Art. 28 
 
Ridefinizione  dei  poteri  speciali  in  materia   di   servizi   di
  comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia  5G
  e cloud 
 
  1. L'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione
elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla  tecnologia
cloud e altri  attivi).  -  1.  Ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri
speciali di cui al  presente  articolo,  costituiscono  attivita'  di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i
servizi di comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati  sulla
tecnologia  5G.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al  presente  articolo,
ulteriori servizi, beni, rapporti, attivita' e  tecnologie  rilevanti
ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla
tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o  piu'  decreti
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  il  Ministro  dell'interno,  il
Ministro della difesa,  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   il   Ministro   per    l'innovazione
tecnologica e la transizione  digitale,  e  con  gli  altri  Ministri
competenti per settore, e sentita  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, anche in deroga all'articolo  17  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti,  che  e'  reso  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti  sono
adottati anche in mancanza di parere. 
    2. Fermi gli obblighi previsti  ai  sensi  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso  contratti  o
accordi, intendano acquisire, a  qualsiasi  titolo,  beni  o  servizi
relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione  e
alla gestione delle attivita' di cui al comma 1, ovvero componenti ad
alta intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione  o
gestione, notificano, prima di procedere alla predetta  acquisizione,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale
sono contenuti: il settore interessato  dalla  notifica;  dettagliati
dati  identificativi  del  soggetto  notificante;  il  programma   di
acquisti;  dettagliati  dati  identificativi  dei   relativi,   anche
potenziali, fornitori; descrizione dei  beni,  dei  servizi  e  delle
componenti   ad   alta   intensita'   tecnologica   funzionali   alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla  gestione
delle attivita' di  cui  al  comma  1;  un'informativa  completa  sui
contratti in corso e sulle prospettive di  sviluppo  della  rete  5G,
ovvero degli ulteriori sistemi e attivi  di  cui  al  comma  1;  ogni
ulteriore informazione funzionale a  fornire  un  dettagliato  quadro
delle modalita' di  sviluppo  dei  sistemi  di  digitalizzazione  del
notificante, nonche' dell'esatto adempimento alle condizioni  e  alle
prescrizioni   imposte   a   seguito   di    precedenti    notifiche;
un'informativa  completa  relativa   alle   eventuali   comunicazioni
effettuate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle  verifiche  di
sicurezza  da  parte  del  Centro  di  valutazione  e  certificazione
nazionale  (CVCN),  inclusiva  dell'esito  della   valutazione,   ove
disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con  uno
dei decreti di cui al comma 1, possono  altresi'  essere  individuati
ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri  e
modalita' con cui procedere alla notifica del medesimo  piano,  oltre
ad eventuali tipologie di attivita' escluse dall'obbligo di notifica,
anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.  Il
piano  di  cui  al  presente  comma  include  altresi'  l'informativa
completa sui  contratti  o  sugli  accordi  relativi  ai  servizi  di
comunicazione elettronica a banda larga basati  sulla  tecnologia  5G
gia' autorizzati, in relazione ai quali resta ferma  l'efficacia  dei
provvedimenti autorizzativi gia' adottati. 
    3. La notifica di cui di cui al comma 2 e' trasmessa annualmente,
prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilita' di
aggiornare, previa notifica  ai  sensi  del  medesimo  comma  2  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso  di
anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  su
conforme delibera del Consiglio dei ministri, e' approvato  il  piano
annuale  di  cui  al  comma  2,  previa  eventuale   imposizione   di
prescrizioni o condizioni, ovvero ne  e'  negata  l'approvazione  con
l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel  decreto
di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri  gia'  adottati  alla  data  di
entrata in vigore del presente articolo. Se  e'  necessario  svolgere
approfondimenti  riguardanti  aspetti  tecnici  anche  relativi  alla
valutazione di possibili fattori di  vulnerabilita',  che  potrebbero
compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi
transitano o dei sistemi, il termine  di  trenta  giorni  di  cui  al
secondo  periodo  puo'  essere  prorogato  fino   a   venti   giorni,
prorogabili per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di
particolare complessita'. Se  nel  corso  dell'istruttoria  si  rende
necessario richiedere informazioni al notificante,  tale  termine  e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono rese entro il termine  di  dieci  giorni.  Se  si
rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di trenta giorni e' sospeso,  per  una  sola  volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro
il  termine  di  venti  giorni.  Le  richieste  di  informazioni   al
notificante e le richieste istruttorie a  soggetti  terzi  successive
alla prima non sospendono i termini. In caso di  incompletezza  della
notifica, il termine di trenta  giorni  di  cui  al  secondo  periodo
decorre dal ricevimento delle informazioni o degli  elementi  che  la
integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato. 
