Art. 36 
 
Disposizioni in materia di indennita' una  tantum  per  i  lavoratori
  dipendenti ((e altre disposizioni in  materia  di  personale  delle
  pubbliche amministrazioni nonche' di conferimento  di  incarichi  a
  personale sanitario in quiescenza)) 
 
  1. Ai  fini  dell'erogazione  dell'indennita'  una  tantum  di  cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)),
limitatamente ai dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  i  cui
servizi di pagamento delle retribuzioni del personale  siano  gestiti
dal sistema informatico del Ministero dell'economia e  delle  finanze
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  l'individuazione  dei  beneficiari  avviene  mediante  apposite
comunicazioni tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  nel  rispetto
della normativa, europea e nazionale, in materia  di  protezione  dei
dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui
al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione  prevista
dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1. 
  ((1-bis.  Al  fine  di   incrementare   l'importo   dell'indennita'
sostitutiva della  retribuzione  di  risultato  per  i  dirigenti  di
seconda fascia assegnati agli uffici di  diretta  collaborazione  del
Ministro della salute e alla Struttura  tecnica  di  supporto  presso
l'Organismo  indipendente  di  valutazione  della   performance   del
Ministero  della  salute,  la  dotazione  finanziaria  destinata   ai
compensi previsti dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 11, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
17 settembre 2013,  n.  138,  e'  incrementata  di  50.180  euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022,  2023,
2024 e 2025, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.)) 
  2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari  di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, e'  prorogata,  con
il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022. 
  3. La durata degli incarichi individuali  a  tempo  determinato  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo  13,  comma  3,
del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il  personale
in servizio alla data del  30  giugno  2022,  e'  prorogata,  con  il
consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022. 
  4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3  e'  autorizzata  la  spesa  di
6.298.685 euro  per  l'anno  2022.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 467, quarto periodo, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
trasferite alla contabilita' speciale, di cui all'articolo 122, comma
9,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  assegnata  al
direttore dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e
per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge  24  marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  maggio
2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  e
restano acquisite all'erario. 
  ((4-bis. L'applicazione  delle  disposizioni  dell'articolo  2-bis,
comma 5, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  fino
al 31 dicembre 2023.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   31,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge15  luglio  2022,  n.91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
              «Art.  31  (Indennita'  una  tantum  per  i  lavoratori
          dipendenti).  -  1.  Ai  lavoratori   dipendenti   di   cui
          all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n.
          234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32  e
          che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato
          dell'esonero di cui al predetto comma 121  per  almeno  una
          mensilita', e' riconosciuta per il tramite  dei  datori  di
          lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio  2022,
          una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari
          a  200  euro.  Tale  indennita'  e'  riconosciuta  in   via
          automatica, previa  dichiarazione  del  lavoratore  di  non
          essere titolare delle prestazioni di cui  all'articolo  32,
          commi 1 e 18. 
              2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta  ai
          lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui
          siano titolari di piu' rapporti di lavoro. 
              3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile,  ne'
          sequestrabile, ne' pignorabile e  non  costituisce  reddito
          ne' ai fini fiscali ne' ai  fini  della  corresponsione  di
          prestazioni previdenziali ed assistenziali. 
              4. Nel mese di luglio 2022,  il  credito  maturato  per
          effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al  comma  1
          e' compensato attraverso la denuncia  di  cui  all'articolo
          44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
          convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
          n.  326,  secondo  le  indicazioni  che   saranno   fornite
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
              5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati  in
          2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
          dell'articolo 58.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   15   luglio   2011,   n.111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              «Art.  11  (Interventi  per  la  razionalizzazione  dei
          processi di approvvigionamento  di  beni  e  servizi  della
          Pubblica Amministrazione). - 1. Ai fini  del  perseguimento
          degli obiettivi di finanza pubblica,  anche  attraverso  la
          razionalizzazione della spesa  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi,  nel  contesto  del  sistema   a   rete   di   cui
          all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, sono individuate  misure  dirette  ad  incrementare  i
          processi di  centralizzazione  degli  acquisti  riguardanti
          beni e servizi. A tale fine il  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze   -   nell'ambito    del    Programma    di
          razionalizzazione degli  acquisti  -  a  decorrere  dal  30
          settembre 2011 avvia un piano volto  all'ampliamento  della
          quota di spesa per gli acquisti di beni e  servizi  gestita
          attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul
          sito  www.acquistinretepa.it  con  cadenza  trimestrale  le
          merceologie per le quali viene attuato il piano. 
              2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma
          1 e ai fini  dell'aumento  della  percentuale  di  acquisti
          effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette  a
          disposizione nel contesto del sistema  a  rete  il  proprio
          sistema informatico di  negoziazione  in  riuso,  anche  ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  secondo
          quanto  definito  con  apposito   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3.  Le  amministrazioni  pubbliche   possono   altresi'
          richiedere  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'utilizzo  del  sistema  informatico  di  negoziazione  in
          modalita' ASP (Application Service Provider).  Con  decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze  sono  previste
          le relative modalita' e  tempi  di  attuazione,  nonche'  i
          meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo,  e
          degli eventuali servizi correlati, del sistema  informatico
          di negoziazione, anche attraverso  forme  di  remunerazione
          sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure
          realizzate. 
