Art. 50 
 
Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE)  2019/2177  del
  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  18  dicembre  2019   e
  disposizioni in materia di aiuti di Stato. 
 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a) ABE: Autorita' europea  di  vigilanza  (Autorita'  bancaria
europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010»; 
    b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole  «del  regolamento
(UE) 2016/679» sono inserite le  seguenti  «e  del  regolamento  (UE)
2018/1725»; 
    c)  all'articolo  7,  comma  4,  le  parole  «alle  Autorita'  di
vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE»; 
    d) all'articolo  14,  comma  5,  le  parole  «alle  Autorita'  di
vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE». 
  2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 6-undecies: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato"  o  "APA":  un
soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto  34),  del
regolamento (UE) n. 600/2014 a cui  si  applica  la  deroga  prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi
atti delegati»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) "meccanismo di  segnalazione  autorizzato"  o  "ARM":  un
soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto  36),  del
regolamento (UE) n. 600/2014 a cui  si  applica  la  deroga  prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi
atti delegati»;Q 
      3) le lettere b), d), e) sono abrogate; 
    b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) e' abrogata; 
    c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole «servizi
di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA o ARM»; 
    d) la rubrica del Titolo I-ter  della  Parte  III  e'  sostituita
dalla seguente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»; 
    e) all'articolo 79: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. La gestione di  un  APA  o  di  un  ARM  e'  soggetta  ad
autorizzazione preventiva da parte della  CONSOB,  in  conformita'  a
quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014  e
dai  relativi  atti  delegati.  La  CONSOB  revoca   l'autorizzazione
concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono  i  presupposti
di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco
dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al  comma  1  e  sui
gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA
o di un ARM per  accertare  che  essi  rispettino  le  condizioni  di
esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014  e  dai  relativi
atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli
articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b)  e
d).»; 
      4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis.  La  CONSOB  puo'  disciplinare  con  regolamento  la
procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»; 
    f) l'articolo 79-bis e' abrogato; 
    g) l'articolo 79-ter e' abrogato; 
    h) l'articolo 79-ter.1 e' abrogato; 
    i) all'articolo 166: 
      1) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        «c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui  si  applicherebbe  la
deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
600/2014 e dai relativi atti delegati.»; 
      2) al comma 3 le parole «i servizi di comunicazione dati»  sono
sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA o di un ARM  a  cui
si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati»; 
    l) all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  L'uso,  nella  denominazione  o  in   qualsivoglia   segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "Sim"  o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di  investimento";
"Sgr" o "societa' di gestione del risparmio"; "Sicav" o "societa'  di
investimento  a  capitale  variabile";   "Sicaf"   o   "societa'   di
investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o  "fondo  europeo  per  il
venture capital";  "Eu-SEF"  o  "fondo  europeo  per  l'imprenditoria
sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo  termine";
"FCM"  o  "fondo  comune  monetario";   "APA"   o   "dispositivo   di
pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga  prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e  dai
relativi  atti  delegati;  "ARM"  o   "meccanismo   di   segnalazione
autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista  dall'articolo
2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/ 2014 e dai relativi atti
delegati;  "mercato  regolamentato";  "mercato  di  crescita  per  le
piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o  locuzioni,  anche
in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla  legittimazione
allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o  del
servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di  un
APA o di un ARM o dell'attivita' di gestione di mercati regolamentati
e' vietato a soggetti  diversi,  rispettivamente,  dalle  imprese  di
investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle  Sicav,
dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE)  n.
345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital  (EuVECA),
n. 346/2013, relativo ai fondi europei  per  l'imprenditoria  sociale
(EuSEF), (( 2015/760, relativo ai fondi  di  investimento  europei  a
lungo termine, e 2017/1131 )), relativo ai fondi comuni monetari, dai
soggetti di cui all'articolo 79,  dai  mercati  regolamentati  e  dai
sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie
imprese, ai sensi del  presente  decreto.  Chiunque  contravviene  al
divieto previsto dal presente articolo  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  cinquemila  fino  a  euro  cinque
milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un  ente,  e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trentamila
fino a  euro  cinque  milioni,  ovvero  fino  al  10  per  cento  del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque  milioni  e
il fatturato e'  determinabile  ai  sensi  dell'articolo  195,  comma
1-bis.»; 
    m) all'articolo 190.3: 
      1) alla rubrica, le parole  «e  dei  servizi  di  comunicazioni
dati» sono soppresse; 
      2) la lettera f) e' abrogata; 
    n) alla rubrica dell'articolo 190-bis  le  parole  «comunicazioni
dati» sono sostituite dalle seguenti: «di APA e di ARM»; 
    o) all'articolo 194-quinquies, comma 1: 
      1) alla lettera a-ter) le parole «e 79-ter.1,» sono soppresse; 
      2) alla lettera a-quater) dopo  le  parole  «e  delle  relative
disposizioni attuative» sono aggiunte, le seguenti: «e,  in  caso  di
APA o di ARM, degli  articoli  27-octies,  paragrafi  da  1  a  5,  e
27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento». 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   54-bis   del
regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento  (UE)  2019/2175,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del (( 18 dicembre  2019  )),
la CONSOB delibera sulle  istanze  di  autorizzazione  presentate  ai
sensi della Parte III,  Titolo  I-ter,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, nel testo previgente alle  modifiche  apportate
dal presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
di cui al presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. All'articolo  53  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
    «1-quater. In ragione delle straordinarie  condizioni  economiche
determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in  atto  in
Ucraina, la disposizione di cui al comma  1  si  applica  agli  aiuti
previsti da atti legislativi o  amministrativi  adottati,  a  livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella  vigenza  della
comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022,  C  (2022)
1890, recante "Quadro temporaneo di crisi  per  misure  di  aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni.».