((Art. 35-bis 
 
        Contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
                  dell'Agenzia italiana del farmaco 
 
  1. L'Agenzia italiana  del  farmaco  puo'  rinnovare,  fino  al  31
dicembre  2022,  i   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonche' provvedere
affinche' siano  prorogati  o  rinnovati  fino  alla  stessa  data  i
contratti di prestazione di lavoro flessibile ai sensi  dell'articolo
30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza  entro
la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle
proroghe eventualmente gia' intervenute per le medesime finalita'. Ai
fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 760.720 euro
per l'anno 2022. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 760.720 euro per  l'anno
2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
della salute. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n.81 (disciplina  organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  30  (Definizione).  -   1.   Il   contratto   di
          somministrazione  di  lavoro  e'  il  contratto,  a   tempo
          indeterminato o determinato, con  il  quale  un'agenzia  di
          somministrazione  autorizzata,   ai   sensi   del   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, mette  a  disposizione  di  un
          utilizzatore uno  o  piu'  lavoratori  suoi  dipendenti,  i
          quali, per tutta la  durata  della  missione,  svolgono  la
          propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e  il
          controllo dell'utilizzatore.».