Art. 43. 
                       Il congresso regionale 
 
    1. Il congresso regionale e' costituito dall'assemblea  delle/dei
delegate/i elette/i dai congressi delle federazioni ed  e'  convocato
dal Comitato politico regionale, d'intesa con la Direzione nazionale,
entro tre mesi dallo svolgimento del  congresso  nazionale.  Ove  non
siano  istituite  federazioni   e'   costituito   dall'assemblea   di
tutte/tutti  le/gli  iscritte/i  ed  e'   convocato   di   norma   in
corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. 
    2. Puo' essere  convocato  in  via  straordinaria  per  decisione
motivata dalla direzione nazionale o su decisione  della  maggioranza
delle/dei componenti del comitato regionale o su richiesta di  almeno
un terzo delle/degli iscritte/i nella regione. 
    3. Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale e
il collegio regionale di garanzia,  stabilendone  preventivamente  la
composizione numerica. 
    4. Le/I segretarie/i di federazione fanno parte  di  diritto  del
comitato politico regionale.