    4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione
di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni  ogniqualvolta  cio'  sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali  della
difesa e della sicurezza nazionale.  A  tal  fine,  sono  oggetto  di
valutazione anche gli elementi indicanti la presenza  di  fattori  di
vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la
sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano,  compresi  quelli
individuati sulla base dei principi e delle linee guida  elaborati  a
livello internazionale e dall'Unione europea. Se  le  prescrizioni  o
condizioni non risultano sufficienti  ad  assicurare  la  tutela  dei
citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti  del  piano
notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di  sostituzione
degli apparati e dell'esigenza di non rallentare  lo  sviluppo  della
tecnologia 5G o di altre  tecnologie  nel  Paese,  nel  rispetto  dei
principi di proporzionalita' e adeguatezza, approva, in  tutto  o  in
parte, il piano per un periodo temporale, anche  limitato,  indicando
un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi
ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto. 
    5. Salvo quanto previsto  dal  presente  comma,  se  il  soggetto
notificante   inizia   l'esecuzione   di   contratti    o    accordi,
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, compresi nella  notifica,  prima  che  sia  decorso  il
termine per l'approvazione del  piano,  il  Governo  puo'  ingiungere
all'impresa,  stabilendo  il  relativo  termine,  di  ripristinare  a
proprie spese la situazione  anteriore  all'esecuzione  del  predetto
contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
non osserva gli obblighi di notifica  di  cui  al  presente  articolo
ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di  esercizio  dei
poteri speciali e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino al  tre  per  cento  del  fatturato  del  soggetto  tenuto  alla
notifica. I contratti eventualmente  stipulati  in  violazione  delle
prescrizioni  o  delle  condizioni  contenute  nel  provvedimento  di
esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il  Governo  puo'  altresi'
ingiungere  all'impresa,   stabilendo   il   relativo   termine,   di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione,
applicando  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   sino   a   un
dodicesimo di quella prevista al secondo periodo  per  ogni  mese  di
ritardo nell'adempimento, commisurata al  ritardo.  Analoga  sanzione
puo'   essere   applicata    per    il    ritardo    nell'adempimento
dell'ingiunzione di cui al primo  periodo.  Nei  casi  di  violazione
degli obblighi di notifica di cui  al  presente  articolo,  anche  in
assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
avviare d'ufficio il procedimento ai  fini  dell'eventuale  esercizio
dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i  termini  e
le norme procedurali previsti dal presente articolo.  Il  termine  di
trenta giorni di  cui  al  comma  3  decorre  dalla  conclusione  del
procedimento  di  accertamento  della  violazione   dell'obbligo   di
notifica. 
    6. Per  l'esercizio  dei  poteri  speciali  di  cui  al  presente
articolo il  gruppo  di  coordinamento  per  l'esercizio  dei  poteri
speciali  e'  composto  dai  rappresentanti  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo  economico,  del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero  dell'interno,
del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione   internazionale,   dal   Ministro   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione  digitale,  ove  previsto,  nonche'  dai
rappresentanti  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale.  Il
gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di  valutazione  e
certificazione nazionale (CVCN) e delle  articolazioni  tecniche  dei
Ministeri dell'interno e della difesa, per  le  valutazioni  tecniche
della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma  2,  e
ai suoi  eventuali  aggiornamenti,  propedeutiche  all'esercizio  dei
poteri speciali  e  relative  ai  beni  e  alle  componenti  ad  alta
intensita'   tecnologica   funzionali   alla   progettazione,    alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle  attivita'  di
cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori  di  vulnerabilita'
che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle  reti,
dei dati che vi transitano o dei sistemi. 
