((Art. 39-bis 
 
Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell'anno  2022
  dell'esame  di  Stato  per   l'abilitazione   all'esercizio   della
  professione di avvocato 
 
  1.  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato, limitatamente alla sessione  da  indire  per
l'anno  2022,  e'  disciplinato  dalle   disposizioni   di   cui   al
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. 
  2. Con il decreto  del  Ministro  della  giustizia  che  indice  la
sessione d'esame per l'anno 2022 sono fornite le indicazioni relative
alla data di inizio delle prove,  alle  modalita'  di  sorteggio  per
l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita'  delle  sedute  di
esame, all'accesso e  alla  permanenza  nelle  sedi  di  esame,  alle
eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione
dal rischio del contagio  da  COVID-19,  nonche'  alle  modalita'  di
comunicazione delle materie scelte dal candidato per la  prima  e  la
seconda  prova  orale.  Con  il  medesimo  decreto  vengono  altresi'
disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti  compensativi  per
le difficolta' di lettura, di scrittura  e  di  calcolo,  nonche'  la
possibilita' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per
lo svolgimento delle prove,  da  parte  dei  candidati  con  disturbi
specifici  di  apprendimento.  Non  si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13  marzo  2021,  n.  31,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. 
  3. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  6,  del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da  seguire  per
la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la
valutazione dei candidati, in modo da garantire  l'omogeneita'  e  la
coerenza dei  criteri  di  esame,  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita
ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27  novembre  1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio  1934,
n. 36. 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di  euro  1.820.000  per  l'anno  2023,  cui  si
provvede mediante corrispondente riduzione  del  fondo  istituito  ai
sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021,  n.  50  recante
          misure urgenti in  materia  di  svolgimento  dell'esame  di
          Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
          avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62. 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  3  e  4,  del
          decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  31,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021,  n.  50  recante
          misure urgenti in  materia  di  svolgimento  dell'esame  di
          Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
          avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
              «Art. 3 (Composizione delle sottocommissioni). - 1.  Le
          sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma,  del
          regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,  n.  36,  e
          all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012,
          n. 247 sono composte da tre membri effettivi e  tre  membri
          supplenti, dei quali due effettivi  e  due  supplenti  sono
          avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra  gli
          iscritti all'albo speciale per il patrocinio  davanti  alle
          giurisdizioni superiori e uno  effettivo  e  uno  supplente
          sono   individuati   tra   magistrati,   anche    militari,
          prioritariamente in pensione, o tra professori universitari
          o ricercatori confermati in materie  giuridiche,  anche  in
          pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie
          giuridiche, di cui all'articolo 24, comma  3,  lettera  b),
          della  legge   30   dicembre   2010,   n.   240.   Ciascuna
          sottocommissione opera con la partecipazione di tre  membri
          rappresentativi di almeno due categorie  professionali.  Il
          presidente e' un avvocato. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  della   giustizia   da
          adottarsi entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione
          del  presente  decreto,  si  procede  alla  integrazione  e
          rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma  1,  delle
          sottocommissioni gia' nominate  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso  decreto  si
          forniscono le indicazioni  relative  alla  data  di  inizio
          delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
          delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di  esame,
          all'accesso e alla permanenza nelle  sedi  di  esame,  alle
          prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione
          dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19,   nonche'   alle
          modalita' di comunicazione della rinuncia alla  domanda  di
          ammissione all'esame  e  alle  modalita'  di  comunicazione
          delle materie scelte  dal  candidato  per  la  prima  e  la
          seconda prova orale. 
              3.   Le   funzioni   di    segretario    di    ciascuna
          sottocommissione possono  essere  esercitate  da  personale
          amministrativo  in  servizio  presso   qualsiasi   pubblica
          amministrazione,   purche'   in   possesso   di   qualifica
          professionale per la quale e' richiesta  almeno  la  laurea
          triennale. I segretari sono designati dal presidente  della
          Corte di appello presso la  quale  e'  costituita  ciascuna
          sottocommissione e individuati tra il personale che  presta
          servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione
          interessata  nel  caso  di   personale   non   appartenente
          all'amministrazione della giustizia.» 
