Art. 40. 
                     I Congressi: norme generali 
 
    1. Il congresso e', per ogni  istanza  del  partito,  il  massimo
organo deliberativo. 
    2. Il congresso  nazionale  definisce  la  linea  politica  e  il
programma del partito nel suo complesso. 
    3. I congressi di federazione  e  di  circolo  vi  contribuiscono
definendo, nel contempo, il  programma  d'iniziativa  politica  delle
rispettive organizzazioni. 
    4. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del
partito a livello regionale. Definisce, nel contempo, il programma di
iniziativa nei territori della regione ove non siano presenti istanze
congressuali di federazione con lo scopo di ricostituire le medesime. 
    5. Ogni iscritta/o che  partecipa  al  congresso  ha  diritto  di
esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini  del
giorno, illustrarli, chiedere che siano  messi  in  votazione  e  che
vengano trasmessi al congresso di istanza superiore. 
    6.  In  presenza  di  documenti   congressuali   alternativi   la
designazione delle/dei delegate/i e l'elezione in  sede  congressuale
degli organismi politici e di garanzia dovranno essere  proporzionali
ai consensi ottenuti dai  diversi  documenti,  con  applicazione  del
sistema proporzionale puro  quindi  con  la  massima  garanzia  delle
eventuali posizioni di minoranza e di motivato dissenso. 
    7. In caso di piu' liste, collegate a  documenti  congressuali  o
sottoscritti da almeno il 20% delle/degli aventi diritto al voto,  il
numero delle/degli elette/i  verra'  calcolato  proporzionalmente  ai
consensi ottenuti dalle liste medesime quindi con la massima garanzia
delle  eventuali  posizioni  di  minoranza  e  di  motivato  dissenso
all'interno di ciascun documento congressuale. 
    8. Per lo svolgimento dei congressi straordinari di  circolo,  di
federazione  e  regionali  si  applicano  le  norme  usate   per   lo
svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto applicabili. 
    9.  Gli  organismi  eletti  dal  congresso,  in  ogni  istanza  e
articolazione del partito, rimangono in carica fino all'apertura  del
rispettivo congresso successivo, pertanto di norma per  non  piu'  di
tre anni, salvo quanto altrimenti previsto dal presente statuto. 
    10. Il Congresso, a ciascun  livello,  prima  di  procedere  alla
formazione degli organismi politici e di garanzia (questi ultimi  nei
limiti posti nel presente statuto), deve determinarne la composizione
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