    7.   Le   attivita'   di   monitoraggio,   tese   alla   verifica
dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni  impartite  con
il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della
relativa  adeguatezza  e  alla  verifica  dell'adozione  di  adeguate
misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime  prescrizioni  o
condizioni sono  svolte  da  un  comitato  composto  da  uno  o  piu'
rappresentanti della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della  difesa,  del
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  o,
se non nominato, della struttura della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri   competente   per   l'innovazione    tecnologica    e    la
digitalizzazione,  nonche'   dell'Agenzia   per   la   cybersicurezza
nazionale. Per le attivita' di monitoraggio, il  comitato  si  avvale
anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN),  e
delle articolazioni  tecniche  dei  Ministeri  dell'interno  e  della
difesa.  Ai  lavori  del  comitato  di  monitoraggio  possono  essere
chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di  cui  al
comma  6.  Al  fine  del  concreto  esercizio  delle   attivita'   di
monitoraggio il soggetto interessato comunica,  con  la  periodicita'
indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali,  ogni
attivita' esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione  dei
contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico
ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformita'  della
medesima al piano  approvato  ai  sensi  del  comma  3.  Il  soggetto
interessato trasmette altresi'  una  relazione  periodica  semestrale
sulle attivita' in corso. E'  fatta  salva  la  possibilita'  per  il
comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche  tecniche,
anche con le modalita' di cui all'articolo  2-bis,  relativamente  ai
beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla  gestione
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili  fattori
di vulnerabilita' che  potrebbero  compromettere  l'integrita'  e  la
sicurezza delle reti, dei dati  che  vi  transitano  o  dei  sistemi,
oggetto  del  provvedimento  di  esercizio   dei   poteri   speciali.
L'inosservanza delle prescrizioni o delle  condizioni  contenute  nel
provvedimento di  approvazione  ovvero  qualsiasi  altra  circostanza
idonea a incidere  sul  provvedimento  approvativo  e'  segnalata  al
gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali di cui al
comma  6,  il  quale  puo'  proporre  al   Consiglio   dei   ministri
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la  revoca  o  la
modifica del provvedimento autorizzativo e il  divieto  di  esercizio
delle attivita' funzionali alla  progettazione,  alla  realizzazione,
alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1. 
    8. Per le attivita' previste dal presente articolo ai  componenti
del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato
di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 
    9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche  in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  possono
essere individuate  misure  di  semplificazione  delle  modalita'  di
notifica, dei termini e delle procedure relativi  all'istruttoria  ai
fini  dell'eventuale  esercizio  dei  poteri  di  cui   al   presente
articolo.». 
  2. In sede di prima applicazione,  il  piano  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  1-bis  del  citato  decreto-legge  n.  21  del   2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato
dal comma 1 del presente  articolo,  include  altresi'  l'informativa
completa sui  contratti  o  sugli  accordi  relativi  ai  servizi  di
comunicazione elettronica a banda larga basati  sulla  tecnologia  5G
gia' autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri gia' adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono dichiarati  estinti  dal  gruppo  di
coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis e il  relativo  esame
e' effettuato  in  sede  di  valutazione  del  piano  annuale,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  1-bis,  commi  3  e  5,  del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012. 
  3. Il comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 14  giugno  2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2021,  n.
