Art. 52 
 
               Misure in materia di societa' pubbliche 
 
  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo
il comma 2-ter e' inserito il seguente: 
    «2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022,  la  Societa'  diviene
altresi' soggetto attuatore degli interventi, non  ancora  completati
alla  data  del  30  aprile  2022,  ricompresi  nel  piano   di   cui
all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti giuridici  attivi
e passivi, ivi compresa la gestione della  contabilita'  speciale  n.
6081 intestata al  commissario,  sorti  in  relazione  alla  gestione
commissariale  di  cui  all'articolo  61,  comma  1,   del   medesimo
decreto-legge  n.  50  del  2017,  che  cessa   pertanto   di   avere
efficacia.». 
  1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  p),  del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  e'  fissato,  per  le
societa' del comparto energetico, al 31 dicembre 2021. 
  2.  L'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   66   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  e'  incrementata,  per  l'anno
2022, di 925 milioni di  euro.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 925 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  delle  somme  iscritte  in  conto  residui,  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 79, comma 7,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 8 maggio  2020,  n.  31  recante
          disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo  svolgimento
          dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano  Cortina
          2026 e delle finali ATP Torino  2021  -  2025,  nonche'  in
          materia  di  divieto  di   attivita'   parassitarie,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Infrastrutture  Milano  Cortina  2020-2026
          S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
          «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con  sede
          in Roma, il cui oggetto sociale  e'  lo  svolgimento  delle
          attivita' indicate al comma 2. La Societa'  e'  partecipata
          dai  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze  e   delle
          infrastrutture e dei trasporti  nella  misura  del  35  per
          cento ciascuno, dalla Regione  Lombardia  e  dalla  Regione
          Veneto nella  misura  del  10  per  cento  ciascuna,  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
          per  cento  ciascuna.  La  Societa'  e'   sottoposta   alla
          vigilanza  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
          le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  esercita  il
          controllo analogo  congiunto,  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  La
          Societa'  e'  iscritta  di  diritto  nell'elenco   di   cui
          all'articolo 192,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e  lo  statuto  sono
          predisposti nel rispetto  della  normativa  in  materia  di
          societa' per azioni e del  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa'  a
          partecipazione pubblica. 
                2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
          realizzazione, quale centrale  di  committenza  e  stazione
          appaltante,  anche   stipulando   convenzioni   con   altre
          amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
          decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20,  della
          legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per  il  triennio  2020-2022,  nonche'
          delle opere, anche connesse e di  contesto,  relative  agli
          impianti sportivi olimpici,  finanziate  interamente  sulla
          base  di  un  piano  degli  interventi  predisposto   dalla
          societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'autorita' di Governo competente in  materia
          di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la
          Societa' opera in coerenza con le indicazioni del  Comitato
          Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di  cui  al
          primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano
          degli interventi,  al  rispetto  del  cronoprogramma,  alla
          localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali  e
          sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi  di
          ultimazione  delle  stesse,  nonche'  alla  quantificazione
          dell'onere economico di  ciascuna  opera  e  alla  relativa
          copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne  ricorrano
          le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
          nominare uno o  piu'  commissari  straordinari  dotati  dei
          poteri  e  delle  funzioni  di  cui  all'articolo   4   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.  Con  il
          medesimo decreto sono stabiliti i compensi  dei  Commissari
          in misura non superiore a quella indicata all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri
          economici degli interventi da realizzare o completare. 
                2-bis.  Al   fine   di   assicurare   la   tempestiva
          realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo  di
          amministrazione della Societa',  di  cui  al  comma  5  del
          presente articolo, sono attribuiti i poteri e  le  facolta'
          previsti  dall'articolo  61,  commi  4,  5,  7  e  8,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
                2-ter.  Per   la   realizzazione   degli   interventi
          ricompresi  nei  piani  approvati  ai  sensi  del  presente
          articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale  e
          sui siti di importanza comunitaria, si applicano i  criteri
          e la disciplina  previsti  dalla  direttiva  92/43/CEE  del
          Consiglio, del 21 maggio 1992. 
