Art. 39 
 
           Misure per favorire il benessere dei minorenni 
             e per il contrasto alla poverta' educativa 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie  anche  mediante  l'offerta  di
opportunita' educative rivolte al benessere dei figli,  e'  istituito
presso lo stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una  dotazione  di
58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento  delle
iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31  dicembre
2022, anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  di
promozione e di potenziamento di attivita', incluse quelle rivolte  a
contrastare e favorire il recupero rispetto  alle  criticita'  emerse
per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui
percorsi di sviluppo e crescita dei  minori((,  anche  attraverso  la
promozione dell'attivita' sportiva)), nonche' quelle finalizzate alla
promozione, tra i bambini e le bambine, dello  studio  delle  materie
STEM, da svolgere presso i centri estivi,  i  servizi  socioeducativi
territoriali e i centri con funzione educativa  e  ricreativa  per  i
minori. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato, citta' ed  autonomie  locali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  e'  approvato  l'elenco  dei  Comuni  beneficiari,
comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano,  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   espressamente
manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche della famiglia di non voler aderire  all'iniziativa.
Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai
singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati  ISTAT  relativi  alla
popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della  popolazione
residente  e  sono   individuate   le   modalita'   di   monitoraggio
dell'attuazione degli interventi  finanziati  e  quelle  di  recupero
delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni
di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia,
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento  all'entrata  del
bilancio ((dello Stato)) a cura della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, a valere sulle risorse trasferite nel  2022  al  pertinente
bilancio autonomo ai sensi del  predetto  articolo  19,  comma  1,  e
quanto a 8 milioni di euro,  mediante  riduzione  del  Fondo  per  le
politiche relative  ai  diritti  e  alle  pari  opportunita'  di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   19,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale): 
              «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche giovanili e per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita'). - 1. Al  fine  di  promuovere  e
          realizzare interventi per  la  tutela  della  famiglia,  in
          tutte  le   sue   componenti   e   le   sue   problematiche
          generazionali,  nonche'   per   supportare   l'Osservatorio
          nazionale  sulla  famiglia,  presso   la   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              2. Al fine di promuovere il diritto  dei  giovani  alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella vita sociale, anche attraverso  interventi  volti  ad
          agevolare  la  realizzazione  del   diritto   dei   giovani
          all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso  al  credito
          per l'acquisto e l'utilizzo di beni e  servizi,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              3. Al fine  di  promuovere  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3  milioni
          di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2007.».