Art. 25 
 
Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui  all'articolo  2
  del decreto-legge n. 21 del 2012,  convertito,  con  modificazioni,
  dalla legge n. 56 del 2012 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    0a) al comma 1, dopo le parole: «i beni e i rapporti di rilevanza
strategica per l'interesse nazionale» sono inserite le  seguenti:  «,
anche se  oggetto  di  concessioni,  comunque  affidate,  incluse  le
concessioni di grande derivazione idroelettrica,»; 
    0b) al comma 1-ter, dopo le parole:  «i  beni  e  i  rapporti  di
rilevanza strategica per  l'interesse  nazionale»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate»; 
    a) al comma  2,  dopo  le  parole:  «a  titolo  di  garanzia,  e'
notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che  l'operazione  sia
in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del  comma
5,»; 
    b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto  esterno  all'Unione
europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti:  «ovvero,
nei settori individuati nel secondo periodo  del  comma  5,  anche  a
favore di un soggetto appartenente all'Unione europea,  ivi  compresi
quelli stabiliti o  residenti  in  Italia,»  e  dopo  le  parole  «il
trasferimento  della  sede  sociale  in  un  Paese  non  appartenente
all'Unione europea, e' notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo
che l'operazione sia  in  corso  di  valutazione  o  sia  gia'  stata
valutata ai sensi del comma 5,»; 
    c) al comma 5: 
      1) al  primo  periodo  dopo  le  parole  «e'  notificato»  sono
inserite le seguenti: «, ove possibile congiuntamente  alla  societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,»; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei  settori
delle  comunicazioni,  dell'energia,  dei  trasporti,  della  salute,
agroalimentare  e  finanziario,  ivi  incluso  quello  creditizio   e
assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui  al  primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni  da
parte di  soggetti  appartenenti  all'Unione  europea,  ivi  compresi
quelli  residenti  in  Italia,  di  rilevanza  tale  da   determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo  della  societa'   la   cui   partecipazione   e'   oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  e  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 
      3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi in
cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte  le  parti
dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo,  la  societa'
notificante   trasmette,   contestualmente   alla    notifica,    una
informativa, contenente gli  elementi  essenziali  dell'operazione  e
della stessa notifica,  alla  societa'  le  cui  partecipazioni  sono
oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne  la  partecipazione  al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono  soggetti
all'obbligo di  notifica  di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
acquisti  di  partecipazioni,  da  parte  di  soggetti   esteri   non
appartenenti all'Unione europea, in societa' che detengono gli attivi
individuati come strategici  ai  sensi  dei  commi  1  e  1-ter,  che
attribuiscono una quota dei diritti di voto  o  del  capitale  almeno
pari al 10  per  cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o  quote  gia'
direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro,  e  sono
altresi' notificate le acquisizioni che  determinano  il  superamento
delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento  e  50  per
cento del capitale.»; 
    c-bis) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
      «5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1  e  al  presente
articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: 
        a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza  di
uno Stato membro dell'Unione europea; 
        b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di  uno
Stato membro dell'Unione europea e che non  abbia  la  residenza,  la
dimora abituale ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non
sia comunque ivi stabilita; 
        c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o
dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in  uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo  o
che non sia comunque ivi stabilita; 
        d) qualsiasi persona giuridica che abbia  stabilito  la  sede
legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale  in
uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona
giuridica di cui alle lettere a), b) e c); 
        e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia  la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o  dello  Spazio
economico  europeo  che  abbia  stabilito  la  residenza,  la  dimora
abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il  centro  di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea,  o  che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino
un comportamento elusivo rispetto all'applicazione  della  disciplina
di cui al presente decreto»; 
    d) al comma 6: 
      1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto puo'
essere  condizionata  all'assunzione  da  parte  dell'acquirente   di
impegni diretti a garantire la tutela dei predetti  interessi.»  sono
sostituite dalle seguenti:  «l'efficacia  dell'acquisto  puo'  essere
condizionata  all'assunzione,  da  parte  dell'acquirente   e   della
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni
diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro  quindici
giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare  memorie
e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 
      2) al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Qualora  si  renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono  inserite  le
seguenti:  «e  alla  societa'  le  cui  partecipazioni  sono  oggetto
dell'acquisto»; 
      3)  al  nono  periodo,  le   parole:   «all'acquirente»,   sono
soppresse; 
      4) all'undicesimo periodo, le  parole:  «L'acquirente  che  non
adempia agli impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  societa'
acquirente  e  la  societa'  le  cui  partecipazioni   sono   oggetto
dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti  sono  altresi'
soggette, salvo che il fatto costituisca reato,». 
