Art. 34 
 
               Commissariamento societa' SOGIN S.p.A. 
 
  1. In considerazione della necessita' e urgenza  di  accelerare  lo
smantellamento degli impianti  nucleari  italiani,  la  gestione  dei
rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di  cui
al decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31,  e'  disposto  il
commissariamento della societa' SOGIN S.p.A.. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede: 
    a)  alla  nomina  dell'organo  commissariale,  composto   da   un
commissario e due vicecommissari, anche  in  deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    b)  alla  definizione  della  durata  del   mandato   dell'organo
commissariale, che puo' essere prorogata con successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministro  della  transizione
ecologica, in ragione del conseguimento degli  obiettivi  di  cui  al
comma 1; 
    c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni
eventuale ulteriore potere di gestione della Societa',  ivi  compresi
poteri  di  riorganizzazione  finalizzati   ad   assicurare   maggior
efficienza nella gestione e celerita' nelle attivita' tenendo  conto,
in particolare, dei siti che presentano maggiori criticita',  nonche'
di ogni  altro  ulteriore  potere  di  gestione  anche  in  relazione
all'attivita'   di   direzione   e   coordinamento   delle   societa'
controllate;  
    ((d) alla determinazione  dei  compensi  del  commissario  e  dei
vicecommissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di  cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis  e  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della  SOGIN
S.p.A.)) 
  3. Al fine di  esercitare  le  funzioni  individuate  dal  presente
articolo  nonche'  dal  decreto  di  cui   al   comma   2,   l'organo
commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di  legge  diversa
da quella penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 
  4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica  l'articolo
2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale,  in  via
transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura  il
compimento degli atti di  ordinaria  amministrazione,  nonche'  degli
atti urgenti e indifferibili. 
  5. Alla data  di  nomina  dell'organo  commissariale,  decadono  il
Collegio sindacale, nonche'  i  rappresentanti  di  SOGIN  S.p.A.  in
carica negli organi amministrativi  e  di  controllo  delle  societa'
controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del  codice
civile. 
  6. L'organo commissariale predispone con  cadenza  trimestrale  una
relazione sulle attivita' svolte, sullo stato  di  avanzamento  dello
smantellamento degli impianti nucleari con  particolare  riguardo  ai
siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione
di cui al primo periodo e' inviata al Ministro dell'economia e  delle
finanze  e  al  Ministro  della  transizione  ecologica.  I  Ministri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica  possono,
anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale  priorita'  e
attivita' ritenute di particolare rilevanza anche  in  ragione  degli
impegni internazionali assunti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31  recante
          Disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
          irraggiato e  dei  rifiuti  radioattivi,  nonche'  benefici
          economici, a norma dell'articolo 25 della legge  23  luglio
          2009, n. 99, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo
          2010, n. 55, S.O.  
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art.   5   (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni). - 1. Ferma restando la  diminuzione,  sui
          ruoli  emessi  dall'1  gennaio  2013,  di  un  punto  della
          percentuale di aggio sulle somme  riscosse  dalle  societa'
          agenti  del  servizio  nazionale  della   riscossione,   le
          eventuali maggiori risorse rispetto  a  quanto  considerato
          nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate  anche
          al processo  di  ottimizzazione  ed  efficientamento  nella
          riscossione  dei  tributi  e  di  riduzione  dei  costi  di
          funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          emanarsi entro il 30 novembre  2012,  sono  destinate  alla
          riduzione, fino a un massimo  di  ulteriori  quattro  punti
          percentuali,  dello  stesso  aggio.   Il   citato   decreto
          stabilisce, altresi', le modalita' con le quali  al  gruppo
          Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il  rimborso  dei
          costi   fissi   di   gestione   risultanti   dal   bilancio
          certificato. 
              2. A decorrere dal 1° maggio 2014,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  le
          autorita'  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non  possono
          effettuare spese di ammontare superiore  al  30  per  cento
          della spesa sostenuta nell'anno  2011  per  l'acquisto,  la
          manutenzione, il noleggio  e  l'esercizio  di  autovetture,
          nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi.  Tale  limite  puo'
          essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente  per
          effetto di  contratti  pluriennali  gia'  in  essere.  Tale
          limite  non  si   applica   alle   autovetture   utilizzate
          dall'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
          repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali, dal  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del   fuoco   o   per   i   servizi
          istituzionali  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
          garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per  i
          servizi istituzionali  svolti  nell'area  tecnico-operativa
          della difesa e per i  servizi  di  vigilanza  e  intervento
          sulla rete stradale gestita da ANAS  S.p.a.  e  sulla  rete
          delle strade provinciali e comunali, nonche' per i  servizi
          istituzionali delle  rappresentanze  diplomatiche  e  degli
          uffici  consolari  svolti  all'estero.   I   contratti   di
          locazione o noleggio in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto possono  essere  ceduti,  anche
          senza l'assenso  del  contraente  privato,  alle  Forze  di
          polizia,  con  il  trasferimento  delle  relative   risorse
          finanziarie sino alla scadenza del contratto. 