                2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
          diviene altresi' soggetto attuatore degli  interventi,  non
          ancora completati alla data del 30 aprile 2022,  ricompresi
          nel  piano  di  cui   all'articolo   61,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96;
          conseguentemente,  la  Societa'   subentra   nei   rapporti
          giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione  della
          contabilita' speciale n.  6081  intestata  al  commissario,
          sorti in  relazione  alla  gestione  commissariale  di  cui
          all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n.  50
          del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia. 
                3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026.  I
          rapporti attivi e  passivi  in  essere  alla  data  del  31
          dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
          codice civile. 
                4. Il capitale sociale e' fissato  in  1  milione  di
          euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede,  nell'anno
          2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
          finanze, pari ad euro 350.000,00,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          medesimo ministero, e,  quanto  alla  quota  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  pari   ad   euro
          350.000,00,     mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  145,
          comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                5. L'organo  di  amministrazione  della  Societa'  e'
          composto da cinque  membri,  dei  quali  tre  nominati  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' di Governo competente in materia di  sport,  di
          cui uno con funzioni di Presidente e uno  con  funzioni  di
          amministratore  delegato,  e  due  nominati  congiuntamente
          dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano.  Alle  riunioni  dell'organo  di
          amministrazione, puo' partecipare, senza diritto  di  voto,
          l'amministratore   delegato   della   Fondazione   di   cui
          all'articolo 2. 
                6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
          cinque membri, dei quali tre nominati  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di  Governo
          competente in materia di sport, di cui uno con funzioni  di
          Presidente, e due  nominati  congiuntamente  dalle  Regioni
          Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
          Bolzano.  Non  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile. 
                7. I componenti dell'organo di amministrazione e  del
          collegio sindacale possono  essere  revocati  soltanto  dai
          soggetti che li hanno nominati. 
                8. La Societa' cura il  monitoraggio  costante  dello
          stato di avanzamento delle attivita' di  cui  al  comma  2,
          informandone periodicamente il Comitato Organizzatore. 
                9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
          di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
          a tempo determinato negli  anni  2020  e  2021  si  applica
          l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
          87, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
          cui all'articolo 23-bis del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                10. Alla Societa' si applicano  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  del  decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
          1. 
                11. Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  sono
          attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
          di investimento» compresa nel quadro economico  di  ciascun
          progetto delle opere di cui al comma 2. Tale  ammontare  e'
          commisurato  sino  al  limite  massimo  del  3  per   cento
          dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
          ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo  inserito  nel
          sistema di monitoraggio  di  cui  al  comma  12.  Le  somme
          previste nei  quadri  economici  destinate  ai  servizi  di
          ingegneria  e  architettura  restano  nella  disponibilita'
          della Societa', che puo' svolgere direttamente  i  suddetti
          servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le  procedure
          previste dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                11-bis. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con l'autorita' di Governo competente in materia di  sport,
          possono essere individuati gli interventi,  tra  quelli  di
          cui al comma  2,  caratterizzati  da  elevata  complessita'
          progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
          all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108. 
                12.  Il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al
          presente  articolo  e'  realizzato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229  e  le  opere  sono
          classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026». 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,
          n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  18,  primo   periodo,   la   parola:
          "riservato" e' sostituita dalla seguente:  "autorizzato"  e
          le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
          "con corrispondente riduzione delle"; 
                  b) al comma 20: 
                    1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
          di Bolzano" sono inserite  le  seguenti:  ",  che  e'  resa
          sentiti gli enti locali territorialmente interessati"; 
                    2)  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto   il
          seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
          alle  Camere   per   essere   deferiti   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per materia. 