    d-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali  di  cui  al
presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attivita'
ovvero detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma
1 ovvero del comma 1-ter e' notificata alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri entro i termini e con le procedure di  cui  al  presente
articolo, qualora uno o piu'  soci,  esterni  all'Unione  europea  ai
sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o  del
capitale almeno pari al 10 per cento». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo,
del decreto-legge n. 21  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 56 del 2012,  introdotto  dal  comma  1,  lettera  c),
numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b),  del  decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre  2019,  n.  133,  le  parole  «nonche'  gli  acquisti  di
partecipazioni,  da  parte  di  soggetti  esteri   non   appartenenti
all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o
del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il  valore
complessivo dell'investimento sia pari o superiore a  un  milione  di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che  determinano  il
superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento
e 50 per cento del capitale» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge  15  marzo  2012,   n.21,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56  (Norme  in
          materia di poteri  speciali  sugli  assetti  societari  nei
          settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'
          per  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori
          dell'energia, dei trasporti  e  delle  comunicazioni)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Poteri  speciali  inerenti   agli   attivi
          strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,
          adottati, anche in deroga all'articolo 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, che e' reso entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
          sono individuati le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi
          quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento  minimo
          e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni  e
          i  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse
          nazionale  anche  se  oggetto  di   concessioni,   comunque
          affidate, incluse  le  concessioni  di  grande  derivazione
          idroelettrica nei settori  dell'energia,  dei  trasporti  e
          delle  comunicazioni,  nonche'  la  tipologia  di  atti  od
          operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai  quali  non
          si applica la disciplina di cui  al  presente  articolo.  I
          decreti  di  cui  al  primo  periodo  sono  adottati  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione e sono  aggiornati  almeno  ogni  tre
          anni. 
                1-bis. 
                1-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  e  con  i  Ministri
          competenti  per   settore,   adottati   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
          comunque essere adottati, sono individuati, ai  fini  della
          verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo  per  la
          sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  compreso  il   possibile
          pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti  e
          degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
          i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
          nazionale,  anche  se  oggetto  di  concessioni,   comunque
          affidate  ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati   nei
          decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del
          presente articolo,  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  19  marzo  2019,  nonche'  la
          tipologia di atti od operazioni all'interno di un  medesimo
          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono
          adottati entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
          ogni tre anni. 
                2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
          titolarita', del controllo  o  della  disponibilita'  degli
          attivi medesimi o il cambiamento della  loro  destinazione,
          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
          della societa',  il  trasferimento  all'estero  della  sede
          sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo  scioglimento
          della  societa',  la  modifica   di   clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo 3  del  presente  decreto,  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi  detti
          attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,
          e' notificato, salvo che l'operazione non sia in  corso  di
          valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,
          entro dieci  giorni  e  comunque  prima  che  vi  sia  data
          attuazione, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi  termini
          le   delibere   dell'assemblea   o    degli    organi    di
          amministrazione concernenti il  trasferimento  di  societa'
          controllate che detengono i predetti attivi. 
