Art. 38 Sostegno alle famiglie con figli con disabilita' in materia di assegno unico e universale per i figli a carico 1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilita', al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia gia' titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»; b) all'articolo 4: 1) al comma 1, dopo le parole «Per ciascun figlio minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilita' a carico senza limiti di eta',»; 2) al comma 4, dopo la parola «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di eta'»; 3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; 4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; c) all'articolo 5, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilita' spettanti da marzo 2022". 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 ((milioni di euro)) per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 2, 4 e 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46) come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Beneficiari). - 1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo e' determinato ai sensi dell'articolo 4, e' riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta', per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un'attivita' lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale; c) per ciascun figlio con disabilita' a carico, senza limiti di eta'; c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia gia' titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilita' genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. 3. Al fine di assicurare la piena conoscibilita' del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». «Art. 4 (Criteri per la determinazione dell'assegno). - 1. Per ciascun figlio minorenne e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilita' a carico senza limiti di eta', e' previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 3. Per ciascun figlio successivo al secondo e' prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 4. Per ciascun figlio con disabilita' minorenne e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilita' come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilita' grave e a 85 euro mensili in caso di disabilita' media. 5. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilita' maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di eta' e' prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili. 6. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilita' a carico di eta' pari o superiore a 21 anni e' previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. 7. Per le madri di eta' inferiore a 21 anni e' prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio. 8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, e' prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. 9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8. 10. A decorrere dall'anno 2022 e' riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o piu' figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. 11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.». «Art. 5 (Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro). - 1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressivita', per le prime tre annualita', e' istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo 4. 2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni: a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro; b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. 3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 e' pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4. 4. Per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto; b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto. 5. Per componente fiscale si intende: a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore; b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto. 6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D: a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente; b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D. 7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta: a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022; b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023; c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025. 8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025. 9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), e' autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione e' soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1. - 177. Omissis 178. Il Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita'» ed e' trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Omissis.».