Art. 21 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2. Le imprese si adeguano alle disposizioni del  regolamento  entro
il 31 ottobre 2022. 
  3. Gli intermediari di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) si
adeguano alle disposizioni del regolamento entro il 28 febbraio 2023. 
    Roma, 21 giugno 2022 
 
                                      per il direttorio integrato     
                                  Il Governatore della Banca d'Italia 
                                                Visco