                2-bis.  Qualsiasi  delibera,  atto   od   operazione,
          adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli  attivi
          individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
          modifiche  della  titolarita',  del   controllo   o   della
          disponibilita'  degli  attivi  medesimi  a  favore  di   un
          soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
          ovvero, nei settori individuati  nel  secondo  periodo  del
          comma  5,  anche  a  favore  di  un  soggetto  appartenente
          all'Unione  europea,  ivi  compresi  quelli   stabiliti   o
          residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea  o
          degli  organi  di  amministrazione  aventi  ad  oggetto  la
          fusione o la scissione  della  societa',  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi  detti
          attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,
          il trasferimento di societa' controllate  che  detengono  i
          predetti  attivi,  ovvero  che   abbia   per   effetto   il
          trasferimento  della  sede  sociale   in   un   Paese   non
          appartenente all'Unione europea, e' notificato,  salvo  che
          l'operazione sia in corso di valutazione o sia  gia'  stata
          valutata ai  sensi  del  comma  5,  entro  dieci  giorni  e
          comunque prima che vi sia data attuazione, alla  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri  dalla  stessa  impresa.  Sono
          notificati  altresi'   nei   medesimi   termini   qualsiasi
          delibera, atto od operazione, adottato  da  un'impresa  che
          detiene uno o piu' degli attivi individuati  ai  sensi  del
          comma 1-ter, che abbia per  effetto  il  cambiamento  della
          loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia  ad
          oggetto la modifica dell'oggetto sociale,  lo  scioglimento
          della  societa'  o  la  modifica  di  clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo 3 del presente decreto. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su conforme deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
          alle  Commissioni  parlamentari  competenti,  puo'   essere
          espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
          commi  2  e  2-bis,  che  diano  luogo  a  una   situazione
          eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale  ed
          europea di settore, di minaccia di  grave  pregiudizio  per
          gli  interessi  pubblici  relativi  alla  sicurezza  e   al
          funzionamento  delle  reti  e   degli   impianti   e   alla
          continuita' degli approvvigionamenti. 
                4. Con le notifiche di cui ai commi  2  e  2-bis,  e'
          fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
          atto  o  operazione  in  modo  da  consentire   l'eventuale
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla  notifica,
          il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   comunica
          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere
          informazioni alla societa', tale termine  e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque
          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni
          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle
          informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino  alla
          notifica e comunque fino al decorso  dei  termini  previsti
          dal presente comma e' sospesa l'efficacia  della  delibera,
          dell'atto o dell'operazione rilevante.  Decorsi  i  termini
          previsti  dal  presente  comma  l'operazione  puo'   essere
          effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
          nella forma di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o
          condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
          la tutela degli interessi pubblici di cui al  comma  3.  Le
          delibere o gli atti o le operazioni adottati o  attuati  in
          violazione del presente comma sono nulli. Il  Governo  puo'
          altresi'   ingiungere   alla   societa'   e   all'eventuale
          controparte di ripristinare a proprie spese  la  situazione
          anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
          non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e  al
          presente comma e' soggetto a  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al  doppio  del  valore  dell'operazione  e
          comunque non inferiore  all'uno  per  cento  del  fatturato
          cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
          esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
                5. L'acquisto a  qualsiasi  titolo  da  parte  di  un
          soggetto esterno all'Unione europea  di  partecipazioni  in
          societa'  che  detengono  gli   attivi   individuati   come
          strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
          comma   1-ter,   di   rilevanza   tale    da    determinare
          l'insediamento   stabile   dell'acquirente    in    ragione
          dell'assunzione  del  controllo  della  societa'   la   cui
          partecipazione   e'   oggetto   dell'acquisto,   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile e del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'
          notificato ove possibile congiuntamente  alla  societa'  le
          cui    partecipazioni    sono    oggetto     dell'acquisto,
          dall'acquirente entro  dieci  giorni  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri,  unitamente  ad  ogni  informazione
          utile   alla   descrizione   generale   del   progetto   di
          acquisizione,  dell'acquirente  e   del   suo   ambito   di
          operativita'.    Nei    settori    delle    comunica-zioni,
          dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e
          finanziario, ivi incluso quello creditizio e  assicurativo,
          sono soggetti all'obbligo  di  notifica  di  cui  al  primo
          periodo  anche  gli  acquisti,  a  qualsiasi   titolo,   di
          partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione
          europea,  ivi  compresi  quelli  residenti  in  Italia,  di
          rilevanza  tale  da  determinare  l'insedia-mento   stabile
          dell'acquirente in ragione  dell'assunzione  del  controllo
          della   societa'   la   cui   partecipazione   e'   oggetto
          dell'acquisto,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile e del testo unico di cui al decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58.  Nel  computo  della  partecipazione