109, e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge  15  marzo  2012,   n.21,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56  (Norme  in
          materia di poteri  speciali  sugli  assetti  societari  nei
          settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'
          per  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori
          dell'energia, dei trasporti  e  delle  comunicazioni)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti  alle  reti  di
          telecomunicazione elettronica a banda larga con  tecnologia
          5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1.  Ai
          fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al  presente
          articolo, costituiscono attivita' di  rilevanza  strategica
          per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di
          comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati   sulla
          tecnologia  5G.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al   presente
          articolo, ulteriori servizi, beni,  rapporti,  attivita'  e
          tecnologie rilevanti ai fini della  sicurezza  cibernetica,
          ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud,  possono
          essere individuati con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo  economico,  il  Ministro  dell'interno,  il
          Ministro della difesa,  il  Ministro  degli  affari  esteri
          della  cooperazione   internazionale,   il   Ministro   per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e  con
          gli  altri  Ministri  competenti  per  settore,  e  sentita
          l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in  deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni dalla data di  trasmissione  degli
          schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono  adottati
          anche in mancanza di parere. 
                2.  Fermi  gli  obblighi  previsti   ai   sensi   del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  n.  133,  le
          imprese  che,  anche  attraverso   contratti   o   accordi,
          intendano acquisire, a qualsiasi  titolo,  beni  o  servizi
          relativi  alla  progettazione,  alla  realizzazione,   alla
          manutenzione e alla gestione  delle  attivita'  di  cui  al
          comma 1, ovvero componenti ad alta  intensita'  tecnologica
          funzionali  alla   predetta   realizzazione   o   gestione,
          notificano, prima di procedere alla predetta  acquisizione,
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale
          nel quale sono  contenuti:  il  settore  interessato  dalla
          notifica;  dettagliati  dati  identificativi  del  soggetto
          notificante; il programma  di  acquisti;  dettagliati  dati
          identificativi dei relativi, anche  potenziali,  fornitori;
          dettagliata  descrizione,  comprensiva   delle   specifiche
          tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad  alta
          intensita' tecnologica funzionali alla progettazione,  alla
          realizzazione, alla  manutenzione  e  alla  gestione  delle
          attivita' di cui al comma 1;  un'informativa  completa  sui
          contratti in corso e sulle prospettive  di  sviluppo  della
          rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui  al
          comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale  a  fornire
          un dettagliato  quadro  delle  modalita'  di  sviluppo  dei
          sistemi  di  digitalizzazione  del   notificante,   nonche'
          dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni
          imposte a seguito di precedenti  notifiche;  un'informativa
          completa relativa alle eventuali  comunicazioni  effettuate
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),   del
          decreto-legge   n.   105   del   2019,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai  fini  dello
          svolgimento delle  verifiche  di  sicurezza  da  parte  del
          Centro di valutazione e  certificazione  nazionale  (CVCN),
          inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile,  e
          delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con  uno  dei
          decreti  di  cui  al  comma  1,  possono  altresi'   essere
          individuati  ulteriori   contenuti   del   piano   annuale,
          eventuali ulteriori criteri e modalita' con  cui  procedere
          alla  notifica  del  medesimo  piano,  oltre  ad  eventuali
          tipologie di attivita' escluse  dall'obbligo  di  notifica,
          anche   in   considerazione   delle   ridotte    dimensioni
          dell'operazione. 
                3. La notifica di cui di cui al comma 2 e'  trasmessa
          annualmente, prima di procedere all'attuazione  del  piano,
          salva la possibilita' di  aggiornare,  previa  notifica  ai
          sensi del medesimo comma 2 alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il piano  medesimo  in  corso  di  anno,  con
          cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica,
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato su conforme delibera del Consiglio  dei  ministri,
          e' approvato il piano annuale di cui  al  comma  2,  previa
          eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni,  ovvero
          ne e' negata l'approvazione con l'esercizio del  potere  di
          veto. Salvo diversa previsione nel decreto di  approvazione
          del  piano,  rimane  ferma  l'efficacia  dei  decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri  gia'  adottati  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  articolo.  Se  e'
          necessario  svolgere  approfondimenti  riguardanti  aspetti
          tecnici  anche  relativi  alla  valutazione  di   possibili
          fattori di  vulnerabilita',  che  potrebbero  compromettere
          l'integrita' e la sicurezza delle reti,  dei  dati  che  vi
          transitano o dei sistemi, il termine di  trenta  giorni  di
          cui al secondo periodo puo' essere prorogato fino  a  venti
          giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori  venti
          giorni, in casi di particolare complessita'. Se  nel  corso
          dell'istruttoria    si    rende    necessario    richiedere
          informazioni al notificante, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Se si rende necessario formulare  richieste  istruttorie  a
          soggetti terzi, il predetto termine  di  trenta  giorni  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e
          le richieste istruttorie a soggetti terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della notifica, il termine  di  trenta  giorni  di  cui  al
          secondo periodo decorre dal ricevimento delle  informazioni
          o degli elementi  che  la  integrano.  Decorsi  i  predetti
          termini, il piano si intende approvato. 
