Art. 49 
 
              Disposizioni in materia di spesa pubblica 
 
  1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, si applica agli  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione
aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata,
centrali telefoniche,  servizi  di  digital  transformation,  servizi
professionali di supporto alla digitalizzazione  dei  servizi  e  dei
processi, nonche' soluzioni  di  cybersecurity,  il  cui  termine  di
durata contrattuale non sia ancora spirato alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. La facolta' di recesso ivi  prevista  e'
da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. L'articolo 31-bis del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 31-bis - (Proroga di accordi  quadro  e  convenzioni  delle
centrali di committenza in  ambito  digitale)  -  1.  In  conseguenza
dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni  e  tenuto  conto
dei tempi necessari all'indizione di nuove  procedure  di  gara,  gli
accordi  quadro,  le  convenzioni  e  i  contratti  quadro   di   cui
all'articolo 3, comma 1,  lettere  cccc)  e  dddd),  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50,  aventi  ad   oggetto   le   categorie   merceologiche   indicate
all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.
146, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, )) che siano in corso alla data del  28  febbraio  2022  sono
prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre
2022, al fine di non  pregiudicare  il  perseguimento,  in  tutto  il
territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.». 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge  n.
76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  120  del
2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano
anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd),  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui  al  comma  1
del presente articolo. 
  4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il  quarto  periodo  ((  si
applica )) anche agli accordi quadro stipulati (( dalla Consip S.p.A.
))  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi   3-ter   e   3-quater,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.». 
  5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, il quarto, il  quinto,  il  sesto  e  il  settimo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «Il  Comitato  e'  composto  dal  Ragioniere
generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o  da  un
suo delegato individuato in relazione alla materia trattata,  nonche'
da un rappresentante  della  Banca  d'Italia,  da  un  rappresentante
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un  rappresentante
della Corte dei conti, designati  dalle  rispettive  amministrazioni.
Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a  due  esperti
di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta  competenza  in
materia  di  finanza  pubblica  e  di  valutazione  delle   politiche
pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito  delle
istituzioni pubbliche, delle universita', degli enti  e  istituti  di
ricerca.  Alle  riunioni  del  Comitato   possono   essere   invitati
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con
professionalita' inerenti alle  materie  trattate.  Con  decreto  del
Presidente  sono  disciplinati  composizione  e   funzionamento   del
Comitato. La  partecipazione  alle  riunioni  del  Comitato  non  da'
diritto alla  corresponsione  di  compensi,  indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Alle spese di funzionamento  del  Comitato  si  provvede  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.». 
  6.  Ai  fini  del  rafforzamento  delle   capacita'   di   analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  relativamente  alle  politiche  di  spesa   pubblica,
connesse con la  realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) e degli altri  interventi  finanziati  con  risorse
europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'  avvalersi,
mediante  la  ((  stipulazione  ))  di  apposite  convenzioni,  della
societa' Eulalia s.r.l.. 
  7. La societa' Eutalia s.r.l. provvede alle relative  attivita'  di
supporto tecnico specialistico, anche  mediante  il  reclutamento  di
personale    con    elevata    specializzazione     nelle     materie
economico-finanziarie,      giuridiche,       statistico-matematiche,
ingegneristiche, sulla base delle esigenze  specifiche  rappresentate
dall'Amministrazione,  mediante   contratti   di   lavoro   a   tempo
determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche  o
giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto  stabilito
dal  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  dal  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  8. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata  la  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023. Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  9.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  sul  reddito  dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle  spese  sostenute  per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementato  nel  limite  annuo
massimo di 40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  Agli  oneri  ((
derivanti dal primo periodo, )) pari a 40 milioni di euro per  l'anno
2022, in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede ai  sensi
dell'articolo 58.