Art. 25
Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2
del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 56 del 2012
1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, dopo le parole: «i beni e i rapporti di rilevanza
strategica per l'interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «,
anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le
concessioni di grande derivazione idroelettrica,»;
0b) al comma 1-ter, dopo le parole: «i beni e i rapporti di
rilevanza strategica per l'interesse nazionale» sono inserite le
seguenti: «, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate»;
a) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, e'
notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia
in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma
5,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all'Unione
europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero,
nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a
favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi
quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il
trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente
all'Unione europea, e' notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo
che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata
valutata ai sensi del comma 5,»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo dopo le parole «e' notificato» sono
inserite le seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei settori
delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute,
agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e
assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da
parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi
quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi in
cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti
dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la societa'
notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una
informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e
della stessa notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli
acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non
appartenenti all'Unione europea, in societa' che detengono gli attivi
individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che
attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno
pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia'
direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono
altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento
delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per
cento del capitale.»;
c-bis) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al presente
articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di
uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la
dimora abituale ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non
sia comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o
dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o
che non sia comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede
legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in
uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona
giuridica di cui alle lettere a), b) e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora
abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino
un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina
di cui al presente decreto»;
d) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di
impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono
sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto puo' essere
condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni
diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici
giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie
e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le
seguenti: «e alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
dell'acquisto»;
3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono
soppresse;
4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non
adempia agli impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La societa'
acquirente e la societa' le cui partecipazioni sono oggetto
dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresi'
soggette, salvo che il fatto costituisca reato,».
d-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al
presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attivita'
ovvero detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma
1 ovvero del comma 1-ter e' notificata alla Presidenza del Consiglio
dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente
articolo, qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai
sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del
capitale almeno pari al 10 per cento».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo,
del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c),
numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 133, le parole «nonche' gli acquisti di
partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti
all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o
del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il valore
complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il
superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento
e 50 per cento del capitale» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi
quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo
e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, incluse le concessioni di grande derivazione
idroelettrica nei settori dell'energia, dei trasporti e
delle comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od
operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non
si applica la disciplina di cui al presente articolo. I
decreti di cui al primo periodo sono adottati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre
anni.
1-bis.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la
sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile
pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' degli
attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
e' notificato, salvo che l'operazione non sia in corso di
valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,
entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini
le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione concernenti il trasferimento di societa'
controllate che detengono i predetti attivi.
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione,
adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del
comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente
all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o
residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
il trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il
trasferimento della sede sociale in un Paese non
appartenente all'Unione europea, e' notificato, salvo che
l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata
valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono
notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che
detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del
comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della
loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad
oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa' o la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e'
fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
atto o operazione in modo da consentire l'eventuale
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica,
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione
utile alla descrizione generale del progetto di
acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Nei settori delle comunica-zioni,
dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e
finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo,
sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione
europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di
rilevanza tale da determinare l'insedia-mento stabile
dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo
della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione
rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da
terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti
previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non
osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma
e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la
notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le
parti dell'operazione indicate al primo e al secondo
periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente
alla notifica, una informativa, contenente gli elementi
essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
al fine di consentirne la partecipazione al procedimento,
fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche
gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
non appartenenti all'Unione europea, in societa' che
detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi
dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o
indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 15 per cento,
20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.
5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2,
per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che
non abbia la residenza, la dimora abituale, ovvero il
centro di attivita' principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che
non sia comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la
sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito
la sede legale o dell'amministrazione o il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, o che sia
comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da
una persona giuridica di cui alle lettere a), b e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo che abbia
stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
indichino un comportamento elusivo rispetto
all'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione, da parte
dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la
tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla
notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e
documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'acquirente e alla societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto il termine di cui al primo periodo e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di
informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In
caso di incompletezza della notifica, il termine di
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre
dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la
integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo'
opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto.
Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del
termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale
connessi alle azioni o quote che rappresentano la
partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti
termini, l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il
potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di
impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o
comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non
adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
la vendita delle suddette azioni o quote secondo le
procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla
sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in
considerazione le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
delle reti e degli impianti;
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e'
valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico.
7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di
cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che
svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e'
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri
secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente
articolo, qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione
europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza
strategica individuate con i decreti di cui al comma 1 si
riferiscono a societa' partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi
ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5
sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle
finanze.
8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di
notifica di cui al presente articolo, anche in assenza
della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri puo' avviare il procedimento ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale
scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal
regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo
di notifica.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di
settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alla definizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere
sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di
venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni
parlamentari competenti rechino identico contenuto, il
Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette
nuovamente alle Camere lo schema di regolamento,
indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro
il termine di venti giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le
competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei
poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita'
conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da
esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al
Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti
di competenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma 3-bis,
del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.133
(Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4-bis (Modifiche alla disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica). - 1. - 3.
Omissis
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
negativi, fino al 31 dicembre 2022:
a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012,
anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da
un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e)
del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel
settore finanziario i settori creditizio e assicurativo,
nonche' le delibere, gli atti o le operazioni individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n.
21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' di detti
attivi o il cambiamento della loro destinazione;
b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al
comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21
del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al
comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21
del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei settori indicati
alla lettera a), ovvero individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato
articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,
anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da
parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione
europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6,
lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica
anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da
un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
europea.
3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come
modificato dal presente articolo.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
aventi vigenza fino al 31 dicembre 2022 si applicano nei
confronti di delibere, atti o operazioni, nonche' di
acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli
obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo
sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la
notifica sia intervenuta successivamente o sia stata
omessa. Restano validi, anche successivamente al termine
del 31 dicembre 2022, gli atti e i provvedimenti adottati a
seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione
delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al
decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di
notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del
decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento
(UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore
finanziario i settori creditizio e assicurativo, si
applicano nella misura in cui la tutela degli interessi
essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e
dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non
sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una
specifica regolamentazione di settore.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente
articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti
adottati in attuazione delle norme previgenti modificate
dal presente articolo.».