              4. Per le merceologie di cui al  comma  1,  nell'ambito
          del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
          servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip
          S.p.A.   predispone   e   mette   a   disposizione    delle
          amministrazioni  pubbliche  strumenti  di   supporto   alla
          razionalizzazione dei  processi  di  approvvigionamento  di
          beni e servizi. A tale fine, Consip: 
                a)  elabora  appositi  indicatori  e  parametri   per
          supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione
          dell'efficienza  dei  processi  di  approvvigionamento  con
          riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni
          e dei principi in tema di razionalizzazione e  aggregazione
          degli acquisti di  beni  e  servizi,  alla  percentuale  di
          acquisti effettuati in via telematica,  alla  durata  media
          dei processi di acquisto; 
                b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di
          programmazione,  controllo  e  monitoraggio  svolte   dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                c) realizza strumenti di  supporto  allo  svolgimento
          delle  attivita'  di  controllo  da  parte   dei   soggetti
          competenti sulla base della normativa vigente. 
              5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6.  Ove  non  si  ricorra  alle  convenzioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, gli atti e i contratti posti in essere  in  violazione
          delle disposizioni sui  parametri  contenute  nell'articolo
          26, comma 3, della legge 23  dicembre  1999,  n.  488  sono
          nulli e costituiscono illecito disciplinare  e  determinano
          responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione
          del presente comma le procedure di approvvigionamento  gia'
          attivate alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento. 
              7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del
          decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  sono  rese
          disponibili,  anche  attraverso   accesso   al   casellario
          informatico di  contratti  pubblici  di  lavori  servizi  e
          forniture, agli organi di  controllo  per  la  verifica  di
          quanto disposto  al  precedente  comma,  nell'ambito  delle
          attivita' di controllo previste dalla normativa vigente. 
              8. Con riferimento agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2
          e 3 e  restano  ferme  le  disposizioni  di  governance  di
          settore in materia di verifica  degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione  del
          sistema   premiale   e   sanzionatorio    previsto    dalla
          legislazione vigente. 
              9. Al fine di razionalizzare  i  servizi  di  pagamento
          delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  all'articolo  2,  comma
          197,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,   nonche'
          determinare   conseguenti    risparmi    di    spesa,    le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  dal  1°  ottobre  2012,
          stipulano convenzioni  con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
          del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di
          cui al presente comma, ovvero  utilizzano  i  parametri  di
          qualita' e di prezzo previsti nel decreto di cui al  quinto
          periodo del presente comma per l'acquisizione dei  medesimi
          servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
          con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti
          e indiretti, interni ed esterni sostenuti  dalle  pubbliche
          amministrazioni.  Le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 sono  tenute  all'utilizzo  dei  servizi  previsti  nel
          decreto di cui al quinto periodo del presente comma,  senza
          il pagamento del contributo ivi previsto. Si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 6. Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di natura  non  regolamentare
          viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di
          cui al periodo precedente  ed  il  relativo  contributo  da
          versare su apposito capitolo di entrata del bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Restano escluse dal contributo le  Amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 446, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296. 
              9-bis. I contratti delle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di
          pagamento degli stipendi di  cui  al  decreto  previsto  al
          comma 9, in essere alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   sono   rinegoziati,    con    un
          abbattimento del costo del servizio non  inferiore  del  15
          per cento. 
              9-ter.   Il   commissario    straordinario    per    la
          razionalizzazione  della  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, recante  disposizioni  urgenti  per  la
          razionalizzazione  della  spesa  pubblica,   individua   le
          regioni  assoggettate  al   piano   di   rientro   previsto
          all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009,
          n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie  regionali,
          sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi
          di cui al decreto  previsto  al  comma  9.  Il  commissario
          definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi. 
              9-quater. Ove non si ricorra alle  convenzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, ovvero a quelle  previste  al  comma  9  del  presente
          articolo, gli  atti  e  i  contratti  posti  in  essere  in
          violazione delle disposizioni sui  parametri  di  prezzo  e
          qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale. 
              10. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          fermi  restando  i  compiti  attribuiti  a  Consip   S.p.A.
          dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193,
          convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio  2010,
          n. 24,  con  decreto  del  Ministero  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          relativamente alle voci di spesa  aventi  maggiore  impatto
          sul bilancio del Ministero della giustizia ed al  fine  del
          contenimento  della  spesa   medesima,   sono   individuati
          periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio
          delle  competenze   istituzionali   del   Ministero   della
          giustizia,  per  l'acquisizione  dei  quali  il   Ministero
          medesimo  si  avvale  di  Consip  S.p.A.,  in  qualita'  di
          centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34,
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il  decreto
          di cui al  presente  comma  definisce  altresi'  i  termini
          principali  della  convenzione  tra  il   Ministero   della
          giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica
          della insussistenza di effetti finanziari  negativi,  anche
          indiretti, sui saldi di  finanza  pubblica,  meccanismi  di
          remunerazione   sugli   acquisti   da   porre   a    carico
          dell'aggiudicatario  delle  procedure  di  gara  svolte  da
          Consip S.p.A. 
