Art. 27 
 
Potenziamento della capacita'  amministrativa  della  Presidenza  del
  Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali 
 
  1.  Al  fine  di  potenziare  l'attivita'  di  coordinamento  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  propedeutiche  all'esercizio  dei  poteri   speciali,   e'
istituito presso il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di  valutazione
e analisi strategica in materia di  esercizio  dei  poteri  speciali,
costituito da dieci componenti in possesso di  specifica  ed  elevata
competenza  in  materia  giuridica,  economica  e   nelle   relazioni
internazionali.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri,  sentito  il  Segretario  Generale  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per  l'individuazione
e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli  incarichi,  i
compensi spettanti nel limite massimo  di  euro  50.000  per  singolo
incarico al  netto  degli  oneri  fiscali  e  contributivi  a  carico
dell'amministrazione,   le   ulteriori    disposizioni    concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. 
  2. All'articolo 2-bis del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo  le  parole:  «articolo  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 sono inserite  le
seguenti: «, nonche' quello di cui all'articolo  1-bis  del  presente
decreto,»; 
    b)  dopo  il  comma  2,  e'   inserito   il   seguente:   «2-bis.
Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  presente  decreto,   la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  avvalersi,   secondo
modalita' da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e  senza
nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  della
collaborazione della  Guardia  di  finanza.  Nell'espletamento  delle
attivita' di cui al primo periodo,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  i
militari della Guardia di finanza si avvalgono  anche  dei  poteri  e
delle facolta' di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231»; 
    c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono  inserite  le
seguenti «, nonche' con altre amministrazioni». 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
definite le misure organizzative a supporto  del  nucleo  di  cui  al
comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per  il  coordinamento
amministrativo,  nei  limiti  delle  risorse  umane   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di  spesa  di  euro
570.000 per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   2-bis,   del
          decreto-legge  15  marzo  2012,   n.21,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56  (Norme  in
          materia di poteri  speciali  sugli  assetti  societari  nei
          settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'
          per  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori
          dell'energia, dei trasporti  e  delle  comunicazioni)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art    2-bis    (Collaborazione    con     autorita'
          amministrative di settore). -  1.  La  Banca  d'Italia,  la
          Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  la
          Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per
          la   vigilanza   sulle   assicurazioni,   l'Autorita'    di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del  mercato,  l'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle  comunicazioni,  l'Autorita'   di   regolazione   per
          energia, reti e  ambiente  e  il  gruppo  di  coordinamento
          istituito  ai  sensi  dell'articolo  3  del   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  agosto   2014
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni,  al  fine  di  agevolare  l'esercizio   delle
          funzioni di cui al presente decreto. Le autorita'  indicate
          al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
          medesimo  periodo,  non  possono  opporre  al   gruppo   di
          coordinamento il segreto d'ufficio. 
                2.   Al   fine   di   raccogliere   elementi    utili
          all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo  di
          coordinamento  istituito  ai  sensi  dell'articolo  3   del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6  agosto
          2014, nonche' quello di cui all'articolo 1-bis del presente
          decreto, puo' richiedere a pubbliche amministrazioni,  enti
          pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi  che  ne
          siano in possesso, di fornire  informazioni  e  di  esibire
          documenti. 
                2-bis.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui   al
          presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei  ministri
          puo' avvalersi, secondo  modalita'  da  definirsi  mediante
          apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica, della collaborazione della
          Guardia di finanza. Nell'espletamento  delle  attivita'  di
          cui  al  primo  periodo,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
          68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono  anche
          dei poteri e delle  facolta'  di  cui  all'articolo  9  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
                3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la  Presidenza
          del Consiglio puo' stipulare, senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa
          con  istituti  o  enti  di  ricerca,  nonche'   con   altre
          amministrazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n.190 recante Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «1. - 199. Omissis 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.».