Art. 38 
 
Sostegno alle famiglie  con  figli  con  disabilita'  in  materia  di
           assegno unico e universale per i figli a carico 
 
  1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai  nuclei  familiari
con figli con disabilita', al decreto  legislativo  del  29  dicembre
2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «c-bis)  se  nuclei  familiari  orfanili,   per   ogni   orfano
maggiorenne a  condizione  che  sia  gia'  titolare  di  pensione  ai
superstiti  e   riconosciuto   con   disabilita'   grave   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, dopo le parole «Per  ciascun  figlio  minorenne»
sono aggiunte  le  seguenti:  «e,  limitatamente  all'anno  2022  per
ciascun figlio con disabilita' a carico senza limiti di eta',»; 
      2) al comma 4, dopo la  parola  «minorenne»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino  al  compimento
del ventunesimo anno di eta'»; 
      3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio»  sono  sostituite
dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; 
      4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; 
      c) all'articolo 5, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico  con
disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma  1  sono
incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con  riferimento
alle mensilita' spettanti da marzo 2022". 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2
del presente articolo, valutati in  136,2  ((milioni  di  euro))  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per le politiche in favore  delle  persone  con  disabilita'  di  cui
all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  2,  4  e  5,  del
          decreto  legislativo  del  29   dicembre   2021,   n.   230
          (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli  a
          carico, in attuazione della delega conferita al Governo  ai
          sensi della legge 1° aprile 2021, n.  46)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Beneficiari).  -   1.   L'assegno   di   cui
          all'articolo 1, il cui  importo  e'  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 4, e' riconosciuto ai nuclei familiari: 
                a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i  nuovi
          nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; 
                b) per ciascun figlio maggiorenne a carico,  fino  al
          compimento dei 21 anni di eta', per il  quale  ricorra  una
          delle seguenti condizioni: 
                  1) frequenti un corso di  formazione  scolastica  o
          professionale, ovvero un corso di laurea; 
                  2)  svolga   un   tirocinio   ovvero   un'attivita'
          lavorativa e possieda un reddito  complessivo  inferiore  a
          8.000 euro annui; 
                  3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un
          lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 
                  4) svolga il servizio civile universale; 
                c) per ciascun figlio con disabilita' a carico, senza
          limiti di eta'; 
                c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni  orfano
          maggiorenne a condizione che sia gia' titolare di  pensione
          ai superstiti e riconosciuto con disabilita' grave ai sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104. 
              2.   L'assegno   di   cui   all'articolo   1    spetta,
          nell'interesse del figlio, in parti uguali a  chi  esercita
          la  responsabilita'  genitoriale,  salvo  quanto   previsto
          dall'articolo 6, commi 4 e 5. 
              3. Al fine di assicurare la  piena  conoscibilita'  del
          beneficio, al momento della registrazione della nascita del
          figlio, l'ufficiale dello stato civile informa  i  genitori
          sull'assegno. Alle attivita' previste dal presente comma si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              «Art. 4 (Criteri per la determinazione dell'assegno). -
          1. Per ciascun figlio minorenne e,  limitatamente  all'anno
          2022 per ciascun figlio  con  disabilita'  a  carico  senza
          limiti di eta', e' previsto un  importo  pari  a  175  euro
          mensili. Tale importo spetta in misura piena  per  un  ISEE
          pari o  inferiore  a  15.000  euro.  Per  livelli  di  ISEE
          superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli  importi
          indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore  pari
          a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000  euro.
          Per livelli di  ISEE  superiori  a  40.000  euro  l'importo
          rimane costante. 
              2. Per ciascun figlio maggiorenne  fino  al  compimento
          del ventunesimo anno di eta' e' previsto un importo pari  a
          85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un
          ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per  livelli  di  ISEE
          superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli  importi
          indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore  pari
          a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000  euro.
          Per livelli di  ISEE  superiori  a  40.000  euro  l'importo
          rimane costante. 
              3. Per ciascun figlio successivo al secondo e' prevista
          una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale
          importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore
          a 15.000 euro. Per  livelli  di  ISEE  superiori,  esso  si
          riduce gradualmente  secondo  gli  importi  indicati  nella
          tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a  15  euro  in
          corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.  Per  livelli
          di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 
              4. Per ciascun  figlio  con  disabilita'  minorenne  e,
          limitatamente all'anno 2022, anche fino al  compimento  del
          ventunesimo anno di eta'  e'  prevista  una  maggiorazione,
          sulla base della condizione di disabilita' come definita ai
          fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e
          3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a
          95 euro mensili in caso di disabilita' grave e  a  85  euro
          mensili in caso di disabilita' media. 
              5. Dall'anno 2023, per ciascun figlio  con  disabilita'
          maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta'
          e' prevista una maggiorazione dell'importo  individuato  ai
          sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili. 
              6. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilita' a
          carico di eta' pari o superiore a 21 anni  e'  previsto  un
          assegno dell'importo pari a 85 euro mensili.  Tale  importo
          spetta in misura piena per  un  ISEE  pari  o  inferiore  a
          15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si  riduce
          gradualmente secondo gli importi indicati nella  tabella  1
          fino  a  raggiungere  un  valore  pari   a   25   euro   in
          corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.  Per  livelli
          di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 
              7. Per le madri di eta' inferiore a 21 anni e' prevista
          una maggiorazione degli importi individuati  ai  sensi  dei
          commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio. 
