Art. 41
Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il
monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla
ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e
del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio
sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata
del procedimento e sulla statistica giudiziaria
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il
comma 37, sono inseriti i seguenti:
«37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia e' costituito,
presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico
per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla
ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale
organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del
raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei
procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo,
nonche' di effettiva funzionalita' degli istituti finalizzati a
garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire
tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di
statistica e analisi organizzativa del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del
Ministero della giustizia, dell'Istituto (( nazionale di statistica
)), nonche' dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale
e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato
promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di
rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la
trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i
siti internet istituzionali.
37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e'
presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed e'
formato da un numero di componenti non superiore a quindici che
durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis
e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono
al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore (( della presente disposizione )), in
ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato
pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della
giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi
di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le
determinazioni di competenza in materia di amministrazione della
giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. Al fine di garantire la piena operativita' del Comitato
tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della
giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla
statistica giudiziaria, all'articolo 2, della legge 27 settembre
2021, n. 134, il comma 17 e' sostituito dal seguente: « (( 17. Il
Comitato )) tecnico-scientifico di cui al comma 16 e' presieduto dal
Ministro della giustizia o da un suo delegato ed e' formato da un
numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica
tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni
di presenza o altri emolumenti comunque denominati.».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
Riferimenti normativi:
- La legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo
per l'efficienza del processo civile e per la revisione
della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione
dei procedimenti in materia di diritti delle persone e
delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre
2021.