera b), salvo che l'operazione sia in corso
          di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma
          5, l'impresa notifica alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto
          o sull'operazione da adottare  in  modo  da  consentire  il
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro quarantacinque giorni  dalla  notifica
          il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   comunica
          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per  una
          sola  volta,  fino  al   ricevimento   delle   informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque
          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni
          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle
          informazioni o degli elementi che la integrano.  Decorsi  i
          predetti termini l'operazione puo'  essere  effettuata.  Il
          potere di cui al presente comma e' esercitato  nella  forma
          di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza
          nazionale. Le delibere o gli atti  adottati  in  violazione
          del presente comma sono nulli.  Il  Governo  puo'  altresi'
          ingiungere alla societa'  e  all'eventuale  controparte  di
          ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
          che il fatto costituisca reato, chiunque  non  osservi  gli
          obblighi di cui al  presente  comma,  ivi  compresi  quelli
          derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di  cui
          al comma 1,  lettera  b),  eventualmente  esercitato  nella
          forma  dell'imposizione  di   specifiche   prescrizioni   o
          condizioni,  e'  soggetto  a  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al  doppio  del  valore  dell'operazione  e
          comunque non inferiore  all'uno  per  cento  del  fatturato
          cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
          esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
                5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una
          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, ove possibile congiuntamente  alla  societa'  le
          cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica  la
          stessa acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  trasmettendo  nel  contempo   le
          informazioni   necessarie,   comprensive   di   descrizione
          generale del progetto di  acquisizione,  dell'acquirente  e
          del suo ambito di operativita', per le valutazioni  di  cui
          al comma 3. Nei casi in cui la notifica non sia  effettuata
          congiuntamente da tutte le parti del procedimento  indicate
          al  primo  periodo,  la  societa'  notificante   trasmette,
          contestualmente alla notifica, una informativa,  contenente
          gli elementi  essenziali  dell'operazione  e  della  stessa
          notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono  oggetto
          dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione  al
          procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.  Nel
          caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto  azioni  di  una
          societa'   ammessa   alla    negoziazione    nei    mercati
          regolamentati, la notifica deve essere  effettuata  qualora
          l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione,
          una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento  e
          sono  successivamente  notificate   le   acquisizioni   che
          determinano il superamento delle soglie del 5 per cento, 10
          per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per  cento  e  50
          per cento. Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad  oggetto
          azioni  o  quote  di  una   societa'   non   ammessa   alla
          negoziazione nei mercati regolamentati,  la  notifica  deve
          essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere,  a
          seguito  dell'acquisizione,  una  partecipazione  superiore
          alle soglie  indicate  nel  terzo  periodo.  Il  potere  di
          imporre specifiche condizioni di cui al  comma  1,  lettera
          a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera
          c), e' esercitato entro quarantacinque  giorni  dalla  data
          della notifica. Entro quindici giorni  dalla  notifica,  la
          societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Qualora  si  renda
          necessario   richiedere   informazioni   alle   parti   del
          procedimento, il predetto termine di quarantacinque  giorni
          e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          dieci  giorni.  Qualora  si  renda   necessario   formulare
          richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
          di quarantacinque giorni e' sospeso, per  una  sola  volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di venti giorni. Eventuali  richieste
          di informazioni e richieste istruttorie  a  soggetti  terzi
          successive alla prima non sospendono i termini,  decorsi  i
          quali  l'acquisto  puo'  essere  effettuato.  In  caso   di
          incompletezza della notifica, il termine di  quarantacinque
          giorni previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento
          delle informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino
          alla notifica e, successivamente, comunque fino al  decorso
          del  termine  per  l'imposizione  di   condizioni   o   per
          l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma
          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera
          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle
          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di
          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli. La societa' acquirente e  la  societa'
          le cui partecipazioni sono oggetto  dell'acquisto  che  non
          osservino le condizioni  imposte  sono  altresi'  soggette,
          salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  a  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del   valore
          dell'operazione e comunque non inferiore  all'1  per  cento
          del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
          sia stato approvato il bilancio. In caso di  esercizio  del
          potere di opposizione il cessionario non puo' esercitare  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da quello patrimoniale, connessi alle azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere
          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata
          ottemperanza il tribunale, su  richiesta  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  ordina  la  vendita   delle
          suddette  azioni  o  quote  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 2359-ter del codice civile.  Le  deliberazioni
          assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
          di tali azioni o quote sono nulle. 
                5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali  di
          cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui
          oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attivita'  di
          rilevanza  strategica  ovvero  che  detengono   attivi   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, e' notificata alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al
          presente articolo. 
                6.  Nel  caso  in  cui  le  attivita'  di   rilevanza
          strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,
          individuate con i decreti del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri di cui al  comma  1,  si  riferiscono  a  societa'
          partecipate, direttamente o indirettamente,  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, il  Consiglio  dei  Ministri
          delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui
          al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e
          delle finanze. Le notifiche di cui ai  commi  4  e  5  sono
          immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                7. I decreti di  individuazione  delle  attivita'  di
          rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e   di
          sicurezza nazionale di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
                8. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari   competenti,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il  Ministro
          della difesa e il Ministro dello sviluppo  economico,  sono
          emanate disposizioni di attuazione del  presente  articolo,
          anche con riferimento alla definizione,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  del   bilancio   dello   Stato,   delle   modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo e'
          espresso entro il termine di venti  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  dello  schema  di  regolamento  alle  Camere.
          Decorso tale termine, il regolamento puo'  essere  comunque
          adottato. Fino all'adozione del  medesimo  regolamento,  le
          competenze  inerenti  alle  proposte  per  l'esercizio  dei
          poteri  speciali,  di  cui  al  comma  1,  e  le  attivita'
          conseguenti, di cui ai commi 4  e  5,  sono  attribuite  al
          Ministero dell'economia e delle finanze per le societa'  da
          esso  partecipate,  ovvero,  per  le  altre  societa',   al
          Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo
          i rispettivi ambiti di competenza. 
                8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato  e  ferme
          le invalidita' previste dalla legge, chiunque  non  osservi
          gli obblighi di notifica di cui  al  presente  articolo  e'
          soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria  fino  al
          doppio del valore dell'operazione e comunque non  inferiore
          all'uno per cento del fatturato cumulato  realizzato  dalle
          imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per  il  quale  sia
          stato approvato il bilancio. Nei casi di  violazione  degli
          obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche  in
          assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza
          del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento  ai
          fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1,
          lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano  applicazione  i
          termini  e  le  norme  procedurali  previsti  dal  presente
          articolo, nonche' dal regolamento di cui  al  comma  8.  Il
          termine di quarantacinque giorni di cui  ai  commi  4  e  5
          decorre dalla conclusione del procedimento di  accertamento
          della violazione dell'obbligo di notifica.».