              3. Fermi restando  i  limiti  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3  agosto  2011,
          l'utilizzo   delle   autovetture   di   servizio    e    di
          rappresentanza assegnate in uso esclusivo e'  concesso  per
          le sole esigenze di servizio del titolare. 
              4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
          3   e'   valutabile   ai   fini    della    responsabilita'
          amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 
              5. Al fine di garantire  flessibilita'  e  razionalita'
          nella  gestione  delle  risorse,   in   conseguenza   della
          riduzione del parco  auto,  il  personale  gia'  adibito  a
          mansioni di autista o di supporto alla gestione  del  parco
          auto,  ove  appartenente  ad  altre   amministrazioni,   e'
          restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di
          appartenenza. Il  restante  personale  e'  conseguentemente
          assegnato a mansioni differenti,  con  assegnazione  di  un
          profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma
          restando  l'area  professionale  di  appartenenza   ed   il
          trattamento economico fondamentale in godimento. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono
          principi  fondamentali  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica ai sensi dell'articolo  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione. 
              7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei  buoni
          pasto  attribuiti  al   personale,   anche   di   qualifica
          dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, nonche'  le  autorita'  indipendenti
          ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa'  e  la
          borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00
          euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali  piu'
          favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1°
          ottobre 2012. I contratti stipulati  dalle  amministrazioni
          di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei  buoni
          pasto attribuiti al personale sono adeguati  alla  presente
          disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata  e
          fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto.
          A decorrere dalla  medesima  data  e'  fatto  obbligo  alle
          universita'  statali  di   riconoscere   il   buono   pasto
          esclusivamente al personale contrattualizzato.  I  risparmi
          derivanti   dall'applicazione   del    presente    articolo
          costituiscono economie di bilancio per  le  amministrazioni
          dello  Stato  e  concorrono  per  gli  enti  diversi  dalle
          amministrazioni  statali  al  miglioramento  dei  saldi  di
          bilancio. Tali somme  non  possono  essere  utilizzate  per
          incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 
              8. Le ferie,  i  riposi  ed  i  permessi  spettanti  al
          personale,   anche   di   qualifica   dirigenziale,   delle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n. 196,  nonche'  delle  autorita'  indipendenti  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (Consob),  sono  obbligatoriamente  fruiti  secondo  quanto
          previsto dai rispettivi ordinamenti e non  danno  luogo  in
          nessun caso alla corresponsione  di  trattamenti  economici
          sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in
          caso di cessazione del rapporto di  lavoro  per  mobilita',
          dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
          limite  di  eta'.  Eventuali   disposizioni   normative   e
          contrattuali piu' favorevoli cessano di avere  applicazione
          a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La
          violazione della presente disposizione, oltre a  comportare
          il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte  di
          responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per   il
          dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al
          personale docente e amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
          termine  delle  lezioni  o  delle   attivita'   didattiche,
          limitatamente  alla  differenza  tra  i  giorni  di   ferie
          spettanti e quelli in cui e'  consentito  al  personale  in
          questione di fruire delle ferie. 
              9. E' fatto divieto alle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nonche' alle pubbliche  amministrazioni  inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per  il
          personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di  cui  alla
          legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di  conferimento
          di  incarichi  si  applica  al  raggiungimento  del  limite
          ordinamentale  di  eta'  piu'  elevato   previsto   per   i
          dipendenti pubblici di cui all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10. All'articolo 11, del decreto-legge 6  luglio  2011,
          n. 98 recante disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione
          finanziaria, convertito con modificazioni  nella  legge  15
          luglio  2011,  n.   111,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 9, il primo  periodo  e'  sostituito  dai
          seguenti: 
                  "Al fine di razionalizzare i servizi  di  pagamento
          delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  all'articolo  2,  comma
          197,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,   nonche'
          determinare   conseguenti    risparmi    di    spesa,    le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  dal  1°  ottobre  2012,
          stipulano convenzioni  con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
          del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di
          cui al presente comma, ovvero  utilizzano  i  parametri  di
          qualita' e di prezzo previsti nel decreto di cui al  quinto
          periodo del presente comma per l'acquisizione dei  medesimi
          servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
          con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti
          e indiretti, interni ed esterni sostenuti  dalle  pubbliche
          amministrazioni.  Le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 sono  tenute  all'utilizzo  dei  servizi  previsti  nel
          decreto di cui al quinto periodo del presente comma,  senza
          il pagamento del contributo ivi previsto. Si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 6."; 
                b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
                  "9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni
          di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi
          di pagamento degli stipendi di cui al decreto  previsto  al
          comma 9, in essere alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   sono   rinegoziati,    con    un
          abbattimento del costo del servizio non  inferiore  del  15
          per cento. 