                4. I poteri  speciali  sono  esercitati  nella  forma
          dell'imposizione di specifiche  prescrizioni  o  condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza
          nazionale. A tal fine, sono oggetto  di  valutazione  anche
          gli  elementi  indicanti  la   presenza   di   fattori   di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti  e  dei  dati  che  vi  transitano,
          compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle
          linee  guida   elaborati   a   livello   internazionale   e
          dall'Unione europea. Se le prescrizioni  o  condizioni  non
          risultano sufficienti ad assicurare la  tutela  dei  citati
          interessi, il Governo,  tenendo  conto  dei  contenuti  del
          piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei  tempi
          di sostituzione  degli  apparati  e  dell'esigenza  di  non
          rallentare lo sviluppo  della  tecnologia  5G  o  di  altre
          tecnologie  nel  Paese,  nel  rispetto  dei   principi   di
          proporzionalita' e adeguatezza,  approva,  in  tutto  o  in
          parte, il piano per un periodo temporale,  anche  limitato,
          indicando  un  termine  per  l'eventuale  sostituzione   di
          determinati beni o servizi  ovvero  non  approva  il  piano
          esercitando il potere di veto. 
                5. Salvo quanto previsto dal presente  comma,  se  il
          soggetto notificante inizia  l'esecuzione  di  contratti  o
          accordi, successivi  all'entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso  il
          termine per  l'approvazione  del  piano,  il  Governo  puo'
          ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine,  di
          ripristinare  a  proprie  spese  la  situazione   anteriore
          all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo  che
          il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  osserva  gli
          obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero  le
          disposizioni contenute nel provvedimento di  esercizio  dei
          poteri speciali e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto
          tenuto alla notifica. I contratti  eventualmente  stipulati
          in  violazione  delle  prescrizioni  o   delle   condizioni
          contenute  nel  provvedimento  di  esercizio   dei   poteri
          speciali sono nulli. Il Governo  puo'  altresi'  ingiungere
          all'impresa,   stabilendo   il   relativo    termine,    di
          ripristinare a proprie spese la situazione  anteriore  alla
          violazione,   applicando   una   sanzione    amministrativa
          pecuniaria sino a  un  dodicesimo  di  quella  prevista  al
          periodo   precedente   per    ogni    mese    di    ritardo
          nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga  sanzione
          puo'  essere  applicata  per  il  ritardo  nell'adempimento
          dell'ingiunzione di cui  al  primo  periodo.  Nei  casi  di
          violazione degli obblighi di notifica di  cui  al  presente
          articolo, anche in assenza della  notifica,  la  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  puo'  avviare  d'ufficio  il
          procedimento ai fini dell'eventuale  esercizio  dei  poteri
          speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le
          norme  procedurali  previsti  dal  presente  articolo.   Il
          termine di trenta giorni di cui al comma  3  decorre  dalla
          conclusione  del   procedimento   di   accertamento   della
          violazione dell'obbligo di notifica. 
