Art. 37 
 
                        Termini del programma 
                 delle amministrazioni straordinarie 
 
  1. All'articolo  51  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le
parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:
«possono essere prorogati, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico,   sulla   base   di   motivata    richiesta    dell'organo
commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre  2022.
Analoga  proroga  puo'  essere   concessa   per   le   procedure   di
amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   51   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  51  (Proroga  dei  termini  dei   programmi   di
          esecuzione    delle    procedure     di     amministrazione
          straordinaria). - 1. I termini di esecuzione dei programmi,
          predisposti secondo gli indirizzi di cui  all'articolo  27,
          comma 2, del decreto legislativo 8  luglio  1999,  n.  270,
          gia' autorizzati ai sensi  dell'articolo  57  del  medesimo
          decreto legislativo, delle societa' ammesse alla  procedura
          di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39,  anche  qualora  gia'
          prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies
          del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza
          successiva al 23 febbraio 2020, possono  essere  prorogati,
          con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  sulla
          base di motivata  richiesta  dell'organo  commissariale,  e
          comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga
          proroga  puo'  essere  concessa   per   le   procedure   di
          amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo
          8 luglio 1999, n. 270.».