Art. 43 
 
Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti  dalle  vittime
  di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di  diritti
  inviolabili della  persona,  compiuti  sul  territorio  italiano  o
  comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich
  nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 
 
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini  di
guerra e contro l'umanita' per  la  lesione  di  diritti  inviolabili
della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque  in  danno
di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra  il
1°  settembre  1939  e  l'8  maggio  1945,  assicurando   continuita'
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la  Repubblica  Federale  di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente  della  Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione  di  euro  20.000.000  per
l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal  2024  al
2026. 
  2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le
modalita' previste dal presente articolo e  dal  decreto  di  cui  al
comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito  da  sentenza
passata  in  giudicato  avente  ad  oggetto   l'accertamento   e   la
liquidazione dei danni di  cui  al  comma  1,  a  seguito  di  azioni
giudiziarie avviate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a  carico  del
Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate  nelle  sentenze
di cui al  primo  periodo.  Resta  ferma,  in  relazione  ai  giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  a
quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello  Stato,
la facolta' di  definizione  mediante  transazione,  che  costituisce
titolo per l'accesso al Fondo. 
  (( 3. In deroga all'articolo 282 del codice  di  procedura  civile,
anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento  e  la
liquidazione dei  danni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia
esecutiva al momento del  passaggio  in  giudicato  e  sono  eseguite
esclusivamente a valere sul Fondo di cui  al  medesimo  comma  1.  Le
procedure  esecutive  basate  sui  titoli  aventi   ad   oggetto   la
liquidazione dei danni di cui al comma  1  o  derivanti  da  sentenze
straniere recanti la condanna della Germania per il  risarcimento  di
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel  periodo  tra  il  1°
settembre 1939 e l'8  maggio  1945  non  possono  essere  iniziate  o
proseguite e i giudizi di esecuzione  eventualmente  intrapresi  sono
estinti. )) 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con il Ministro  della  giustizia,  da  emanare  non
oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite: 
    a) la procedura di accesso al Fondo; 
    (( b) le  modalita'  di  erogazione  degli  importi  agli  aventi
diritto,  detratte  le  somme  eventualmente  gia'   ricevute   dalla
Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi  della
legge 10  marzo  1955,  n.  96,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980,  n.
791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; )) 
    c)  le  ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
articolo. 
  5. Il pagamento effettuato con le procedure  previste  al  comma  4
estingue ogni diritto o ragione di  credito  correlata  alle  pretese
risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 
  6.  Fatta  salva  la   decorrenza   degli   ordinari   termini   di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei  danni  di
cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  sono  esercitate,  a  pena  di  decadenza,   entro
centottanta giorni dalla medesima data. La  decadenza  e'  dichiarata
d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali  giudizi
sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura  dello  Stato,  nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura  civile.  Se  tale
notifica e' omessa, il giudice assegna  un  termine  perentorio  alla
parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  euro
20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026, si provvede quanto a  euro  10.000.000  per  l'anno
2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno  2023
ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al  2026  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.