                6. Per l'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  al
          presente  articolo   il   gruppo   di   coordinamento   per
          l'esercizio   dei   poteri   speciali   e'   composto   dai
          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero  dell'interno,
          del Ministero della  difesa,  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione  internazionale,  dal  Ministro
          per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,
          ove previsto, nonche' dai rappresentanti  dell'Agenzia  per
          la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento  si
          avvale anche del Centro  di  valutazione  e  certificazione
          nazionale  (CVCN)  e  delle  articolazioni   tecniche   dei
          Ministeri dell'interno e della difesa, per  le  valutazioni
          tecniche della documentazione relativa al piano annuale  di
          cui  al  comma  2,  e  ai  suoi  eventuali   aggiornamenti,
          propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e  relative
          ai beni e alle componenti ad  alta  intensita'  tecnologica
          funzionali alla  progettazione,  alla  realizzazione,  alla
          manutenzione e alla gestione  delle  attivita'  di  cui  al
          comma   1   nonche'   ad   altri   possibili   fattori   di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano  o  dei
          sistemi. 
                7. Le attivita' di monitoraggio, tese  alla  verifica
          dell'osservanza  delle  prescrizioni  e  delle   condizioni
          impartite con il  provvedimento  di  esercizio  dei  poteri
          speciali, alla analisi della relativa  adeguatezza  e  alla
          verifica   dell'adozione   di   adeguate   misure,    anche
          tecnologiche,  attuative  delle  medesime  prescrizioni   o
          condizioni sono svolte da un comitato  composto  da  uno  o
          piu' rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del
          Ministero della difesa,  del  Ministero  per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale, o, se non  nominato,
          della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
          competente   per    l'innovazione    tecnologica    e    la
          digitalizzazione,  dell'Agenzia   per   la   cybersicurezza
          nazionale. Per le attivita' di monitoraggio, il comitato si
          avvale anche del Centro  di  valutazione  e  certificazione
          nazionale  (CVCN),  e  delle  articolazioni  tecniche   dei
          Ministeri  dell'interno  e  della  difesa.  Ai  lavori  del
          comitato  di  monitoraggio  possono   essere   chiamati   a
          partecipare altri rappresentanti dei Ministeri  di  cui  al
          comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attivita'  di
          monitoraggio  il  soggetto  interessato  comunica  con   la
          periodicita' indicata con il provvedimento di esercizio dei
          poteri speciali, ogni attivita' esecutiva posta in  essere,
          ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti,
          fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico  ed  evidenziando
          le  ragioni  idonee  ad  assicurare  la  conformita'  della
          medesima al piano  approvato  ai  sensi  del  comma  3.  Il
          soggetto  interessato  trasmette  altresi',  una  relazione
          periodica semestrale sulle attivita'  in  corso.  E'  fatta
          salva la possibilita' per il comitato  di  monitoraggio  di
          disporre ispezioni  e  verifiche  tecniche,  anche  con  le
          modalita' di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai  beni
          e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali
          alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e
          alla gestione delle attivita' di cui al comma 1 nonche'  ad
          altri possibili fattori di  vulnerabilita'  che  potrebbero
          compromettere l'integrita' e la sicurezza delle  reti,  dei
          dati  che  vi  transitano  o  dei  sistemi,   oggetto   del
          provvedimento   di   esercizio   dei    poteri    speciali.
          L'inosservanza  delle  prescrizioni  o   delle   condizioni
          contenute  nel   provvedimento   di   approvazione   ovvero
          qualsiasi  altra  circostanza   idonea   a   incidere   sul
          provvedimento  approvativo  e'  segnalata  al   gruppo   di
          coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui  al
          comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio  dei  ministri
          l'applicazione delle sanzioni  previste  dal  comma  5,  la
          revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo  e  il
          divieto  di  esercizio  delle  attivita'  funzionali   alla
          progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla
          gestione delle attivita' di cui al comma 1. 
                8. Per le attivita' previste dal presente articolo ai
          componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6  e
          a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non
          spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. 
                9. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito  ai
          sensi del comma 6, anche in deroga  all'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400,  possono  essere  individuate
          misure di semplificazione delle modalita' di notifica,  dei
          termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai  fini
          dell'eventuale esercizio dei  poteri  di  cui  al  presente
          articolo.». 
