Art. 51 
 
         Disposizioni in materia di pubblica amministrazione 
 
  1.  Gli  incarichi   di   collaborazione   autorizzati   ai   sensi
dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di
spesa di (( euro 10.236.500 )) per l'anno 2022. Per la durata  e  con
la  scadenza  di  cui  al  primo  periodo,  possono  essere  altresi'
autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24,  comma  1,  ulteriori
incarichi,  per  un  importo  massimo  di  40.000  euro  per  singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022. 
  2. La segreteria tecnica di  cui  all'articolo  29,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  puo'  essere  integrata  di
ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo  massimo
di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il  limite  di
spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
  3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, le parole «pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «(( pari
a 5 milioni )) di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per  gli  anni
dal 2022 al 2026». 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, ((  pari  a  15.836.500
euro per l'anno 2022 )), 4 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2025  e
2026, si provvede, (( quanto a 11,832  milioni  ))  di  euro  ((  per
l'anno 2022, mediante )) corrispondente riduzione dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero (( della cultura, e, quanto  ))  a  4.004.500  euro  per
l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024  e
2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si  provvede
ai sensi dell'articolo 58. 
  5. Al fine di assicurare la pronta operativita' e la  funzionalita'
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, in  deroga  al  termine  di  durata  biennale
previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  la  validita'  delle  graduatorie  del  concorso
pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento  di  13  unita'  di
personale dirigenziale di seconda  fascia  da  inquadrare  nel  ruolo
speciale della protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, bandito con delibera della Commissione  RIPAM  7  settembre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 77 del 28 settembre 2018, e' prorogata di due anni. 
  6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto  legislativo
30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso  che  ciascuna  delle
sedi della Scuola superiore della magistratura puo' comprendere  piu'
uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti  delle
disponibilita' finanziarie della Scuola. 
  7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, dopo la lettera f-quinquies) e' aggiunta la seguente: 
    «f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine  di
assicurare la sicurezza, la continuita' e  lo  sviluppo  del  sistema
informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.». 
  8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo  il  numero  1)  e'
inserito il seguente: 
      «1-bis)  al  Comandante  del  Comando  operativo   di   vertice
interforze;»; 
    b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole «Capi  di
stato maggiore di Forza armata» sono  inserite  le  seguenti:  «,  il
Comandante del Comando operativo di vertice interforze»; 
    c) all'articolo 28: 
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i Capi di stato
maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante
del Comando operativo di vertice interforze»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «per i Capi di stato maggiore  di
Forza armata» sono inserite le seguenti: «,  per  il  Comandante  del
Comando operativo di vertice interforze,»; 
    d) all'articolo 29: 
      1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette  dipendenze  del
Capo di stato maggiore della difesa,»  sono  soppresse  e  le  parole
«collegamento con i» sono sostituite dalle  seguenti:  «coordinamento
dei»; 
      2) al comma 1-bis, dopo le parole  «del  Comando  operativo  di
vertice interforze» sono inserite le seguenti: «dipende dal  Capo  di
stato maggiore della difesa ed»; 
    e) all'articolo 88, comma 1, le parole «e  di  unita'  terrestri,
navali  e  aeree»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  di  unita'
terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali» e  le  parole
«preposte alla  difesa  del  territorio  nazionale  e  delle  vie  di
comunicazione marittime e  aeree»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«preposte  alla  difesa  del  territorio  nazionale,  delle  vie   di
comunicazione marittime e  aeree,  delle  infrastrutture  spaziali  e
dello spazio cibernetico in ambito militare»; 
    f) all'articolo 92, comma 4, le parole «legge 3 agosto  2007,  n.
124» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto  2007,  n.  124,
nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2021, n. 109»; 
    g) all'articolo 168: 
      1) al comma 1, dopo le parole  «piu'  anziano  in  ruolo»  sono
inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad  almeno  un  anno
dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente»; 
      2) al comma 2, le parole «massima di un  anno,  salvo  che  nel
frattempo non deve cessare  dal  servizio  permanente  effettivo  per
limiti di eta' o per altra causa;» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di un anno, senza possibilita' di proroga o rinnovo. Se, al  termine
del mandato di un anno, non e' presente in ruolo  alcun  generale  di
corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di eta'  per
la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in
carica e' confermato nell'incarico sino a un massimo di  due  anni  e
comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente.  Il
Vice comandante generale»; 
      3) al comma 3, le parole «piu' anziano» sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole «ordine di anzianita'»
sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano  ad  almeno  un
anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente»; 
    h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) e'  inserita  la
seguente: 
      «b-bis)  il  Comandante  del  Comando  operativo   di   vertice
interforze;»; 
    i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le  parole  «o
di Forza armata,» sono  inserite  le  seguenti:  «il  Comandante  del
Comando operativo di vertice interforze,»; 
    l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita  la
seguente: 
      «d-bis)  al  Comandante  del  Comando  operativo   di   vertice
interforze, nell'area di  competenza,  nei  confronti  del  personale
militare dipendente;». 
  (( 8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera a) del comma  2  dell'articolo  174  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «a) Comando  unita'  mobili  e  Comando  unita'  specializzate,
ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni
di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti  dei
comandi dipendenti»; 
    b) all'articolo 174-bis, comma  2-ter,  le  parole:  «il  Comando
carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri  per  la
tutela della  biodiversita'  e  dei  parchi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il Comando carabinieri  per  la  tutela  forestale  e  dei
parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita'»; 
    c) la lettera a) del comma  1  dell'articolo  826  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «a) generali di divisione o di brigata: 1»; 
    d) la lettera a) del comma  1  dell'articolo  827  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «a) generali di divisione o di brigata: 1»; 
    e) la lettera a) del comma  1  dell'articolo  828  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «a) generali di divisione o di brigata: 1»; 
    f) la lettera a) del comma 4  dell'articolo  1047  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «a) presidente: non inferiore a generale di divisione». 
  8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze  che
caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle  Forze
armate  e  della  necessita'  di  garantire   l'immediatezza   e   la
continuita' degli interventi di soccorso, e' istituita  la  qualifica
del «soccorritore militare per le forze  speciali»,  in  possesso  di
titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di
formazione, il quale puo' effettuare manovre per il sostegno di  base
e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato
nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato. 
  8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro della salute, da adottare  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabiliti i criteri e  i  percorsi  di  formazione,  da
attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
per le finalita' formative, per l'accesso alla qualifica  di  cui  al
comma 8-ter, nonche' i  limiti  e  le  modalita'  di  intervento  dei
soccorritori militari per le forze speciali. )) 
  9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i  sistemi
informatici del Ministero  della  transizione  ecologica,  i  termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,  finali  ed
esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi,
anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e  pendenti
alla data del 6  aprile  2022,  ovvero  iniziati  nei  trenta  giorni
successivi a  tale  data,  sono  differiti  di  sessanta  giorni.  La
disposizione di cui al  primo  periodo  non  si  applica  ai  termini
relativi ai procedimenti  per  l'attuazione  dei  traguardi  e  degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da  realizzarsi
entro il secondo trimestre 2022. 
  10. Ferme restando le competenze delle  altre  Autorita'  nazionali
gia' designate, l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  e'
designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.  833/2014
del Consiglio, del 31  luglio  2014,  quale  autorita'  competente  a
svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli  operatori  del
settore, del divieto  di  cui  all'articolo  2-septies  del  medesimo
regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero  1),
del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022. 
  11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c),  d),  h),
i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.