              8. Nel caso in cui entrambi i genitori  siano  titolari
          di reddito da lavoro, e'  prevista  una  maggiorazione  per
          ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale  importo
          spetta in misura piena per  un  ISEE  pari  o  inferiore  a
          15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si  riduce
          gradualmente secondo gli importi indicati nella  tabella  1
          fino ad annullarsi in corrispondenza  di  un  ISEE  pari  a
          40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la
          maggiorazione non spetta. 
              9. Nel caso di assenza di  ISEE  per  i  casi  indicati
          all'articolo   1,   comma   3,   spettano    gli    importi
          corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8. 
              10. A decorrere  dall'anno  2022  e'  riconosciuta  una
          maggiorazione  forfettaria  per  i  nuclei  familiari   con
          quattro o piu' figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. 
              11. Gli importi dell'assegno  di  cui  all'articolo  1,
          come individuati  della  tabella  1  allegata  al  presente
          decreto,  e  le  relative   soglie   ISEE   sono   adeguati
          annualmente alle variazioni  dell'indice  del  costo  della
          vita.». 
              «Art. 5 (Maggiorazione per i nuclei familiari con  ISEE
          non superiore a 25.000 euro). - 1. Al fine di consentire la
          graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli
          a carico e  di  garantire  il  rispetto  del  principio  di
          progressivita', per le prime tre annualita',  e'  istituita
          una maggiorazione di natura transitoria, su  base  mensile,
          dell'importo  dell'assegno  di  cui  all'articolo  1,  come
          determinato ai sensi dell'articolo 4. 
              2. La maggiorazione di cui al comma 1  e'  riconosciuta
          ai soggetti aventi  diritto  all'assegno  come  determinato
          all'articolo 4  e  in  presenza  delle  ulteriori  entrambe
          seguenti condizioni: 
                a)  valore  dell'ISEE   del   nucleo   familiare   di
          appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro; 
                b)  effettiva  percezione,  nel   corso   del   2021,
          dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo  2
          del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.  153,  in
          presenza di figli minori da  parte  del  richiedente  o  da
          parte  di  altro  componente  del  nucleo   familiare   del
          richiedente. 
              3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1  e'  pari
          alla  somma   dell'ammontare   mensile   della   componente
          familiare, come determinato al comma  4,  e  dell'ammontare
          mensile della componente fiscale, come determinato al comma
          5,  al  netto  dell'ammontare  mensile  dell'assegno   come
          determinato all'articolo 4. 
              4. Per componente familiare si intende: 
                a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi  i
          genitori, inclusi quelli separati o divorziati  o  comunque
          non conviventi,  il  valore  teorico  dell'assegno  per  il
          nucleo familiare determinato sulla  base  della  Tabella  A
          allegata al presente decreto; 
                b) per i nuclei familiari che  comprendono  uno  solo
          dei due genitori, il valore  teorico  dell'assegno  per  il
          nucleo familiare determinato sulla  base  della  Tabella  B
          allegata al presente decreto. 
              5. Per componente fiscale si intende: 
                a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari
          di un reddito superiore a 2.840,51  euro  annui,  la  somma
          degli importi dei valori teorici  delle  detrazioni  per  i
          figli determinati, sulla base della Tabella C  allegata  al
          presente decreto, per ciascun genitore; 
                b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a),
          l'importo del valore teorico della detrazione per  i  figli
          determinato  per  il  solo  richiedente  sulla  base  della
          Tabella D allegata al presente decreto. 
              6. Ai fini del riconoscimento  degli  importi  indicate
          dalle Tabelle A, B, C e D: 
                a) vanno considerati i figli  componenti  del  nucleo
          familiare del richiedente; 
                b)  va  considerato  l'indicatore  della   situazione
          reddituale,  valido   ai   fini   ISEE,   come   risultante
          dall'articolo 4 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e  B
          e il reddito del genitore  risultante  dalla  dichiarazione
          sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui  al  comma
          2, lettera a), per le Tabelle C e D. 
              7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta: 
                a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere  dal  1°
          marzo 2022; 
                b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023; 
                c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e  per  i
          mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025. 
              8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo
          2025. 
              9. La sussistenza della  condizione  di  cui  comma  2,
          lettera b), e' autodichiarata dal  richiedente  al  momento
          della  richiesta.  Tale  autodichiarazione  e'  soggetta  a
          controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso
          di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e
          all'applicazione delle sanzioni  previste  dalla  normativa
          vigente. 
              9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico
          con disabilita', gli importi della maggiorazione di cui  al
          comma 1 sono incrementati di 120 euro al  mese  per  l'anno
          2022.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «1. - 177. Omissis 
              178.  Il  Fondo   per   la   disabilita'   e   la   non
          autosufficienza di cui all'articolo  1,  comma  330,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1°  gennaio
          2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle
          persone con disabilita'» ed e' trasferito presso  lo  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          al fine di dare  attuazione  a  interventi  legislativi  in
          materia di  disabilita'  finalizzati  al  riordino  e  alla
          sistematizzazione  delle   politiche   di   sostegno   alla
          disabilita' di competenza dell'Autorita' politica  delegata
          in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
          incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
          anni dal 2023 al 2026. 
              Omissis.».