Art. 43. Il congresso regionale 1. Il congresso regionale e' costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i elette/i dai congressi delle federazioni ed e' convocato dal Comitato politico regionale, d'intesa con la Direzione nazionale, entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale. Ove non siano istituite federazioni e' costituito dall'assemblea di tutte/tutti le/gli iscritte/i ed e' convocato di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. 2. Puo' essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su decisione della maggioranza delle/dei componenti del comitato regionale o su richiesta di almeno un terzo delle/degli iscritte/i nella regione. 3. Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale e il collegio regionale di garanzia, stabilendone preventivamente la composizione numerica. 4. Le/I segretarie/i di federazione fanno parte di diritto del comitato politico regionale.