Art. 43
Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime
di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti
inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o
comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich
nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di
guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili
della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno
di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il
1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuita'
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per
l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026.
2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le
modalita' previste dal presente articolo e dal decreto di cui al
comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza
passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni
giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del
Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze
di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a
quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato,
la facolta' di definizione mediante transazione, che costituisce
titolo per l'accesso al Fondo.
(( 3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile,
anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia
esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite
esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le
procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze
straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o
proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono
estinti. ))
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non
oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
(( b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi
diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla
Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della
legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n.
791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; ))
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente
articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4
estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese
risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di
cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata
d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi
sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale
notifica e' omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla
parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro
20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno
2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023
ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.