Art. 42
Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14
1. All'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «15 luglio 2022» e le parole «ai commi 1-bis e» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 389 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 389 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al
comma 2.
1-bis. Abrogato.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,
364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano
in vigore il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano
anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli
articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto
decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e
della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel
rispetto di quanto previsto dalle richiamate
disposizioni.».