              11. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, il comma 453 e' sostituito  dal  seguente:  "453.  Con
          successivo decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  essere  previsti,  previa  verifica  della
          insussistenza  di  effetti   finanziari   negativi,   anche
          indiretti, sui saldi di  finanza  pubblica,  meccanismi  di
          remunerazione  sugli   acquisti   da   imporre   a   carico
          dell'aggiudicatario delle convenzioni di  cui  all'articolo
          26,  comma  1,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,
          dell'aggiudicatario di gare su  delega  bandite  da  Consip
          S.p.A. anche ai sensi dell'articolo  2,  comma  574,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  dell'aggiudicatario  degli
          appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip  S.p.A.
          anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244". 
              12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  illustra  inoltre   i
          risultati, in termini di  riduzione  di  spesa,  conseguiti
          attraverso l'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          articolo  per   ciascuna   categoria   merceologica.   Tale
          relazione e' inviata entro il mese  di  giugno  di  ciascun
          anno  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 del decreto
          del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013,  n.  138
          (Regolamento di  organizzazione  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro della salute  e  dell'Organismo
          indipendente di  valutazione  della  performance,  a  norma
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n. 150): 
              «Art. 9 (Trattamento economico). - 1.  Ai  responsabili
          degli uffici di diretta collaborazione, ferme  restando  le
          vigenti  disposizioni  in  materia  di   contenimento   dei
          trattamenti  economici,  spetta  un  trattamento  economico
          onnicomprensivo  determinato  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165
          del 2001, come di seguito articolato: 
                a)  capo  di  Gabinetto:  una  voce  retributiva  non
          superiore alla misura  massima  del  trattamento  economico
          fondamentale spettante ai capi dipartimento  del  Ministero
          incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento  accessorio  da
          fissare in un importo non superiore alla misura massima del
          trattamento   accessorio   spettante   ai   medesimi   capi
          dipartimento; 
                b)  capo  dell'ufficio  legislativo  e   capo   della
          segreteria tecnica: una voce retributiva non superiore alla
          misura  massima  del  trattamento  economico   fondamentale
          spettante ai dirigenti preposti a un  ufficio  dirigenziale
          generale del Ministero incaricati  ai  sensi  dell'articolo
          19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001  e  un
          emolumento  accessorio  da  fissare  in  un   importo   non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante ai medesimi dirigenti; 
                c) capo della  segreteria  del  Ministro,  segretario
          particolare  del  Ministro,  capi  delle   segreterie   dei
          Sottosegretari di Stato: una voce retributiva non superiore
          alla misura massima del trattamento economico  fondamentale
          dei dirigenti preposti a ufficio  dirigenziale  di  livello
          non generale  del  Ministero  e  un  emolumento  accessorio
          determinato in un importo non superiore alla misura massima
          del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti; 
                d)  capo   dell'ufficio   stampa:   trattamento   non
          inferiore  a  quello  previsto  dal  contratto   collettivo
          nazionale per i giornalisti con la qualifica  di  redattore
          capo; 
                e) vice capi di Gabinetto e del legislativo  estranei
          al Ministero e consiglieri giuridici di cui all'articolo 8,
          comma 1: un emolumento onnicomprensivo determinato  con  le
          modalita' di cui  all'articolo  14  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. Per  i  consiglieri  giuridici
          tale  emolumento  non  puo'  superare  la  misura   massima
          dell'importo determinato  per  l'indennita'  accessoria  di
          diretta collaborazione di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo. 
              2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di  cui  al
          comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il
          trattamento economico in godimento. Ai  responsabili  degli
          uffici  di  cui  al  comma  1   dipendenti   da   pubbliche
          amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
          trattamento  economico,  e'   corrisposto   un   emolumento
          accessorio correlato ai compiti di  diretta  collaborazione
          nella misura  determinata  con  decreto  del  Ministro,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in
          un  importo  non  superiore   alla   misura   massima   del
          trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai  capi
          dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali  generali
          e ai dirigenti di  uffici  dirigenziali  non  generali  del
          Ministero. 
              3. Il trattamento economico del personale con contratto
          a  tempo  determinato  e  di   quello   con   rapporto   di
          collaborazione coordinata e continuativa e'  stabilito  dal
          Ministro   all'atto    del    conferimento    dell'incarico
          nell'ambito delle risorse destinate a legislazione  vigente
          al funzionamento del Gabinetto e degli  Uffici  di  diretta
          collaborazione   nell'ambito   del   programma   "Indirizzo
          politico" della missione "Servizi istituzionali e  generali
          delle amministrazioni pubbliche" dello stato di  previsione
          del Ministero. Il relativo onere grava  sugli  stanziamenti
          dell'unita'  di  voto  "Gabinetto  e  Uffici   di   diretta
          collaborazione" dello stato di previsione della  spesa  del
          Ministero. 
