Art. 42 
 
Modifiche  all'articolo  389  del  Codice  della  crisi  d'impresa  e
  dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.
  14 
 
  1.  All'articolo  389  del   Codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «15 luglio 2022» e  le  parole  «ai  commi  1-bis  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 389  del  decreto
          legislativo 12 gennaio  2019,  n. 14  (Codice  della  crisi
          d'impresa  e  dell'insolvenza  in  attuazione  della  legge
          19 ottobre 2017, n. 155)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 389 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
          entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al
          comma 2. 
              1-bis. Abrogato. 
              2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357,  359,  363,
          364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e  388  entrano
          in   vigore   il   trentesimo   giorno   successivo    alla
          pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente
          decreto. 
              3. Le disposizioni di cui  agli  articoli  3  e  4  del
          decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
          dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si  applicano
          anche nelle more dell'adozione  dei  decreti  di  cui  agli
          articoli 3, comma 7-bis, e  4,  comma 1-bis,  del  predetto
          decreto legislativo e il  contenuto  della  fideiussione  e
          della polizza assicurativa e' determinato dalle  parti  nel
          rispetto    di    quanto    previsto    dalle    richiamate
          disposizioni.».