Art. 27
Potenziamento della capacita' amministrativa della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali
1. Al fine di potenziare l'attivita' di coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, e'
istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione
e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali,
costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata
competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni
internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione
e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i
compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo
incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.
2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 sono inserite le
seguenti: «, nonche' quello di cui all'articolo 1-bis del presente
decreto,»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, secondo
modalita' da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della
collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle
attivita' di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i
militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e
delle facolta' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231»;
c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le
seguenti «, nonche' con altre amministrazioni».
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al
comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento
amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro
570.000 per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) come
modificato dalla presente legge:
«Art 2-bis (Collaborazione con autorita'
amministrative di settore). - 1. La Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto. Le autorita' indicate
al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di
coordinamento il segreto d'ufficio.
2. Al fine di raccogliere elementi utili
all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di
coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto
2014, nonche' quello di cui all'articolo 1-bis del presente
decreto, puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti
pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne
siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire
documenti.
2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri
puo' avvalersi, secondo modalita' da definirsi mediante
apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, della collaborazione della
Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attivita' di
cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche
dei poteri e delle facolta' di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza
del Consiglio puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa
con istituti o enti di ricerca, nonche' con altre
amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n.190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1. - 199. Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».