              4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici
          di diretta collaborazione e' corrisposta  una  retribuzione
          di posizione in  misura  equivalente  ai  valori  economici
          massimi attribuiti ai dirigenti  della  stessa  fascia  del
          Ministero nonche',  in  attesa  di  specifica  disposizione
          contrattuale, un'indennita' sostitutiva della  retribuzione
          di risultato, determinata  con  decreto  del  Ministro,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al
          cinquanta per cento  della  retribuzione  di  posizione,  a
          fronte   delle    specifiche    responsabilita'    connesse
          all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione
          professionale  posseduta,  della  disponibilita'  a   orari
          disagevoli e della qualita' della prestazione individuale. 
              5. Al personale non dirigenziale assegnato agli  uffici
          di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e
          degli   obblighi   effettivi   di   reperibilita'   e    di
          disponibilita' a  orari  disagevoli,  spetta  un'indennita'
          accessoria  di  diretta  collaborazione  sostitutiva  degli
          istituti retributivi finalizzati  all'incentivazione  della
          produttivita' e al miglioramento dei servizi.  L'indennita'
          accessoria di  diretta  collaborazione  remunera  anche  la
          disponibilita'  a   orari   disagevoli   eccedenti   quelli
          stabiliti  in  via  ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti
          nonche' le conseguenti ulteriori prestazioni richieste  dai
          responsabili  degli  uffici.   In   attesa   di   specifica
          disposizione contrattuale,  la  misura  dell'indennita'  e'
          determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del 2001.» 
              «Art. 11 (Struttura tecnica per  la  misurazione  della
          performance). - 1. Presso l'Oiv opera la Struttura  tecnica
          per la misurazione della performance, di seguito "Struttura
          tecnica",  con  funzioni  di  supporto   all'Oiv   per   lo
          svolgimento delle sue attivita'. 
              2. Il responsabile della Struttura tecnica e'  nominato
          dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed
          e' individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui  al
          comma 3,  in  possesso  di  specifica  professionalita'  ed
          esperienza nel settore della misurazione della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
              3. Alla Struttura tecnica e' assegnato  un  contingente
          di personale, non superiore a dieci unita', di cui non piu'
          di  due   dirigenti   di   seconda   fascia,   incluso   il
          responsabile.  Al  personale   assegnato   alla   Struttura
          tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni
          concernenti il personale in servizio presso gli  Uffici  di
          diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              4. I compensi accessori spettanti al personale  di  cui
          al comma 3 sono determinati, su  proposta  dell'Oiv,  nella
          misura e con le modalita' stabilite nell'articolo 9,  commi
          4 e 5, per il  corrispondente  personale  degli  Uffici  di
          diretta collaborazione.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  7  e  122,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri
          militari). - 1. Al  fine  di  contrastare  e  contenere  il
          diffondersi del virus COVID-19, e' autorizzato, per  l'anno
          2020, l'arruolamento eccezionale, a  domanda,  di  militari
          dell'Esercito italiano  in  servizio  temporaneo,  con  una
          ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure  di
          seguito stabilite per ciascuna categoria di personale: 
                a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; 
                b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il  grado  di
          maresciallo. 
              2. Possono  essere  arruolati,  previo  giudizio  della
          competente commissione d'avanzamento, i cittadini  italiani
          in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) eta' non superiore ad anni 45; 
                b) possesso della laurea  magistrale  in  medicina  e
          chirurgia e della relativa abilitazione professionale,  per
          il personale di cui al comma 1, lettera  a),  ovvero  della
          laurea in infermieristica  e  della  relativa  abilitazione
          professionale, per il personale di cui al comma 1,  lettera
          b); 
                c) non essere  stati  giudicati  permanentemente  non
          idonei al servizio militare; 
                d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti
          ferme nelle Forze armate; 
                e)  non  essere  stati  condannati  per  delitti  non
          colposi, anche con sentenza di applicazione della  pena  su
          richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o  con  decreto
          penale di condanna, ovvero non essere in atto  imputati  in
          procedimenti penali per delitti non colposi. 
              3. Le procedure di  arruolamento  di  cui  al  presente
          articolo sono gestite tramite il portale on line  nel  sito
          internet del Ministero della difesa  "www.difesa.it"  e  si
          concludono entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              4. Il personale di cui al comma 1  non  e'  fornito  di
          rapporto d'impiego e presta servizio attivo per  la  durata
          della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
          e economico dei parigrado in servizio permanente. 
              5. Per la medesima finalita' di  cui  al  comma  1,  e'
          autorizzato il mantenimento in  servizio  di  ulteriori  60
          unita' di ufficiali medici delle Forze armate  appartenenti
          alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
          1, lettera d), del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66. 
