Art. 40. I Congressi: norme generali 1. Il congresso e', per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo. 2. Il congresso nazionale definisce la linea politica e il programma del partito nel suo complesso. 3. I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni. 4. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a livello regionale. Definisce, nel contempo, il programma di iniziativa nei territori della regione ove non siano presenti istanze congressuali di federazione con lo scopo di ricostituire le medesime. 5. Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore. 6. In presenza di documenti congressuali alternativi la designazione delle/dei delegate/i e l'elezione in sede congressuale degli organismi politici e di garanzia dovranno essere proporzionali ai consensi ottenuti dai diversi documenti, con applicazione del sistema proporzionale puro quindi con la massima garanzia delle eventuali posizioni di minoranza e di motivato dissenso. 7. In caso di piu' liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% delle/degli aventi diritto al voto, il numero delle/degli elette/i verra' calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime quindi con la massima garanzia delle eventuali posizioni di minoranza e di motivato dissenso all'interno di ciascun documento congressuale. 8. Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione e regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto applicabili. 9. Gli organismi eletti dal congresso, in ogni istanza e articolazione del partito, rimangono in carica fino all'apertura del rispettivo congresso successivo, pertanto di norma per non piu' di tre anni, salvo quanto altrimenti previsto dal presente statuto. 10. Il Congresso, a ciascun livello, prima di procedere alla formazione degli organismi politici e di garanzia (questi ultimi nei limiti posti nel presente statuto), deve determinarne la composizione numerica