          rilevante si tiene conto della partecipazione  detenuta  da
          terzi con cui  l'acquirente  ha  stipulato  uno  dei  patti
          previsti dall'articolo  122  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
          civile. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme
          restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque  non
          osservi gli obblighi di notifica di cui al  presente  comma
          e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria  fino
          al  doppio  del  valore  dell'operazione  e  comunque   non
          inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
          dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il  quale
          sia stato  approvato  il  bilancio.  Nei  casi  in  cui  la
          notifica non sia  effettuata  congiuntamente  da  tutte  le
          parti  dell'operazione  indicate  al  primo  e  al  secondo
          periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente
          alla notifica, una  informativa,  contenente  gli  elementi
          essenziali dell'operazione e della  stessa  notifica,  alla
          societa' le cui partecipazioni sono oggetto  dell'acquisto,
          al fine di consentirne la partecipazione  al  procedimento,
          fornendo prova  della  relativa  ricezione.  Sono  soggetti
          all'obbligo di notifica di cui al presente  articolo  anche
          gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
          non  appartenenti  all'Unione  europea,  in  societa'   che
          detengono gli attivi individuati come strategici  ai  sensi
          dei commi 1  e  1-ter,  che  attribuiscono  una  quota  dei
          diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
          tenuto conto delle  azioni  o  quote  gia'  direttamente  o
          indirettamente  possedute,  quando  il  valore  complessivo
          dell'investimento sia pari o  superiore  a  un  milione  di
          euro,  e  sono  altresi'  notificate  le  acquisizioni  che
          determinano il superamento delle soglie del 15  per  cento,
          20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale. 
                5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1  e  2,
          per soggetto esterno all'Unione europea si intende: 
                  a)  qualsiasi  persona  fisica  che  non  abbia  la
          cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; 
                  b)  qualsiasi   persona   fisica   che   abbia   la
          cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e  che
          non abbia la  residenza,  la  dimora  abituale,  ovvero  il
          centro  di  attivita'  principale  in  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che
          non sia comunque ivi stabilita; 
                  c) qualsiasi persona giuridica  che  non  abbia  la
          sede legale o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di
          attivita'  principale  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea o dello Spazio economico  europeo  o  che  non  sia
          comunque ivi stabilita; 
                  d) qualsiasi persona giuridica che abbia  stabilito
          la sede  legale  o  dell'amministrazione  o  il  centro  di
          attivita'  principale  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea  o  dello  Spazio  economico  europeo,  o  che  sia
          comunque  ivi  stabilita,  e   che   risulti   controllata,
          direttamente o indirettamente, da una persona fisica  o  da
          una persona giuridica di cui alle lettere a), b e c); 
                  e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
          abbia la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea  o  dello  Spazio  economico  europeo   che   abbia
          stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede  legale
          o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di   attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea,  o  che
          sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
          indichino     un     comportamento     elusivo     rispetto
          all'applicazione  della  disciplina  di  cui  al   presente
          decreto. 
                6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti  una
          minaccia di grave  pregiudizio  agli  interessi  essenziali
          dello Stato di cui al comma 3 ovvero  un  pericolo  per  la
          sicurezza o per  l'ordine  pubblico,  entro  quarantacinque
          giorni dalla notifica di  cui  al  medesimo  comma  5,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          su conforme deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  da
          trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
          parlamentari  competenti,  l'efficacia  dell'acquisto  puo'
          essere    condizionata     all'assunzione,     da     parte
          dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
          oggetto dell'acquisto, di impegni diretti  a  garantire  la
          tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni  dalla
          notifica, la societa' acquisita puo' presentare  memorie  e
          documenti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.
          Qualora  si  renda   necessario   richiedere   informazioni
          all'acquirente e alla societa' le cui  partecipazioni  sono
          oggetto dell'acquisto il termine di cui al primo periodo e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          dieci  giorni.  Qualora  si  renda   necessario   formulare
          richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
          di quarantacinque giorni e' sospeso, per  una  sola  volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di  venti  giorni.  Le  richieste  di
          informazioni e le richieste istruttorie  a  soggetti  terzi
          successive alla prima non sospendono i termini,  decorsi  i
          quali i poteri speciali si  intendono  non  esercitati.  In
          caso  di  incompletezza  della  notifica,  il  termine   di
          quarantacinque giorni previsto dal presente  comma  decorre
          dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che  la
          integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
          predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
          degli impegni di cui al  primo  periodo,  il  Governo  puo'
          opporsi, sulla base della stessa  procedura,  all'acquisto.
          Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso  del
          termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
          o imposizione di impegni, i  diritti  di  voto  o  comunque
          quelli aventi  contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale
          connessi  alle  azioni  o  quote   che   rappresentano   la
          partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi  i  predetti
          termini, l'operazione puo' essere  effettuata.  Qualora  il
          potere  sia  esercitato  nella  forma  dell'imposizione  di
          impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di  voto  o
          comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da  quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli. La societa' acquirente e  la  societa'
          le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,  che  non
          adempiano agli  impegni  imposti  sono  altresi'  soggette,
          salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  a  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del   valore
          dell'operazione, e comunque non inferiore all'1  per  cento
          del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
          sia stato approvato il bilancio. In caso di  esercizio  del
          potere di opposizione l'acquirente non  puo'  esercitare  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da quello patrimoniale, connessi alle azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere
          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata
          ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
          la  vendita  delle  suddette  azioni  o  quote  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 2359-ter del  codice  civile.
          Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con  il
          voto determinante di tali azioni o quote  sono  nulle.  Per
          determinare se un investimento estero possa incidere  sulla
          sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile  prendere  in
          considerazione le seguenti circostanze: 
                  a)   che   l'acquirente    sia    direttamente    o
          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,
          compresi organismi statali o forze armate, di un Paese  non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario o finanziamenti consistenti; 
                  b) che l'acquirente sia  gia'  stato  coinvolto  in
          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine
          pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 
                  c) che vi sia un  grave  rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali. 
                7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti  sono
          esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
          non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
          riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: 
                  a) l'esistenza, tenuto conto anche delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati; 
                  b) l'idoneita'  dell'assetto  risultante  dall'atto
          giuridico  o  dall'operazione,  tenuto  conto  anche  delle
          modalita'  di  finanziamento  dell'acquisizione   e   della
          capacita' economica, finanziaria, tecnica  e  organizzativa
          dell'acquirente, a garantire: 
                    1)  la   sicurezza   e   la   continuita'   degli
          approvvigionamenti; 
                    2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
          delle reti e degli impianti; 
                  b-bis) per le operazioni  di  cui  al  comma  5  e'
          valutata, oltre alla minaccia  di  grave  pregiudizio  agli
          interessi di cui al comma  3,  anche  il  pericolo  per  la
          sicurezza o per l'ordine pubblico. 
                7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali  di
          cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che
          svolge attivita' ovvero detiene uno  o  piu'  degli  attivi
          individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter  e'
          notificata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente
          articolo, qualora  uno  o  piu'  soci,  esterni  all'Unione
          europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una  quota  dei
          diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. 
                8.  Nel  caso  in  cui  le  attivita'  di   rilevanza
          strategica individuate con i decreti di cui al comma  1  si
          riferiscono  a   societa'   partecipate,   direttamente   o
          indirettamente,  dal  Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze,  il  Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai  fini
          dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3  e  6,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  per  i  rispettivi
          ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi  2  e  5
          sono  immediatamente   trasmesse   dalla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze. 
                8-bis. Nei  casi  di  violazione  degli  obblighi  di
          notifica di cui al  presente  articolo,  anche  in  assenza
          della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri puo' avviare il procedimento  ai
          fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali.  A  tale
          scopo,  trovano  applicazione  i   termini   e   le   norme
          procedurali previsti dal  presente  articolo,  nonche'  dal
          regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
          giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione  del
          procedimento di accertamento della violazione  dell'obbligo
          di notifica. 
                9. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari   competenti,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il  Ministro
          dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
          e dei  trasporti,  sentite  le  Autorita'  indipendenti  di
          settore,  ove  esistenti,  sono  emanate  disposizioni   di
          attuazione del presente  articolo,  anche  con  riferimento
          alla  definizione,   nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per  lo
          svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
          poteri speciali previsti dal presente articolo.  Il  parere
          sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di
          venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere.