              6. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  euro
          13.750.000 per l'anno 2020 e a euro  5.662.000  per  l'anno
          2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente competente, ai sensi dell'articolo  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima  finalita',
          puo' provvedere alla costruzione di  nuovi  stabilimenti  e
          alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
              1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio  accesso  da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario collabora  con  le  regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
              3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
          lo   svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
              4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
          stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella  gestione
          di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
          di natura straordinaria, con  comprovata  esperienza  nella
          realizzazione di opere di natura  pubblica.  L'incarico  di
          Commissario e' compatibile con altri incarichi  pubblici  o
          privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali  rimborsi
          spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 
              6. Il Commissario esercita i poteri di cui al  comma  1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
              7.   Sull'attivita'   del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
              8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto  dei
          beni di cui  al  comma  1,  nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario  e  dai  soggetti  attuatori,  non  si  applica
          l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri   22   novembre    2010,    recante    "Disciplina
          dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
          Consiglio  dei   ministri",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,  e  tutti  tali  atti
          sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
          fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
          atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'
          comunque limitata ai soli casi in cui sia  stato  accertato
          il dolo del funzionario o dell'agente che li  ha  posti  in
          essere o che vi ha dato esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
          presente  comma  sono  immediatamente   e   definitivamente
          efficaci, esecutivi  ed  esecutori,  non  appena  posti  in
          essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
          gli atti, i pareri e le  valutazioni  tecnico  scientifiche
          resi dal Comitato tecnico scientifico di  cui  al  comma  6
          funzionali alle operazioni negoziali  di  cui  al  presente
          comma. 
              9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni  di  cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'articolo 27 del  decreto  legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1.». 
               -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   19   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 19 (Funzionamento e potenziamento  della  Sanita'
          militare). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  nel
          rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di
          requisiti, di  procedure  e  di  trattamento  giuridico  ed
          economico, per l'anno 2020  e'  autorizzato  l'arruolamento
          eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare,
          dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei  carabinieri  in
          servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata
          di un anno, nelle misure di seguito stabilite per  ciascuna
          categoria e Forza armata: 
                a) 70 ufficiali medici con  il  grado  di  tenente  o
          grado corrispondente, di cui 30 della Marina  militare,  30
          dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri; 
                b) 100  sottufficiali  infermieri  con  il  grado  di
          maresciallo,  di  cui  50  della  Marina  militare   e   50
          dell'Aeronautica militare. 
              2. Le domande di partecipazione sono  presentate  entro
          quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure
          di arruolamento  da  parte  della  Direzione  generale  del
          personale militare sul portale on-line  del  sito  internet
          del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti
          sono perfezionati entro i successivi 20 giorni. 
              3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente
          articolo nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo  7,
          comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  18   del   2020,
          costituiscono titolo di merito da valutare nelle  procedure
          concorsuali per il reclutamento di  personale  militare  in
          servizio permanente appartenente ai  medesimi  ruoli  delle
          Forze armate. 
              3-bis.  I  medici  arruolati  ai  sensi  del   presente
          articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo  7
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  qualora
          iscritti all'ultimo o al penultimo anno  di  corso  di  una
          scuola universitaria  di  specializzazione  in  medicina  e
          chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
          trattamento economico previsto dal contratto di  formazione
          specialistica.   Il   periodo    di    attivita',    svolto
          esclusivamente  durante   lo   stato   di   emergenza,   e'
          riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che  conduce  al
          conseguimento   del   diploma   di   specializzazione.   Le
          universita', ferma restando la  durata  legale  del  corso,
          assicurano il recupero delle attivita' formative,  tecniche
          e  assistenziali   necessarie   al   raggiungimento   degli
          obiettivi formativi previsti. 
              3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della  limitata
          durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici
          arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei  carabinieri
          non sono attribuite le qualifiche di ufficiale  di  polizia
          giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza. 
              4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
          di euro 4.682.845 per l'anno  2020  e  euro  3.962.407  per
          l'anno 2021 
              5. Allo scopo di sostenere le attivita'  e  l'ulteriore
          potenziamento  dei  servizi  sanitari   militari   di   cui
          all'articolo 9, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' autorizzata  la  spesa  di  euro  84.132.000  per
          l'anno 2020. 
              6. Agli oneri  derivanti  dai  commi  4  e  5,  pari  a
          88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno
          2021, si provvede, quanto  a  88.814.845  euro  per  l'anno
          2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro
          per l'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della difesa.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19-undecies,  del
          decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
              «Art. 19-undecies (Arruolamento a tempo determinato  di
          medici e infermieri militari). - 1. Per le finalita' di cui
          all'articolo 7 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia  di
          modalita', di requisiti,  di  procedure  e  di  trattamento
          giuridico ed economico,  per  l'anno  2021  e'  autorizzato
          l'arruolamento,  a  domanda,  di  personale   dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata
          di un  anno,  non  prorogabile,  e  posto  alle  dipendenze
          funzionali   dell'Ispettorato   generale   della    Sanita'
          militare, nelle misure di seguito  stabilite  per  ciascuna
          categoria e Forza armata: 
                a) 30 ufficiali medici con  il  grado  di  tenente  o
          grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito  italiano,  8
          della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare; 
                b)  70  sottufficiali  infermieri  con  il  grado  di
          maresciallo, di cui 30  dell'Esercito  italiano,  20  della
          Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare. 
              2. Le domande di arruolamento possono essere presentate
          entro  il  termine  di   dieci   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione  della  relativa  procedura  da  parte  della
          Direzione  generale  del  personale  militare  sul  portale
          online  del  sito  internet  del  Ministero  della   difesa
          www.difesa.it e sono  definite  entro  i  successivi  venti
          giorni. 