                
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16,   del
          decreto-legge  14  giugno  2021,  n.82,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   4   agosto   2021,   n.109
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Altre modificazioni). - 1. All'articolo  3,
          comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007,  n.  124,  dopo  le
          parole: «della presente legge» sono aggiunte  le  seguenti:
          «e in materia di cybersicurezza». 
                2. All'articolo 38 della legge n. 124  del  2007,  il
          comma 1-bis e' abrogato a decorrere dal  1°(gradi)  gennaio
          2023. 
                3. La denominazione: «CSIRT Italia»  sostituisce,  ad
          ogni  effetto   e   ovunque   presente   in   provvedimenti
          legislativi  e  regolamentari,  la  denominazione:   «CSIRT
          Italiano». 
                4. Nel decreto-legge perimetro le  parole:  «Comitato
          interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)»
          e   «CISR»,   ovunque   ricorrano,   sono   rispettivamente
          sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale  per
          la cybersicurezza (CIC)» e «CIC», fatta  eccezione  per  le
          disposizioni   di   cui   all'articolo   5   del   medesimo
          decreto-legge. 
                5. Nel decreto-legge perimetro  ogni  riferimento  al
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS,
          ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia  per
          la  cybersicurezza  nazionale,  fatta  eccezione   per   le
          disposizioni dell'articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter,
          del medesimo decreto-legge perimetro, e ogni riferimento al
          Nucleo  per  la  sicurezza  cibernetica  e'  da  intendersi
          riferito al Nucleo per la cybersicurezza. 
                  6. Nel decreto-legge perimetro: 
                    a) ogni riferimento al Ministero  dello  sviluppo
          economico e alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia  per
          la cybersicurezza nazionale; 
                    b) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole
          da: «definite dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri»
          a:  «decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65»  sono
          sostituite dalle seguenti: «definite  dall'Agenzia  per  la
          cybersicurezza nazionale»; 
                    c)  all'articolo  1,  comma  8,  lettera  b),  le
          parole: «all'autorita' competente»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «autorita' nazionale competente NIS». 
                7.  Nei  provvedimenti  di  natura  regolamentare   e
          amministrativa la cui adozione e' prevista dall'articolo  1
          del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al CISR e  al
          DIS deve  intendersi  rispettivamente  riferito  al  CIC  e
          all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
                8.  Nei  provvedimenti  di  natura  regolamentare   e
          amministrativa la cui adozione e' prevista dall'articolo  1
          del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al  Ministero
          dello sviluppo economico e alla struttura della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri competente  per  la  innovazione
          tecnologica e la digitalizzazione,  ovunque  ricorra,  deve
          intendersi  riferito  all'Agenzia  per  la   cybersicurezza
          nazionale, fatta  eccezione  per  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 30 luglio 2020, n. 131. 
                9.  Al  decreto-legge  perimetro  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 1, comma 6,  lettera  a),  dopo  il
          primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «L'obbligo  di
          comunicazione di cui alla presente lettera  e'  efficace  a
          decorrere   dal   trentesimo   giorno    successivo    alla
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  che,  sentita  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale, attesta l'operativita' del CVCN e  comunque  dal
          30 giugno 2022.»; 
                  a-bis) all'articolo 1,  comma  7,  lettera  c),  le
          parole: "dell'organismo tecnico di supporto al  CISR"  sono
          sostituite dalle seguenti: "del Tavolo interministeriale di
          cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri 30 luglio 2020, n. 131"; 
                  a-ter) all'articolo 1, comma 2, la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                    "b) sono definiti, sulla base di  un'analisi  del
          rischio e di un criterio di  gradualita'  che  tenga  conto
          delle specificita' dei  diversi  settori  di  attivita',  i
          criteri con i quali  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis
          predispongono e aggiornano con cadenza  almeno  annuale  un
          elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi
          informatici di cui al comma 1,  di  rispettiva  pertinenza,
          comprensivo della relativa architettura e  componentistica,
          fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e  i
          servizi   informatici   attinenti   alla   gestione   delle
          informazioni classificate, si applica quanto  previsto  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera  l),  della  legge   3   agosto   2007,   n.   124;
          all'elaborazione  di  tali  criteri   provvede,   adottando
          opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale
          di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30  luglio  2020,  n.