              «Art. 4 (Lavori delle sottocommissioni). - 1. La  prima
          prova orale e' sostenuta dinnanzi  a  una  sottocommissione
          diversa  da  quella  insediata  presso  la  sede   di   cui
          all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012,  n.
          247, individuata mediante sorteggio da effettuarsi,  previo
          raggruppamento delle  sedi  che  presentano  un  numero  di
          domande di ammissione tendenzialmente  omogeneo,  entro  il
          termine di  dieci  giorni  prima  dello  svolgimento  della
          prova, a cura della commissione centrale. 
              2. La prima prova orale  si  svolge  con  modalita'  di
          collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  ferma
          restando la presenza, presso la sede della prova  di  esame
          di cui all'articolo 45, comma 3, della  legge  31  dicembre
          2012, n. 247, del segretario della sottocommissione  e  del
          candidato da esaminare,  nel  rispetto  delle  prescrizioni
          sanitarie,  vigenti  al  momento  dell'espletamento   della
          prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19  a
          tutela della salute dei candidati,  dei  commissari  e  del
          personale amministrativo. 
              3. Lo svolgimento della prima prova orale puo' avvenire
          presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte  di
          appello o presso i locali dei  consigli  dell'Ordine  degli
          avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti
          delle Corti di appello, sentiti i presidenti  dei  consigli
          dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione
          cura l'assegnazione dei candidati alle singole  sedi  sulla
          base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione
          all'esame di abilitazione. 
              4. La seconda prova orale e'  sostenuta  dinnanzi  alla
          sottocommissione  insediata   presso   la   sede   di   cui
          all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012,  n.
          247, e puo' svolgersi con le modalita' di cui al  comma  2.
          In tale ultima ipotesi,  si  applica  la  disposizione  del
          comma 3. 
              5. A ciascun candidato, almeno venti giorni  prima,  e'
          data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in  cui
          dovra' presentarsi per le prove orali. 
              6. La commissione centrale stabilisce le linee generali
          da seguire per la formulazione dei quesiti da  porre  nella
          prima prova orale e per la valutazione  dei  candidati,  in
          modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza  dei  criteri
          di esame. 
              7.   In   caso   di   positivita'   al   COVID-19,   di
          sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19,  di
          quarantena o di isolamento fiduciario, oppure  in  caso  di
          comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di
          svolgere la prova d'esame, il  candidato  puo'  richiedere,
          con   istanza   al   presidente   della    sottocommissione
          distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare
          una nuova data per lo svolgimento della  prova  stessa.  Il
          presidente puo'  disporre  la  visita  fiscale  domiciliare
          secondo le disposizioni relative al controllo  dello  stato
          di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni  caso,  quando
          l'istanza e' accolta, la prova  deve  essere  svolta  entro
          dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  regio
          decreto-legge 27 novembre  1933,  n.1578,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla   legge   22   gennaio   1934,   n.36
          (Ordinamento   delle   professioni   di   avvocato   e   di
          procuratore): 
              «Art.  22.  -  Gli  esami  di  avvocato   hanno   luogo
          contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello. 
              I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro  della
          giustizia. 
              Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  emanare
          non oltre trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto
          contenente il bando di esame, e'  nominata  la  commissione
          composta da cinque membri titolari e cinque supplenti,  dei
          quali due titolari e due supplenti sono avvocati,  iscritti
          da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
          e  due  supplenti  sono  magistrati,  con   qualifica   non
          inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare  ed
          un supplente sono professori ordinari, professori associati
          o ricercatori di materie giuridiche  presso  un'universita'
          della Repubblica ovvero presso un  istituto  superiore.  La
          commissione ha sede presso il  Ministero  della  giustizia.