              3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente
          articolo costituiscono titolo di merito da  valutare  nelle
          procedure concorsuali  per  il  reclutamento  di  personale
          militare in servizio permanente  appartenente  ai  medesimi
          ruoli delle Forze armate. 
              4.  Agli  ufficiali  medici  reclutati  ai  sensi   del
          presente articolo si applica l'articolo  19,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
              5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2,  lettera  a),  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   le   parole:   "la
          professione  sanitaria  infermieristica"  sono   sostituite
          dalle  seguenti:   "le   professioni   sanitarie   di   cui
          all'articolo 212, comma 1,". 
              6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi
          dell'articolo 34.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge 24 dicembre 2021,  n.  221,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Proroga
          dello stato di emergenza nazionale e ulteriori  misure  per
          il   contenimento   della   diffusione   dell'epidemia   da
          COVID-19): 
              «Art.  13  (Disposizioni  urgenti  per   prevenire   il
          contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico). - 1. Al  fine
          di assicurare l'individuazione e il tracciamento  dei  casi
          postivi nelle scuole di ogni  ordine  e  grado  per  l'anno
          scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura  il
          supporto a regioni e province  autonome  nello  svolgimento
          delle attivita' di somministrazione di test per la  ricerca
          di SARS-CoV-2  e  di  quelle  correlate  di  analisi  e  di
          refertazione attraverso i laboratori militari della rete di
          diagnostica molecolare dislocati sul territorio  nazionale.
          Per incrementare le capacita' diagnostiche  dei  laboratori
          militari  e  garantire  il  corretto   espletamento   delle
          attivita' di cui al precedente periodo, e'  autorizzata  la
          spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021. 
              2. Per  il  pagamento  degli  oneri  di  missione,  dei
          compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario
          di impiego al personale militare medico,  paramedico  e  di
          supporto, compreso quello delle sale operative delle  Forze
          armate, impiegato nelle attivita' di cui al  comma  1,  per
          l'anno 2022 e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  euro
          14.500.000. I compensi accessori al  personale  di  cui  al
          precedente periodo sono  corrisposti  anche  in  deroga  ai
          limiti individuali di cui all'articolo 10, comma  3,  della
          legge  8  agosto  1990,  n.  231  e  a   quelli   stabiliti
          dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 
              3. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  Ministero
          della  difesa  e'   autorizzato   a   conferire   incarichi
          individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a
          ulteriori  dieci  unita'  di  personale  di   livello   non
          dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo
          professionale di funzionario tecnico per  la  biologia,  la
          chimica  e   la   fisica,   gia'   selezionato   ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27. Per le finalita' di cui al precedente periodo,
          per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di  euro  199.760.
          (29) 
              4. Per il pagamento dei  compensi  per  prestazioni  di
          lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3
          del presente articolo e dal personale di  cui  all'articolo
          22, comma 3,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,
          n. 69, per l'anno 2022 e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          185.111. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871  euro  per
          l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
          dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti  in
          termini di indebitamento e fabbisogno derivanti  dal  comma
          1, pari a 9 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede
          mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
          dal presente decreto.». 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  467,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «1. - 466. Omissis 
              467. Per l'attuazione del comma 464 e' autorizzata, per
          l'anno  2021,  la   spesa   di   100   milioni   di   euro.
          Conseguentemente   il   livello   del   finanziamento   del
          fabbisogno sanitario nazionale  standard  cui  concorre  lo
          Stato e' incrementato di 100 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e
          le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
          disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie
          speciali   il   concorso   regionale   e   provinciale   al
          finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di
          accesso  al  fabbisogno   sanitario   indistinto   corrente
          rilevate per l'anno 2020, come riportato nella  tabella  di
          cui  all'allegato  C  annesso  alla  presente  legge.   Per
          l'attuazione del comma 462 e' autorizzata, per l'anno 2021,
          la spesa  di  518.842.000  euro  per  la  stipulazione  dei
          contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  con   medici,
          infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro,  per
          il servizio  reso  dalle  agenzie  di  somministrazione  di
          lavoro per la selezione  dei  professionisti  sanitari  che
          partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale
          di 544.284.100 euro, e i relativi importi  sono  trasferiti
          alla  contabilita'  speciale   intestata   al   Commissario
          straordinario per l'attuazione  e  il  coordinamento  delle
          misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  19   maggio   2022,   n.   52
          (Disposizioni urgenti per il superamento  delle  misure  di
          contrasto alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
          conseguenza della cessazione dello stato  di  emergenza,  e
          altre disposizioni in materia sanitaria): 
              «Art. 2 (Misure urgenti connesse alla cessazione  delle
          funzioni del Commissario straordinario per  l'attuazione  e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Al  fine  di
          continuare a disporre, anche successivamente alla data  del
          31 marzo 2022, di una struttura con adeguate  capacita'  di
          risposta   a   possibili    aggravamenti    del    contesto
          epidemiologico  nazionale  in  ragione  della  epidemia  di
          COVID-19, nei limiti delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  dal  1°
          aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita'  per  il
          completamento della campagna vaccinale e per l'adozione  di
          altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al
          31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
          pubblica. Il direttore agisce con i  poteri  attribuiti  al
          Commissario straordinario dal  predetto  articolo  122  del
          decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio  provvedimento,
          definisce la  struttura  dell'Unita',  avvalendosi  di  una
          parte  del  personale  della  Struttura  di  supporto  alle
          attivita' del citato Commissario straordinario, nonche'  di
          personale in servizio presso  il  Ministero  della  salute,
          secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  della  salute,  e'   nominato   un
          dirigente  di  prima  fascia,  appartenente  ai  ruoli  del
          Ministero  della  salute,  al  quale  sono  attribuite   le
          funzioni vicarie, che opera in coordinamento e  a  supporto
          del direttore dell'Unita' di cui al presente  comma,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          L'Unita' subentra in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
          facenti capo al Commissario straordinario per  l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in  raccordo  con
          il  Ministero  della  salute  e  con  il  supporto  tecnico
          dell'Ispettorato generale della sanita' militare,  cura  la
          definizione  e,  ove  possibile,   la   conclusione   delle
          attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora  in
          corso alla data del 31 marzo  2022,  gia'  attribuite  alla
          competenza  del  predetto  Commissario  straordinario.   Al
          direttore dell'Unita' e'  assegnata  la  titolarita'  della
          contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
          al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge  n.  18  del
          2020. Alla medesima Unita' si applicano,  ove  compatibili,
          le  disposizioni  di  cui  al  citato  articolo   122   del
          decreto-legge n. 18 del 2020. 