          131;  entro  sei  mesi  dalla  data  della   comunicazione,
          prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti  iscritti
          nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e
          quelli    di    cui    all'articolo    29    del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
          cui  al  citato  comma  2-bis,  trasmettono  tali   elenchi
          all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche  per  le
          attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di  crisi
          cibernetiche affidate al Nucleo per la  cybersicurezza;  il
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia
          informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE)   e   l'Agenzia
          informazioni   e   sicurezza   interna   (AISI)   ai   fini
          dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste  dagli
          articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge  n.  124  del
          2007, nonche' l'organo del Ministero  dell'interno  per  la
          sicurezza   e   per   la   regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazione   di   cui   all'articolo    7-bis    del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono
          a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di
          cui all'articolo 9, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  131
          del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale"; 
                  a-quater) all'articolo 1, dopo il  comma  2-bis  e'
          inserito il seguente: 
                    "2-ter. Gli elenchi  dei  soggetti  di  cui  alla
          lettera a) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi
          al Dipartimento delle informazioni per  la  sicurezza,  che
          provvede anche a  favore  dell'AISE  e  dell'AISI  ai  fini
          dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste  dagli
          articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e  7  della  legge  3  agosto
          2007, n. 124"; 
                  b) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato; 
                  c) a decorrere dalla data in cui  diviene  efficace
          l'obbligo di comunicazione disciplinato dalla  lettera  a),
          all'articolo 3: 
                    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  I
          soggetti  che  intendono  procedere   all'acquisizione,   a
          qualsiasi titolo, di beni,  servizi  e  componenti  di  cui
          all'articolo 1-bis, comma 2,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio  2012,  n.  56,  sono  obbligati  ad  effettuare  la
          comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6,  lettera  a),
          per lo svolgimento delle verifiche di  sicurezza  da  parte
          del CVCN sulla base delle procedure,  modalita'  e  termini
          previsti dal regolamento di attuazione.  Ai  fornitori  dei
          predetti beni, servizi e componenti si  applica  l'articolo
          1, comma 6, lettera b).»; 
                    2) il comma 3 e' abrogato; 
                10. (Abrogato). 
                11.  All'articolo  135,  comma  1,  del  codice   del
          processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera  h),  e'
          aggiunta la seguente: «h-bis)  le  controversie  aventi  ad
          oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la  cybersicurezza
          nazionale;» e alla lettera o) le parole: «e dell'AISE» sono
          sostituite dalle seguenti: «, dell'AISE e dell'Agenzia  per
          la cybersicurezza nazionale». 
                12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 4, comma 1,  lettera  b),  dopo  le
          parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono  aggiunte
          le seguenti: «e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
                  b) all'articolo 18, ogni riferimento  al  Ministero
          dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve  intendersi
          riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
                13.   All'articolo   33-septies,   comma    4,    del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  le
          parole: «L'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia
          per la cybersicurezza nazionale» e sono aggiunte, in  fine,
          le seguenti parole: «nonche' le modalita' del  procedimento
          di  qualificazione  dei  servizi  cloud  per  la   pubblica
          amministrazione». 
                14. Al decreto legislativo 1°(gradi) agosto 2003,  n.
          259, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) agli articoli 16-bis e 16-ter, ogni  riferimento
          al Ministero dello  sviluppo  economico,  ovunque  ricorra,
          deve intendersi riferito all'Agenzia per la  cybersicurezza
          nazionale; 
                  b)  all'articolo  16-ter,  comma  1,   le   parole:
          «Ministro dello sviluppo economico» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»; 
                  c) all'articolo 16-ter, comma  2,  lettera  b),  le
          parole:  «,   in   collaborazione   con   gli   Ispettorati
          territoriali del Ministero dello sviluppo economico,»  sono
          soppresse.».