                12-ter. Alle controversie  relative  all'approvazione
          dei piani approvati ai sensi del  presente  articolo,  alle
          procedure  di  espropriazione,  con  esclusione  di  quelle
          relative    alla    determinazione     delle     indennita'
          espropriative,   e   alle   procedure   di   progettazione,
          approvazione e realizzazione degli  interventi  individuati
          negli stessi piani, si applica l'articolo  125  del  codice
          del processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  in  ogni  caso
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                  a) «amministrazioni pubbliche»: le  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per  qualsiasi
          fine istituiti, gli enti pubblici economici e le  autorita'
          di sistema portuale; 
                  b)    «controllo»:    la    situazione    descritta
          nell'articolo 2359 del codice  civile.  Il  controllo  puo'
          sussistere anche quando, in applicazione di norme di  legge
          o statutarie o  di  patti  parasociali,  per  le  decisioni
          finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
          sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le  parti
          che condividono il controllo; 
                  c)  «controllo  analogo»:  la  situazione  in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
                  d) «controllo analogo congiunto»: la situazione  in
          cui l'amministrazione  esercita  congiuntamente  con  altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50; 
                  e) «enti locali»: gli enti di  cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                  f) «partecipazione»:  la  titolarita'  di  rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
                  g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
          una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
                  h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
                  i) «servizi di  interesse  economico  generale»:  i
          servizi di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di
          essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico   su   un
          mercato; 
                  l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli  V  e
          VI, capo I, del libro V del  codice  civile,  anche  aventi
          come  oggetto   sociale   lo   svolgimento   di   attivita'
          consortili, ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice
          civile; 
                  m) «societa' a controllo pubblico»: le societa'  in
          cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri
          di controllo ai sensi della lettera b); 
                  n)  «societa'  a   partecipazione   pubblica»:   le
          societa' a controllo pubblico, nonche'  le  altre  societa'
          partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o  da
          societa' a controllo pubblico; 
                  o) «societa' in house»:  le  societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
                  p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   66,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
          misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia: 
                «Art. 66 (Interventi di rafforzamento  patrimoniale).
          -  1.  Al  fine  di  sostenere  programmi  di  sviluppo   e
          rafforzamento  patrimoniale  delle  societa'   soggette   a
          controllo dello Stato, nel rispetto  del  quadro  normativo
          dell'Unione europea e di settore, con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo'  essere  autorizzata  la
          sottoscrizione di aumenti di capitale  e  di  strumenti  di
          patrimonializzazione di societa' controllate per un importo
          complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale.
          Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   79,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  recante
          misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
                «Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto  aereo).  -
          1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19  e'
          formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed  evento
          eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma  2,  lettera
          b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
                2. In considerazione  dei  danni  subiti  dall'intero
          settore    dell'aviazione    a    causa     dell'insorgenza
          dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
          di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac  che,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono  riconosciute
          misure a compensazione dei danni  subiti  come  conseguenza
          diretta dell'evento eccezionale al fine  di  consentire  la
          prosecuzione dell'attivita'.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sono
          stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della  presente
          disposizione. L'efficacia della  presente  disposizione  e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione Europea. 
                3.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa   nel
          settore  del  trasporto  aereo  di  persone  e  merci,   e'
          autorizzata  la  costituzione   di   una   nuova   societa'
          interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze ovvero controllata da  una  societa'  a  prevalente
          partecipazione  pubblica   anche   indiretta.   L'esercizio
          dell'attivita'  e'  subordinato  alle   valutazioni   della
          Commissione europea. 
