Art. 21 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le imprese si adeguano alle disposizioni del regolamento entro il 31 ottobre 2022. 3. Gli intermediari di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) si adeguano alle disposizioni del regolamento entro il 28 febbraio 2023. Roma, 21 giugno 2022 per il direttorio integrato Il Governatore della Banca d'Italia Visco