          Per le  funzioni  di  segretario,  il  Ministro  nomina  un
          dipendente dell'Amministrazione,  appartenente  all'area  C
          del personale amministrativo, come delineata dal  contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto  Ministeri  del
          16 febbraio 1999. 
              Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso  ogni
          sede di Corte di appello, e' nominata una  sottocommissione
          avente composizione identica alla  commissione  di  cui  al
          medesimo comma 3. 
              Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e
          per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente
          tra i componenti avvocati. l supplenti  intervengono  nella
          commissione e nelle  sottocommissioni  in  sostituzione  di
          qualsiasi membro effettivo. 
              Gli  avvocati  componenti  della  commissione  e  delle
          sottocommissioni sono  designati  dal  Consiglio  nazionale
          forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine  di
          ciascun  distretto,  assicurando  la   presenza   in   ogni
          sottocommissione,  a  rotazione  annuale,  di   almeno   un
          avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto.  Non
          possono essere designati  avvocati  che  siano  membri  dei
          consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale
          di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti
          della commissione  e  delle  sottocommissioni  non  possono
          candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica
          di rappresentanti della Cassa  nazionale  di  previdenza  e
          assistenza forense alle elezioni immediatamente  successive
          all'incarico  ricoperto.   I   magistrati   sono   nominati
          nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti  delle
          Corti di appello. 
              Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la
          domanda di ammissione  superi  le  trecento  unita'  presso
          ciascuna Corte di appello, con decreto del  Ministro  della
          giustizia da emanare prima  dell'espletamento  delle  prove
          scritte,   sono   nominate   ulteriori    sottocommissioni,
          costituite ciascuna da  un  numero  di  componenti  pari  a
          quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4
          e da un segretario aggiunto. 
              A ciascuna sottocommissione non puo'  essere  assegnato
          un numero di candidati superiore a trecento. 
              La commissione  istituita  presso  il  Ministero  della
          giustizia definisce i  criteri  per  la  valutazione  degli
          elaborati scritti e delle prove orali e  il  presidente  ne
          da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione  e'
          comunque  tenuta  a  comunicare  i  seguenti   criteri   di
          valutazione: 
                a)  chiarezza,  logicita'   e   rigore   metodologico
          dell'esposizione; 
                b)  dimostrazione   della   concreta   capacita'   di
          soluzione di specifici problemi giuridici; 
                c)  dimostrazione  della  conoscenza  dei  fondamenti
          teorici degli istituti giuridici trattati; 
                d)  dimostrazione   della   capacita'   di   cogliere
          eventuali profili di interdisciplinarieta'; 
                e) relativamente all'atto giudiziario,  dimostrazione
          della padronanza delle tecniche di persuasione. 
              Nel caso in  cui  siano  state  rilevate  irregolarita'
          formali, le  sottocommissioni  comunicano  i  provvedimenti
          adottati alla commissione, che se ne avvale ai  fini  della
          individuazione  della  definizione  della  linea  difensiva
          dell'Amministrazione in sede di contenzioso.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 457, della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «1.- 456. Omissis 
              457.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero della  giustizia,  un  fondo  con  una  dotazione
          finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di euro
          1.961.966 annui a decorrere dall'anno  2020,  da  ripartire
          con decreto del  Ministro  della  giustizia,  destinato  al
          finanziamento  di  interventi  urgenti  per  assicurare  la
          funzionalita' degli  uffici  giudiziari  e  degli  istituti
          penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite
          da   eventi   sismici,   al   sostegno   delle    attivita'
          amministrative  del  consiglio  direttivo  della  Corte  di
          cassazione   e    dei    consigli    giudiziari,    nonche'
          all'attribuzione di  sussidi  ai  sensi  dell'articolo  10,
          primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n.  195,
          erogabili anche a favore del personale amministrativo. 
              Omissis.».