Art. 54 
 
         Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni 
                          di eccezionalita' 
 
  (( 1. All'articolo 10 del codice della strada, di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera b): 
      1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Entro  i
suddetti limiti  di  massa  complessiva,  il  trasporto  puo'  essere
effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati  aventi
un numero di assi superiore a quello indicato»; 
      2) al terzo periodo, dopo le parole: «complessi  di  veicoli  a
otto» sono inserite le seguenti: «o piu'»; 
    b) al comma 10-bis: 
      1) alla lettera b),  alinea,  dopo  le  parole:  «complessi  di
veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o piu'»; 
      2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) la disciplina transitoria da  applicare,  nelle  more
dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o  b),  ivi
comprese  le  eventuali  misure,  anche  di  natura  organizzativa  o
gestionale, di mitigazione del  rischio  applicabili,  comunque,  non
oltre il 30 settembre 2023». )) 
  2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n.  215,  le  parole  «30  aprile  2022»,  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».