                  9-ter.  Il   commissario   straordinario   per   la
          razionalizzazione  della  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, recante  disposizioni  urgenti  per  la
          razionalizzazione  della  spesa  pubblica,   individua   le
          regioni  assoggettate  al   piano   di   rientro   previsto
          all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009,
          n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie  regionali,
          sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi
          di cui al decreto  previsto  al  comma  9.  Il  commissario
          definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi. 
                  9-quater. Ove non si ricorra  alle  convenzioni  di
          cui all'articolo 1, comma  449,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, ovvero a  quelle  previste  al  comma  9  del
          presente articolo, gli atti e i contratti posti  in  essere
          in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo  e
          qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.". 
                  10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma
          10,  lettera  b),  capoverso  9-quater,  le  procedure   di
          approvvigionamento gia' attivate alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                  10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della  legge  19
          ottobre 1999, n. 370, e' sostituito dal seguente: 
                    "5. Al  professore  o  ricercatore  universitario
          rientrato nei ruoli e' corrisposto un  trattamento  pari  a
          quello attribuito al collega di pari anzianita'. In  nessun
          caso il professore o  ricercatore  universitario  rientrato
          nei ruoli delle universita' puo' conservare il  trattamento
          economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto
          precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in  cui
          abbia  svolto  l'incarico.  L'attribuzione  di  assegni  ad
          personam  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente   comma   e'   illegittima   ed   e'   causa    di
          responsabilita'  amministrativa  nei   confronti   di   chi
          delibera l'erogazione". 
                  11. Nelle more dei  rinnovi  contrattuali  previsti
          dall'articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011,  n.
          141, e  in  attesa  dell'applicazione  di  quanto  disposto
          dall'articolo 19 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n. 150, le amministrazioni, ai fini  dell'attribuzione  del
          trattamento   accessorio   collegato    alla    performance
          individuale  sulla  base  di  criteri  di  selettivita'   e
          riconoscimento del  merito,  valutano  la  performance  del
          personale dirigenziale in relazione: 
                    a) al raggiungimento degli obiettivi  individuali
          e   relativi   all'unita'    organizzativa    di    diretta
          responsabilita',  nonche'  al  contributo  assicurato  alla
          performance    complessiva    dell'amministrazione.     Gli
          obiettivi,   predeterminati   all'atto   del   conferimento
          dell'incarico  dirigenziale,   devono   essere   specifici,
          misurabili,  ripetibili,  ragionevolmente  realizzabili   e
          collegati a precise scadenze temporali; 
                    b) ai comportamenti organizzativi posti in essere
          e alla capacita' di valutazione  differenziata  dei  propri
          collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli
          stessi. 
                  11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11,  la
          misurazione e valutazione della performance individuale del
          personale e' effettuata dal dirigente in relazione: 
                    a) al raggiungimento di  specifici  obiettivi  di
          gruppo o individuali; 
                    b)  al  contributo  assicurato  alla  performance
          dell'unita'   organizzativa   di    appartenenza    e    ai
          comportamenti organizzativi dimostrati. 
                  11-ter.   Nella   valutazione   della   performance
          individuale non sono considerati i periodi  di  congedo  di
          maternita', di paternita' e parentale. 
                  11-quater.   Ciascuna   amministrazione    monitora
          annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di
          valutazione, l'impatto  della  valutazione  in  termini  di
          miglioramento della performance e sviluppo  del  personale,
          al  fine  di  migliorare  i  sistemi   di   misurazione   e
          valutazione in uso. 
                  11-quinquies.  Ai  dirigenti  e  al  personale  non
          dirigenziale che risultano piu' meritevoli  in  esito  alla
          valutazione effettuata, comunque non inferiori  al  10  per
          cento della rispettiva  totalita'  dei  dipendenti  oggetto
          della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi  11  e
          11-bis e' attribuito un trattamento  accessorio  maggiorato
          di  un  importo  compreso,   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del  decreto
          legislativo 1º agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il  30  per
          cento rispetto al trattamento accessorio  medio  attribuito
          ai dipendenti appartenenti alle stesse  categorie,  secondo
          le modalita' stabilite nel sistema di  cui  all'articolo  7
          del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150.  La
          presente  disposizione  si   applica   ai   dirigenti   con
          riferimento alla retribuzione di risultato. 
