Art. 44. Il congresso nazionale 1. Il congresso nazionale e' costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione o di quelle/i elette/i ai sensi dell'art. 43, primo comma, secondo capoverso proporzionalmente alle/agli iscritte/i. 2. E' convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni. 3. Puo' essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a maggioranza delle/dei componenti, che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito. 4. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei congressi a ogni livello. 5. Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale, stabilendone preventivamente la composizione numerica, e il collegio nazionale di garanzia. 6. L'elezione del comitato politico nazionale deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale. 7. Il congresso nazionale ha potere esclusivo in materia di statuto e sue modifiche, esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse con voto espresso a maggioranza. Il congresso nazionale ha altresi' potere esclusivo in materia di definizione del simbolo e della denominazione del partito.