Art. 52 - bis 
 
           (( Disposizioni in materia di societa' benefit 
 
  1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter,  comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  possono  essere
utilizzate, per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022. 
  2. Al comma 2 dell'articolo  38-ter  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «, per l'anno 2021» sono soppresse. 
  3. Alla compensazione degli effetti, in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di  euro
per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. ))