((Art. 38-bis 
 
Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto
  delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari  e  degli
  istituti italiani di cultura all'estero 
 
  1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 157-bis. - (Assegni  per  situazioni  di  famiglia)  -  1.  A
decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente  titolo,
per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non
separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento
della retribuzione annua base stabilita,  conformemente  all'articolo
157, per un impiegato a contratto con  mansioni  esecutive  di  nuova
assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di
cui al presente comma non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore  a
2.100 euro in ragione d'anno. 
  2. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui  al  presente
titolo, per ciascun figlio a carico, spetta un assegno pari all'8 per
cento  della  retribuzione  annua   base   stabilita,   conformemente
all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive
di nuova  assunzione  nella  medesima  sede  di  servizio.  L'importo
dell'assegno di cui al presente comma non e' inferiore a 960 euro ne'
e' superiore a 2.100 euro in ragione  d'anno  per  ciascun  figlio  a
carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti  uguali
a chi esercita la responsabilita' genitoriale. 
  3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono: 
  a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; 
  b) i figli fino al compimento di 18 anni di eta'; 
  c) i figli di eta' compresa tra 18 e 21 anni non  compiuti,  per  i
quali ricorre una delle seguenti condizioni: 
  1) frequentano un corso di formazione  scolastica  o  professionale
ovvero un corso di laurea; 
  2)  svolgono  un  tirocinio  o  un'attivita'  lavorativa  con   una
retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4; 
  3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro  presso
i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza; 
  4) svolgono il servizio civile universale in Italia; 
  d) i figli con disabilita', senza limiti di eta'. 
  4. Agli effetti del presente articolo,  il  coniuge,  la  parte  di
unione civile e i figli sono considerati a carico  quando  possiedono
un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della  retribuzione
annua  base  stabilita,  conformemente  all'articolo  157,   per   un
impiegato a contratto con  mansioni  esecutive  di  nuova  assunzione
nella medesima sede di servizio. 
  5. In alternativa agli assegni di  cui  ai  commi  1  e  2,  per  i
familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022,  in  relazione  ai
quali era in godimento l'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il  dipendente
puo' optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di  importo
pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data.
L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo  2022,  per  la
medesima durata e con i medesimi presupposti previsti  per  l'assegno
per il nucleo familiare dalla disciplina vigente  alla  data  del  28
febbraio 2022. Per i familiari non a carico alla data del 28 febbraio
2022 l'opzione di cui al primo periodo non e' consentita. 
  6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli
aumenti per situazioni  di  famiglia  di  cui  all'articolo  173  del
presente decreto, con l'assegno unico e universale di cui al  decreto
legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ne' con l'assegno per il nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
153. 
  7. Gli assegni di cui ai  commi  1,  2  e  5  non  concorrono  alla
formazione del reddito complessivo di cui all'articolo  8  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  8. E' fatta salva l'applicazione della normativa  locale,  se  piu'
favorevole». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro  2,6  milioni
per l'anno 2022 e in euro 3,3 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno
2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al   Ministero   degli   affari   esteri   e    della    cooperazione
internazionale.))