          Decorso tale termine, il regolamento puo'  essere  comunque
          adottato.  Qualora  i  pareri  espressi  dalle  Commissioni
          parlamentari  competenti  rechino  identico  contenuto,  il
          Governo,   ove   non   intenda   conformarvisi,   trasmette
          nuovamente  alle   Camere   lo   schema   di   regolamento,
          indicandone le ragioni in un'apposita relazione.  I  pareri
          definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro
          il termine di venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione.
          Decorso tale termine, il regolamento puo'  essere  comunque
          adottato. Fino all'adozione del  medesimo  regolamento,  le
          competenze  inerenti  alle  proposte  per  l'esercizio  dei
          poteri speciali, di cui ai commi 3  e  6,  e  le  attivita'
          conseguenti, di cui ai commi 4  e  6,  sono  attribuite  al
          Ministero dell'economia e delle finanze per le societa'  da
          esso  partecipate,  ovvero,  per  le  altre  societa',   al
          Ministero dello sviluppo economico  o  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti
          di competenza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma 3-bis,
          del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  18   novembre   2019,   n.133
          (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori di rilevanza strategica) come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 4-bis (Modifiche  alla  disciplina  dei  poteri
          speciali nei settori di rilevanza strategica). -  1.  -  3.
          Omissis 
                3-bis.   Al   fine   di    contrastare    l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19  e  contenerne   gli   effetti
          negativi, fino al 31 dicembre 2022: 
                  a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui  al
          comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21  del  2012,
          anche le delibere, gli atti o le  operazioni,  adottati  da
          un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori  di  cui
          all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d)  ed  e)
          del regolamento (UE) 2019/452,  intendendosi  compresi  nel
          settore finanziario i settori  creditizio  e  assicurativo,
          nonche' le delibere, gli atti o le  operazioni  individuati
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n.
          21 del  2012,  che  abbiano  per  effetto  modifiche  della
          titolarita', del controllo o della disponibilita' di  detti
          attivi o il cambiamento della loro destinazione; 
                  b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui  al
          comma 5 dell'articolo 2 del medesimo  decreto-legge  n.  21
          del 2012, in relazione ai beni e  ai  rapporti  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge  n.  21
          del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei  settori  indicati
          alla  lettera  a),  ovvero  individuati  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  al  citato
          articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del  2012,
          anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da
          parte di soggetti  esteri,  anche  appartenenti  all'Unione
          europea, di rilevanza tale  da  determinare  l'insediamento
          stabile  dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del
          controllo della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto
          dell'acquisto,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile e del testo unico di cui al decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                  c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma  6,
          lettera a), del decreto-legge n. 21 del  2012,  si  applica
          anche quando il controllo ivi previsto  sia  esercitato  da
          un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
          europea. 
                3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo  2,
          commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012,  come
          modificato dal presente articolo. 
                3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3  e  3-bis
          aventi vigenza fino al 31 dicembre 2022  si  applicano  nei
          confronti  di  delibere,  atti  o  operazioni,  nonche'  di
          acquisti  di  partecipazioni,  rilevanti  ai   fini   degli
          obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo  2
          del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale  obbligo
          sia  sorto  nel  predetto  arco  temporale,  ancorche'   la
          notifica  sia  intervenuta  successivamente  o  sia   stata
          omessa. Restano validi, anche  successivamente  al  termine
          del 31 dicembre 2022, gli atti e i provvedimenti adottati a
          seguito di esercizio dei poteri  speciali  in  applicazione
          delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti  salvi
          gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti  sulla
          base degli stessi atti e provvedimenti  successivamente  al
          decorso del predetto termine. Fermo restando  l'obbligo  di
          notifica, i poteri  speciali  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge n.  21  del  2012  relativi  a  societa'  che
          detengono beni e rapporti nei settori di  cui  all'articolo
          4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento
          (UE)   2019/452,   intendendosi   compresi   nel    settore
          finanziario  i  settori  creditizio  e   assicurativo,   si
          applicano nella misura in cui  la  tutela  degli  interessi
          essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza  e
          dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non
          sia  adeguatamente  garantita  dalla  sussistenza  di   una
          specifica regolamentazione di settore. 
                4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
          cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti  dal  presente
          articolo,  continuano  ad  avere  efficacia  i  regolamenti
          adottati in attuazione delle  norme  previgenti  modificate
          dal presente articolo.».