              2. Al 31 dicembre 2022, l'Unita' procede alla  chiusura
          della contabilita' speciale e del conto corrente di cui  al
          comma 1, ai  sensi  dell'articolo  44-ter  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, e le eventuali  somme  ivi  giacenti
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate in tutto o in parte, anche  con  profilo
          pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello
          Stato, ai pertinenti stati di previsione  della  spesa.  Le
          eventuali  risorse  non  piu'  necessarie  sono   acquisite
          all'erario. A decorrere dal 1° gennaio  2023,  l'Unita'  di
          cui al comma 1 e' soppressa e  il  Ministero  della  salute
          subentra nelle funzioni e in  tutti  i  rapporti  attivi  e
          passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1. 
              3. Al fine di rafforzare l'efficienza  operativa  delle
          proprie strutture per garantire le azioni di  supporto  nel
          contrasto alle pandemie  in  favore  dei  sistemi  sanitari
          regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci  e
          vaccini per la cura  delle  patologie  epidemico-pandemiche
          emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche
          in relazione agli obiettivi ed  agli  interventi  connessi,
          nell'immediato,  alla  attuazione  del   piano   strategico
          nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1,  commi  457  e
          seguenti,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   il
          Ministero  della  salute  e'  autorizzato  ad  assumere,  a
          decorrere dal 1° ottobre  2022,  con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, un contingente  di  personale  cosi'
          composto:  3  dirigenti  di  seconda  fascia,  3  dirigenti
          sanitari; 50  unita'  di  personale  non  dirigenziale  con
          professionalita' anche  tecnica,  da  inquadrare  nell'area
          III,  posizione  economica  F1,   del   comparto   funzioni
          centrali. La dotazione organica del Ministero della  salute
          e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
          sanitari e di  50  unita'  di  personale  non  dirigenziale
          appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma
          sono autorizzate in deroga all'articolo  6,  comma  7,  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  nonche'
          in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente  comma
          e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022  ed
          euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023. 
              4. Al reclutamento del contingente di personale di  cui
          al comma 3 si provvede  mediante  l'indizione  di  concorsi
          pubblici,  senza  obbligo  di  previo  espletamento   delle
          procedure  di  mobilita',  con  le  modalita'  semplificate
          previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
          n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          2021,  n.  76,  anche  avvalendosi  della  Commissione  per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'
          tramite  l'utilizzo  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi
          pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria  ai
          sensi dell'articolo 30 del citato  decreto  legislativo  n.
          165 del 2001.  Il  personale  assunto  e'  progressivamente
          assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all' Unita' di cui  al
          comma 1, in  sostituzione  del  personale  appartenente  ad
          altre  amministrazioni  in  servizio  presso  la   predetta
          Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata,
          per l'anno 2022, una spesa pari  ad  euro  200.000  per  la
          gestione delle procedure concorsuali e una  spesa  pari  ad
          euro  124.445  per  le  maggiori  spese  di   funzionamento
          derivanti  dall'assunzione  del  predetto  contingente   di
          personale. 
              5. Il Ministero  della  salute  provvede  entro  il  31
          dicembre  2022   alla   definizione   del   nuovo   assetto
          organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero
          dal presente articolo, nelle more  della  riorganizzazione,
          sono  assicurate   dal   Segretariato   generale   di   cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 11 febbraio 2014,  n.  59  o  da  altra  direzione
          generale individuata con decreto del Ministro della salute. 
              6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  3  e
          4, pari  a  euro  1.085.282  per  l'anno  2022  e  ad  euro
          3.043.347 annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della salute. 
