Art. 41 
 
Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico  per  il
  monitoraggio  sull'efficienza   della   giustizia   civile,   sulla
  ragionevole durata del processo e sulla  statistica  giudiziaria  e
  del  Comitato   tecnico   -   scientifico   per   il   monitoraggio
  sull'efficienza della giustizia penale,  sulla  ragionevole  durata
  del procedimento e sulla statistica giudiziaria 
 
  1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021,  n.  206,  dopo  il
comma 37, sono inseriti i seguenti: 
     «37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia e' costituito,
presso il Ministero della giustizia, il Comitato  tecnico-scientifico
per il monitoraggio sull'efficienza  della  giustizia  civile,  sulla
ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale
organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del
raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei
procedimenti civili, nel rispetto dei  canoni  del  giusto  processo,
nonche' di  effettiva  funzionalita'  degli  istituti  finalizzati  a
garantire un alleggerimento del carico  giudiziario.  Nel  perseguire
tali obiettivi il Comitato si  avvale  della  Direzione  generale  di
statistica    e    analisi     organizzativa     del     Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del  personale  e  dei  servizi  del
Ministero della giustizia, dell'Istituto (( nazionale  di  statistica
)), nonche' dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale
e delle  altre  banche  dati  disponibili  in  materia.  Il  Comitato
promuove  la  riorganizzazione  e  l'aggiornamento  del  sistema   di
rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile  e  assicura  la
trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i
siti internet istituzionali. 
    37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e'
presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo  delegato  ed  e'
formato da un numero di  componenti  non  superiore  a  quindici  che
durano in carica tre anni. Ai componenti del  Comitato  non  spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 
    37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis
e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono
al Ministro della giustizia con cadenza annuale,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore  ((  della  presente  disposizione  )),  in
ordine  all'evoluzione  dei  dati  sullo  smaltimento  dell'arretrato
pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il  Ministro  della
giustizia    assume    le    conseguenti    iniziative    riguardanti
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei  servizi  relativi   alla
giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli  obiettivi
di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono
trasmessi  al  Consiglio  superiore  della   magistratura,   per   le
determinazioni di competenza  in  materia  di  amministrazione  della
giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.». 
  2. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a  decorrere  dall'anno  2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  3.  Al  fine  di  garantire  la  piena  operativita'  del  Comitato
tecnico-scientifico  per  il   monitoraggio   sull'efficienza   della
giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento  e  sulla
statistica giudiziaria, all'articolo  2,  della  legge  27  settembre
2021, n. 134, il comma 17 e' sostituito dal seguente:  «  ((  17.  Il
Comitato )) tecnico-scientifico di cui al comma 16 e' presieduto  dal
Ministro della giustizia o da un suo delegato ed  e'  formato  da  un
numero di componenti non superiore a quindici che  durano  in  carica
tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano  compensi,  gettoni
di presenza o altri emolumenti comunque denominati.». 
  4. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  e'
autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a  decorrere  dall'anno  2022,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  Missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - La legge 26 novembre 2021, n. 206  (Delega  al  Governo
          per l'efficienza del processo civile  e  per  la  revisione
          della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
          delle controversie e misure  urgenti  di  razionalizzazione
          dei procedimenti in materia  di  diritti  delle  persone  e
          delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292  del  9 dicembre
          2021.