                4. Ai fini della costituzione della societa'  di  cui
          al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministro dello sviluppo  economico  e  il
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sottoposto
          alla registrazione della Corte dei Conti,  che  rappresenta
          l'atto costitutivo della societa', sono definiti  l'oggetto
          sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
          necessario per la costituzione  e  il  funzionamento  della
          societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato  lo
          statuto della societa', sono nominati  gli  organi  sociali
          per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
          remunerazioni degli stessi organi  ai  sensi  dell'articolo
          2389, primo comma, del codice civile,  e  sono  definiti  i
          criteri, in riferimento al mercato,  per  la  remunerazione
          degli amministratori investiti di  particolari  cariche  da
          parte   del   consiglio   di   amministrazione   ai   sensi
          dell'articolo 2389, terzo  comma,  del  codice  civile.  Le
          successive modifiche allo statuto e  le  successive  nomine
          dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
          del codice  civile.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale  e
          a rafforzare la dotazione patrimoniale  della  societa'  di
          cui al presente comma con un apporto complessivo  di  3.000
          milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche  in  piu'
          fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione
          patrimoniale,   anche   tramite   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica. 
                4-bis. In sede di prima applicazione  della  presente
          disposizione, e' autorizzata, con le modalita'  di  cui  al
          comma 4, la  costituzione  della  societa'  anche  ai  fini
          dell'elaborazione  del  piano  industriale.   Il   capitale
          sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro,  cui
          si provvede a valere sul  fondo  di  cui  al  comma  7.  Il
          Consiglio  di  amministrazione  della  societa'  redige  ed
          approva,  entro  trenta  giorni  dalla  costituzione  della
          societa', un piano industriale di  sviluppo  e  ampliamento
          dell'offerta,  che   include   strategie   strutturali   di
          prodotto.  Il   piano   industriale   puo'   prevedere   la
          costituzione  di  una  o  piu'   societa'   controllate   o
          partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
          per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri  soggetti
          pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
          o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami  d'azienda
          di  imprese  titolari  di  licenza   di   trasporto   aereo
          rilasciata  dall'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione  Civile,
          anche  in  amministrazione  straordinaria.  Il   piano   e'
          trasmesso alla Commissione europea per  le  valutazioni  di
          competenza,  nonche'  alle  Camere  per  l'espressione  del
          parere da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per  materia.  Le   Commissioni   parlamentari   competenti
          esprimono parere motivato nel termine perentorio di  trenta
          giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il  quale  si
          prescinde    dallo    stesso.    La    societa'     procede
          all'integrazione o alla  modifica  del  piano  industriale,
          tenendo conto della decisione della Commissione europea. 
                4-ter. Ai fini della prestazione di servizi  pubblici
          essenziali  di  rilevanza  sociale,  e  nell'ottica   della
          continuita' territoriale, la societa' di cui  al  comma  3,
          ovvero le societa' dalla stessa controllate o  partecipate,
          stipula, nel limite  delle  risorse  disponibili,  apposito
          contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  con  gli  Enti   pubblici   territorialmente
          competenti, anche subentrando nei contratti gia'  stipulati
          per le medesime finalita' dalle imprese di  cui  all'ultimo
          periodo del comma 4-bis. 
                5. Alla societa' di cui al comma 3  e  alle  societa'
          dalla stessa partecipate o controllate non si applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                5-bis. La societa' di cui al comma 3  puo'  avvalersi
          del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai   sensi
          dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato,  di
          cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
          modificazioni. 
                5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di  cui
          al presente articolo sono  esenti  da  imposizione  fiscale
          diretta e indiretta e da tasse. 
                6. 
                7. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma  2  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dello  sviluppo  economico  un  fondo  con   una
          dotazione di 350 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Per
          l'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  da  3  a
          4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
          3.000 milioni di euro per  l'anno  2020.  Per  l'attuazione
          delle disposizioni di  cui  ai  commi  3,  4  e  4-bis  del
          presente  articolo,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze si  avvale  di  primarie  istituzioni  finanziarie,
          industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno
          2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila  euro
          per l'anno 2020. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, per gli interventi  previsti  dal  comma  4,
          puo' essere riassegnata, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, una quota degli importi  derivanti  da
          operazioni  di  valorizzazione  di   attivi   mobiliari   e
          immobiliari o  da  distribuzione  di  dividendi  o  riserve
          patrimoniali. 
                8. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»,