Art. 44. 
                       Il congresso nazionale 
 
    1. Il congresso  nazionale  e'  costituito  dalle/dai  delegate/i
elette/i dai congressi di federazione o di quelle/i elette/i ai sensi
dell'art.  43,  primo  comma,  secondo  capoverso   proporzionalmente
alle/agli iscritte/i. 
    2. E' convocato dal comitato politico nazionale almeno  ogni  tre
anni. 
    3. Puo' essere convocato in via  straordinaria  su  deliberazione
del comitato politico nazionale o su richiesta motivata  di  comitati
politici federali, con voto a maggioranza delle/dei  componenti,  che
rappresentino  almeno  un  terzo  di  tutte/i  le/gli  iscritte/i  al
partito. 
    4. Con l'atto di convocazione si stabiliscono,  anche,  le  norme
per lo svolgimento dei congressi a ogni livello. 
    5. Il congresso nazionale elegge il comitato politico  nazionale,
stabilendone preventivamente la composizione numerica, e il  collegio
nazionale di garanzia. 
    6. L'elezione del comitato politico nazionale  deve  avvenire  in
modo tale che vi  sia  la  percentuale  del  sessanta  per  cento  di
rappresentanza territoriale. 
    7. Il congresso nazionale  ha  potere  esclusivo  in  materia  di
statuto e sue modifiche, esamina le proposte di carattere  statutario
e decide su di esse con voto espresso  a  maggioranza.  Il  congresso
nazionale ha altresi' potere esclusivo in materia di definizione  del
simbolo e della denominazione del partito.