              7.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  del  presente
          articolo, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8.  All'articolo  47-bis  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, al comma  2,  dopo  le  parole  "degli
          alimenti" sono inserite le seguenti:  ",  di  contrasto  di
          ogni emergenza sanitaria,  nonche'  ogni  iniziativa  volta
          alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.". 
              8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
          3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e'  inserita
          la seguente: 
                "e-quater) la somministrazione, con  oneri  a  carico
          degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
          opportunamente  formati  a  seguito  del   superamento   di
          specifico corso abilitante e  di  successivi  aggiornamenti
          annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
          vaccini anti SARS-CoV-2 e  di  vaccini  antinfluenzali  nei
          confronti dei soggetti di eta'  non  inferiore  a  diciotto
          anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
          pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
          nonche' l'effettuazione di test diagnostici  che  prevedono
          il prelevamento del campione biologico  a  livello  nasale,
          salivare o orofaringeo, da effettuare  in  aree,  locali  o
          strutture, anche esterne, dotate  di  apprestamenti  idonei
          sotto il profilo igienico-sanitario e atti a  garantire  la
          tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
          esterne  alla  farmacia  devono   essere   compresi   nella
          circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta  organica
          di pertinenza della farmacia stessa".». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   2-bis,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  recante
          misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
              «Art.  2-bis  (Misure  straordinarie  per  l'assunzione
          degli specializzandi e per il conferimento di incarichi  di
          lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far
          fronte alle esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti
          dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
          essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
          territorio nazionale un incremento dei posti letto  per  la
          terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla  cura  dei
          pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, fino al  perdurare  dello
          stato di emergenza dichiarato dal  Consiglio  dei  ministri
          con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: 
                a) procedere  al  reclutamento  del  personale  delle
          professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 233, ratificato dalla  legge  17  aprile
          1956, n. 561, e dalla legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  e
          degli   operatori   socio-sanitari,   nonche'   di   medici
          specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno  di
          corso delle  scuole  di  specializzazione,  anche  ove  non
          collocati nelle graduatorie di cui  all'articolo  1,  comma
          547, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  conferendo
          incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a  sei
          mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello  stato  di
          emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga  all'articolo
          7  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          all'articolo 6 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.  I  medici  specializzandi  restano  iscritti  alla
          scuola di specializzazione  universitaria  e  continuano  a
          percepire il trattamento economico previsto  dal  contratto
          di   formazione   medico-specialistica,   integrato   dagli
          emolumenti corrisposti per l'attivita'  lavorativa  svolta.
          Il periodo di attivita', svolto dai medici  specializzandi,
          e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che  conduce  al
          conseguimento   del   diploma   di   specializzazione.   Le
          universita', ferma restando la  durata  legale  del  corso,
          assicurano il recupero delle attivita' formative,  teoriche
          e  assistenziali,  necessarie   al   raggiungimento   degli
          obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora
          necessario, possono essere conferiti  anche  in  deroga  ai
          vincoli previsti dalla legislazione vigente in  materia  di
          spesa   di   personale,   nei    limiti    delle    risorse
          complessivamente indicate per ciascuna regione con  decreto
          del  Ragioniere  generale  dello  Stato  10   marzo   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020; 
                b) procedere alle assunzioni di cui  all'articolo  1,
          comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  nei
          limiti  e  con  le  modalita'  ivi  previsti  compreso   il
          trattamento economico  da  riconoscere,  anche  in  assenza
          dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla
          presente  lettera   devono   avvenire   nell'ambito   delle
          strutture accreditate della rete formativa  e  la  relativa
          attivita' deve essere coerente con  il  progetto  formativo
          deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. 
              2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in  assenza
          dei presupposti di cui al comma 1 sono  nulli  di  diritto.
          L'attivita'  di  lavoro  prestata  ai  sensi  del  presente
          articolo durante lo stato  di  emergenza  integra,  per  la
          durata   della   stessa,   il   requisito   dell'anzianita'
          lavorativa di cui all'articolo 20,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
              3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono
          essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia,
          abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti
          agli ordini professionali. 
              4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto
          dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1,  lettera  a),
          conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli
          enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10
          marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto. 
              5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far  fronte  alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
          assistenza, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano,  in  deroga  all'articolo  5,  comma  9,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, verificata  l'impossibilita'  di  assumere  personale,
          anche facendo ricorso agli idonei collocati in  graduatorie
          concorsuali  in  vigore,  possono  conferire  incarichi  di
          lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, con  durata  non  superiore  a  sei  mesi,  e
          comunque entro il  termine  dello  stato  di  emergenza,  a
          dirigenti  medici,  veterinari  e   sanitari   nonche'   al
          personale  del  ruolo  sanitario  del   comparto   sanita',
          collocati  in  quiescenza,  anche  ove  non   iscritti   al
          competente   albo   professionale   in   conseguenza    del
          collocamento   a    riposo,    nonche'    agli    operatori
          socio-sanitari  collocati   in   quiescenza.   I   predetti
          incarichi, qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
          anche in deroga  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione
          vigente in materia di spesa di personale, nei limiti  delle
          risorse complessivamente indicate per ciascuna regione  con
          decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo  2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020. Agli incarichi  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo  e
          trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma  3,
          del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».