Art. 52 
 
               Misure in materia di societa' pubbliche 
 
  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo
il comma 2-ter e' inserito il seguente: 
    «2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022,  la  Societa'  diviene
altresi' soggetto attuatore degli interventi, non  ancora  completati
alla  data  del  30  aprile  2022,  ricompresi  nel  piano   di   cui
all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti giuridici  attivi
e passivi, ivi compresa la gestione della  contabilita'  speciale  n.
6081 intestata al  commissario,  sorti  in  relazione  alla  gestione
commissariale  di  cui  all'articolo  61,  comma  1,   del   medesimo
decreto-legge  n.  50  del  2017,  che  cessa   pertanto   di   avere
efficacia.». 
  (( 1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  p),
del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,  di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' fissato, per le
societa' del comparto energetico, al 31 dicembre 2021. )) 
  2.  L'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   66   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  e'  incrementata,  per  l'anno
2022, di 925 milioni di  euro.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 925 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  delle  somme  iscritte  in  conto  residui,  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 79, comma 7,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27.