Art. 33 
 
             Semplificazioni degli adempimenti attuativi 
                 della legge 9 dicembre 2021, n. 220 
 
  1. ((Alla)) legge 9  dicembre  2021,  n.  220,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) ((all'articolo 3, comma 1, le parole)): «Entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli  organismi»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «((Entro  il  31  dicembre  2022,   gli
organismi))»; 
  ((b) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
  b-bis) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «a)  "intermediari  abilitati":  le  societa'  di   intermediazione
mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli
istituti di moneta elettronica italiani, gli  istituti  di  pagamento
italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui  all'articolo
106 del medesimo testo unico, ivi compresi  i  confidi,  la  societa'
Poste italiane S.p.A. per  l'attivita'  di  bancoposta,  la  societa'
Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate  in  Italia
di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea  o
in un Paese  terzo,  le  imprese  di  assicurazione,  le  imprese  di
riassicurazione e  le  sedi  secondarie  insediate  in  Italia  delle
imprese di assicurazione e delle imprese  di  riassicurazione  aventi
sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese  dell'Unione
europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le  fondazioni  di
origine bancaria e i fondi pensione»; 
  b-ter) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4. - (Compiti degli intermediari)  -  1.  Per  assicurare  il
rispetto  del  divieto  di  finanziamento  delle  societa'   di   cui
all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati  adottano,  entro
il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e  consultano  almeno
gli elenchi pubblicamente disponibili di societa' che producono  mine
antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo»; 
  b-quater) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, la Banca  d'Italia
puo'» sono sostituite dalle seguenti: «e delle istruzioni emanate  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di  vigilanza,  secondo
le rispettive competenze, possono»  e  le  parole:  «puo'  effettuare
verifiche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono   effettuare
ispezioni»; 
  b-quinquies) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6. - (Sanzioni) - 1. Agli intermediari abilitati i quali  non
osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150.000 a  euro  1.500.000,  per  i  casi  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti  che  svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari
abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e  le
istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. 
  3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo comporta la cessazione temporanea dei requisiti
di onorabilita' necessari a  svolgere  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo  presso  gli  intermediari  abilitati,  per  un
periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, nonche',
per i revisori e i promotori finanziari e per i rappresentanti legali
di societa' quotate, l'incapacita' temporanea di  assumere  incarichi
di amministrazione, direzione e  controllo  nell'ambito  di  societa'
quotate e di societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa'. 
  4. All'applicazione delle sanzioni  di  cui  al  presente  articolo
provvedono gli organismi di vigilanza in relazione agli  intermediari
abilitati  da  essi  vigilati,  secondo   le   rispettive   procedure
sanzionatorie. Le sanzioni di competenza della  Banca  d'Italia  sono
irrogate secondo la procedura sanzionatoria di cui  all'articolo  145
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 9 dicembre 2021, n. 220,  recante  misure  per
          contrastare il finanziamento delle imprese  produttrici  di
          mine antipersona, di munizioni e submunizioni  a  grappolo,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2021, n.
          303. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, della legge
          9  dicembre  2021,  n.  220  (Misure  per  contrastare   il
          finanziamento   delle   imprese   produttrici    di    mine
          antipersona, di munizioni e submunizioni a  grappolo)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  della  presente
          legge si intende per: 
                a)   intermediari   abilitati»:   le   societa'    di
          intermediazione  mobiliare  (SIM)   italiane,   le   banche
          italiane,  i  gestori  italiani,  gli  istituti  di  moneta
          elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i
          soggetti iscritti nell'elenco di cui all'arti-colo 111  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  gli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco di cui  all'articolo  106  del  medesimo  testo
          unico, ivi compresi i confidi, la societa' Po-ste  italiane
          S.p.A. per l'attivita' di banco-posta,  la  societa'  Cassa
          depositi e prestiti  S.p.A.,  le  succursali  insediate  in
          Italia  di  SIM,  gestori,  banche,  istituti   di   moneta
          elettronica e istituti di pagamento aventi sede  legale  in
          un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo,  le
          imprese di assicurazione, le imprese di riassicura-zione  e
          le sedi secondarie insediate in  Italia  delle  imprese  di
          assicurazione e delle  imprese  di  riassicurazione  aventi
          sede le-gale e amministrazione centrale in un  altro  Paese
          dell'Unione europea o in un  Paese  terzo,  gli  agenti  di
          cambio, le  fonda-zioni  di  origine  bancaria  e  i  fondi
          pensione; 
                b)   "finanziamento":   ogni   forma   di    supporto
          finanziario   effettuato    anche    attraverso    societa'
          controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a
          titolo esemplificativo e non esaustivo, la  concessione  di
          credito sotto qualsiasi  forma,  il  rilascio  di  garanzie
          finanziarie, l'assunzione di partecipazioni,  l'acquisto  o
          la sottoscrizione  di  strumenti  finanziari  emessi  dalle
          societa' di cui al presente articolo; 
                c) "mina  antipersona":  ai  sensi  dell'articolo  2,
          commi 1 e 2, della Convenzione sul  divieto  d'impiego,  di
          stoccaggio, di produzione e  di  trasferimento  delle  mine
          antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3
          dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una
          mina progettata in modo tale da  esplodere  a  causa  della
          presenza, prossimita' o contatto di una persona e  tale  da
          incapacitare, ferire o uccidere una o piu' persone. Le mine
          progettate per essere detonate dalla presenza,  prossimita'
          o contatto di un veicolo, invece  che  di  una  persona,  e
          dotate di  dispositivi  di  anti  manipolazione,  non  sono
          considerate mine antipersona per il solo  fatto  di  essere
          cosi' congegnate; 
                d) "mina": una munizione progettata per essere  posta
          sotto,  sopra  o  presso  il  terreno  o  qualsiasi   altra
          superficie, e per essere fatta  esplodere  dalla  presenza,
          prossimita' o contatto di una persona o veicolo; 
                e)  "munizioni  e  submunizioni  cluster":  ai  sensi
          dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo  sulla  messa  al
          bando delle munizioni a grappolo, fatta  a  Dublino  il  30
          maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95,  ogni
          munizione convenzionale idonea a  disperdere  o  rilasciare
          submunizioni esplosive ciascuna  di  peso  inferiore  a  20
          chilogrammi,  fatte  salve  le  specifiche  di   esclusione
          indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo
          articolo 2 della Convenzione; 
                f)  "organismi  di  vigilanza":  la  Banca  d'Italia,
          l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la
          Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)  e  gli
          eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza  della
          normativa   vigente   la   vigilanza   sull'operato   degli
          intermediari abilitati di cui alla lettera a).» 
              «Art. 3 (Compiti degli organismi di  vigilanza).  -  1.
          Entro  il  31dicembre  2022,  gli  organismi  di  vigilanza
          emanano, di concerto  tra  loro,  apposite  istruzioni  per
          l'esercizio  di  controlli  rafforzati  sull'operato  degli
          intermediari abilitati onde  contrastare  il  finanziamento
          della  produzione,  utilizzo,  assemblaggio,   riparazione,
          promozione,    vendita,    distribuzione,     importazione,
          esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine
          antipersona, delle munizioni e submunizioni  cluster  e  di
          loro singoli componenti. 
              2. Nell'ambito  dei  compiti  riguardanti  l'Unita'  di
          informazione  finanziaria  per  l'Italia  (UIF),  istituita
          presso  la  Banca  d'Italia  dal  decreto  legislativo   21
          novembre 2007, n. 231, i controlli  dei  flussi  finanziari
          sono  estesi  alle  imprese  e   alle   societa'   di   cui
          all'articolo 1, comma 1.».