                  11-sexies. 
                  12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della  legge  4
          marzo 2009, n. 15, e' inserito il seguente: 
                    "3-bis. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, tutti gli  stanziamenti
          autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti
          delle risorse iscritte in bilancio a legislazione  vigente,
          alla copertura degli oneri relativi al funzionamento  della
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni pubbliche  (CIVIT),  ivi
          compresi i compensi  per  i  componenti  della  Commissione
          medesima". 
                  13. L'articolo 17-bis del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e' abrogato. 
                  14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
          comma  3,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorita'  portuali
          le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate  del
          cinque per cento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  nei
          confronti dei  presidenti,  dei  comitati  portuali  e  dei
          collegi  dei  revisori  dei  conti,   composti   anche   da
          dipendenti  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti in possesso di specifica professionalita'. 
                  14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del  proprio
          ordinamento, tiene conto dei principi  di  riduzione  della
          spesa contenuti nel presente decreto.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
          pubblico e delle societa' partecipate). -  1.  A  decorrere
          dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo  riferito
          al primo presidente  della  Corte  di  cassazione  previsto
          dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
          contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
              2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  471,   dopo   le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                b)  al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione   e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                c) al comma 473, le parole "fatti  salvi  i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
              3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
              4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni
          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con
          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a
          decorrere dal 1° maggio 2014. 
              5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
          cui al presente articolo. 
              5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto
          economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano
          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai
          compensi percepiti da ciascun componente del  consiglio  di
          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di
          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle
          amministrazioni stesse.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 23-bis  e  23-ter,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e  per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto-legge  1º  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze,  da  emanare  entro  il  30  aprile  2016,
          sentita  la  Conferenza  unificata   per   i   profili   di
          competenza, previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti, per le societa' direttamente  o  indirettamente
          controllate da amministrazioni dello Stato  e  dalle  altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
          loro controllate,  sono  definiti  indicatori  dimensionali
          quantitativi e qualitativi al fine di  individuare  fino  a
          cinque  fasce  per  la   classificazione   delle   suddette
          societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
          proporzione, il limite dei  compensi  massimi  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
          societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
          limite   massimo   del    trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e  dipendenti
          fissato con il decreto di cui al presente  comma.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'articolo  2389,  terzo  comma,
          del codice civile,  i  consigli  di  amministrazione  delle
          societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui  al
          comma 1 del presente  articolo,  non  possono  superare  il
          limite  massimo   indicato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  predetto  comma  1
          per la societa' controllante e, comunque, quello di cui  al
          comma 5-bis e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
          principi di oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis. - 5-sexies.» 
              «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
          3  del   medesimo   decreto   legislativo,   e   successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2383  del  codice
          civile: 
              «Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). - La
          nomina degli  amministratori  spetta  all'assemblea,  fatta
          eccezione per i primi  amministratori,  che  sono  nominati
          nell'atto costitutivo, e salvo il disposto  degli  articoli
          2351, 2449 e 2450. La nomina  e'  in  ogni  caso  preceduta
          dalla presentazione,  da  parte  dell'interessato,  di  una
          dichiarazione circa  l'inesistenza,  a  suo  carico,  delle
          cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382  e  di
          interdizioni dall'ufficio di  amministratore  adottate  nei
          suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. 
              Gli amministratori non possono essere nominati  per  un
          periodo superiore a  tre  esercizi,  e  scadono  alla  data
          dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
              Gli amministratori  sono  rieleggibili,  salvo  diversa
          disposizione   dello    statuto,    e    sono    revocabili
          dall'assemblea  in  qualunque  tempo,  anche  se   nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al risarcimento dei  danni,  se  la  revoca  avviene  senza
          giusta causa. 
              Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
          amministratori devono chiederne l'iscrizione  nel  registro
          delle imprese indicando per ciascuno di essi il  cognome  e
          il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio  e  la
          cittadinanza, nonche' a quali tra  essi  e'  attribuita  la
          rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
          o congiuntamente. 
              Le cause di nullita' o di annullabilita'  della  nomina
          degli amministratori  che  hanno  la  rappresentanza  della
          societa' non sono opponibili ai  terzi  dopo  l'adempimento
          della pubblicita' di cui al  quarto  comma,  salvo  che  la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.».