((Art. 37-bis 
 
Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi  d'impresa  e
  dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
  14 
 
  1. All'articolo  25-novies  del  codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e
non versato relativo  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  risultante
dalla comunicazione dei dati delle  liquidazioni  periodiche  di  cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di
importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al  10  per
cento   dell'ammontare   del   volume   d'affari   risultante   dalla
dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione
viene in ogni caso inviata se il debito e' superiore  all'importo  di
euro 20.000»; 
  b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla  comunicazione
di  irregolarita'  di  cui  all'articolo  54-bis  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non
oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni  di
cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010»; 
  c) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) con riferimento all'Agenzia  delle  entrate,  in  relazione  ai
debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis  del
decreto-legge n. 78 del  2010  a  decorrere  da  quelle  relative  al
secondo trimestre 2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25-novies,  del
          decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.14  (codice  della
          crisi d'impresa e dell'insolvenza), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 25-novies (Segnalazioni  dei  creditori  pubblici
          qualificati). - 1. L'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale, l'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro,  l'Agenzia  delle  entrate   e
          l'Agenzia     delle      entrate-Riscossione      segnalano
          all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo,
          nella persona del presidente del collegio sindacale in caso
          di  organo  collegiale,  a  mezzo  di   posta   elettronica
          certificata  o,  in  mancanza,  mediante  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento  inviata  all'indirizzo  risultante
          dall'anagrafe tributaria: 
                a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          il ritardo  di  oltre  novanta  giorni  nel  versamento  di
          contributi previdenziali di ammontare superiore: 
                  1) per le  imprese  con  lavoratori  subordinati  e
          parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno
          precedente e all'importo di euro 15.000; 
                  2) per le imprese senza  lavoratori  subordinati  e
          parasubordinati, all'importo di euro 5.000; 
                b)  per  l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di  un  debito
          per premi assicurativi scaduto da oltre  novanta  giorni  e
          non versato superiore all'importo di euro 5.000; 
              c) per  l'Agenzia  delle  entrate,  l'esistenza  di  un
          debito scaduto  e  non  versato  relativo  all'imposta  sul
          valore aggiunto, risultante dalla  comunicazione  dei  dati
          delle liquidazioni periodiche di  cui  all'articolo  21-bis
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  di
          importo superiore a euro 5.000 e, comunque,  non  inferiore
          al  10  per  cento  dell'ammontare  del   volume   d'affari
          risultante dalla dichiarazione relativa all'anno  d'imposta
          precedente; la segnalazione viene in ogni caso  inviata  se
          il debito e' superiore all'importo di euro 20.000; 
                  d)   per   l'Agenzia   delle   entrate-Riscossione,
          l'esistenza  di  crediti  affidati  per   la   riscossione,
          autodichiarati o definitivamente  accertati  e  scaduti  da
          oltre   novanta   giorni,   superiori,   per   le   imprese
          individuali, all'importo di euro 100.000, per  le  societa'
          di persone, all'importo di euro 200.000  e,  per  le  altre
          societa', all'importo di euro 500.000. 
              2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: 
              a) dall'Agenzia  delle  entrate,  contestualmente  alla
          comunicazione di irregolarita' di cui  all'articolo  54-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine
          di presentazione delle comunicazioni  di  cui  all'articolo
          21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010; 
                b) dall'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni    sul    lavoro     e     dall'Agenzia     delle
          entrate-Riscossione, entro sessanta giorni  decorrenti  dal
          verificarsi  delle  condizioni  o  dal  superamento   degli
          importi indicati nel medesimo comma 1. 
              3.  Le  segnalazioni  di  cui  al  comma  1  contengono
          l'invito   alla   presentazione   dell'istanza    di    cui
          all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti. 
              4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: 
                a)  con  riferimento  all'Istituto  nazionale   della
          previdenza   sociale   e   all'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro,   in
          relazione ai debiti accertati a decorrere  dal  1°  gennaio
          2022, per il primo,  e  ai  debiti  accertati  a  decorrere
          dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo; 
              b)  con  riferimento  all'Agenzia  delle  entrate,   in
          relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni  di  cui
          all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010  a  de
          correre da quelle relative al secondo trimestre 2022; 
                c)     con     riferimento     all'Agenzia      delle
          entrate-Riscossione,  in  relazione  ai  carichi   affidati
          all'agente della riscossione  a  decorrere  dal  1°  luglio
          2022.».