((Art. 40-bis 
 
           Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici 
                           di categoria L1 
 
  1. Per l'anno  2022,  le  risorse  assegnate  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del  16  maggio  2022,  in   attuazione
dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono  rimodulate.  Conseguentemente,  le  risorse  destinate  per  il
medesimo anno alla concessione di incentivi per l'acquisto  di  nuovi
veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g,  ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono ridotte di 20 milioni  di
euro al fine di incrementare  del  medesimo  ammontare  la  dotazione
della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   22,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,   n.17,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,  n.34,  recante
          misure urgenti per il contenimento dei  costi  dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali: 
              «Art. 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore
          automotive). - 1. Al fine di favorire la transizione verde,
          la ricerca, gli  investimenti  nella  filiera  del  settore
          automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione
          e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e
          sostenibili,  in  linea  con  gli  obiettivi   europei   di
          riduzione  delle  emissioni  nocive  per  l'ambiente  e  di
          sviluppo digitale, nonche' per la concessione di  incentivi
          all'acquisto di veicoli non inquinanti e  per  favorire  il
          recupero e il riciclaggio dei materiali,  e'  istituito  un
          fondo  nello  stato  di  previsione  del  Ministero   dello
          sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro
          per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni dal 2023 al 2030. 
              2. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, il Ministro  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  e  il  Ministro  della  transizione
          ecologica, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono  definiti  gli
          interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al
          comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di
          Stato, i criteri e le modalita' di attuazione del  presente
          articolo, nonche' il riparto delle risorse del fondo di cui
          al comma 1. 
              3. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  del  presente
          articolo, pari a 700 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e
          1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023  al
          2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  aprile   2022
          (riconoscimento degli incentivi per l'acquisto  di  veicoli
          non inquinanti): 
              «Art.  2  (Incentivi  per  l'acquisto  di  veicoli  non
          inquinanti). - 1.  Alle  persone  fisiche  che  acquistano,
          anche in locazione finanziaria, a decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  ed  entro  il  31
          dicembre 2022 per le risorse relative all'annualita'  2022,
          e nel corso  di  ciascuna  delle  annualita'  2023  e  2024
          relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualita',
          ed  immatricolano  in  Italia  i  seguenti   veicoli   sono
          riconosciuti, nel rispetto delle  disposizioni  finanziarie
          di cui all'art. 3, i seguenti contributi: 
                a) per i veicoli di categoria M1  nuovi  di  fabbrica
          omologati in una  classe  non  inferiore  ad  Euro  6,  con
          emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride
          carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo  risultante
          dal listino prezzi  ufficiale  della  casa  automobilistica
          produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa,  un
          contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro  2.000  se  e'
          contestualmente  rottamato  un  veicolo  omologato  in  una
          classe inferiore ad Euro 5; 
                b) per i veicoli di categoria M1  nuovi  di  fabbrica
          omologati in una  classe  non  inferiore  ad  Euro  6,  con
          emissioni  comprese  nella  fascia  21-60  grammi  (g)   di
          anidride carbonica (CO2) per chilometro  (Km),  con  prezzo
          risultante  dal  listino  prezzi   ufficiale   della   casa
          automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000  euro
          IVA esclusa, un contributo di euro  2.000  e  di  ulteriori
          euro 2.000  se  e'  contestualmente  rottamato  un  veicolo
          omologato in una classe inferiore ad Euro 5; 
                c) per i veicoli di categoria M1  nuovi  di  fabbrica
          omologati in una  classe  non  inferiore  ad  Euro  6,  con
          emissioni  comprese  nella  fascia  61-135  grammi  (g)  di
          anidride carbonica (CO2) per chilometro  (Km),  con  prezzo
          risultante  dal  listino  prezzi   ufficiale   della   casa
          automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000  euro
          IVA  esclusa,  un  contributo   di   euro   2.000   se   e'
          contestualmente  rottamato  un  veicolo  omologato  in  una
          classe inferiore ad Euro 5; 
                d) per i veicoli di categoria  L1e,  L2e,  L3e,  L4e,
          L5e,  L6e,  L7e,  nuovi  di  fabbrica,   non   oggetto   di
          incentivazione ai sensi della lettera e), omologati in  una
          classe non inferiore  ad  Euro  5,  a  condizione  che  sia
          praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5  per
          cento del prezzo di acquisto,  un  contributo  del  40  per
          cento del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di
          euro 2.500 se e' contestualmente rottamato  un  veicolo  di
          categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato
          oggetto di ritargatura obbligatoria ai  sensi  del  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   2
          febbraio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del  2  aprile
          2011; 
                e) per i veicoli elettrici nuovi  di  fabbrica  delle
          categorie  L1e,  L2e,  L3e,  L4e,  L5e,  L6e   e   L7e   e'
          riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del  prezzo
          di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo
          di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del  prezzo
          di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso  sia
          consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro
          0, 1, 2 o 3 di cui  si  e'  proprietari  o  intestatari  da
          almeno  dodici  mesi  ovvero  di  cui  sia  intestatario  o
          proprietario,  da  almeno   dodici   mesi,   un   familiare
          convivente; 
                f) per i veicoli commerciali di categoria  N1  e  N2,
          nuovi  di   fabbrica,   ad   alimentazione   esclusivamente
          elettrica,  con  contestuale  rottamazione  di  un  veicolo
          omologato  in  una  classe  inferiore   ad   Euro   4,   e'
          riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i  veicoli  N1
          fino a 1,5 tonnellate; un contributo di 6.000  euro  per  i
          veicoli  N1  superiori  a  1,5  tonnellate  e  fino  a  3,5
          tonnellate; un contributo di 12.000 euro per i  veicoli  N2
          superiori  a  3,5  tonnellate  fino  a  7  tonnellate;   e'
          riconosciuto un contributo di 14.000 euro per i veicoli  N2
          superiori  a  7  tonnellate  e  fino  a  12  tonnellate.  I
          contributi di cui alla presente lettera  sono  concessi  in
          favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le  persone
          giuridiche, esercenti attivita' di  trasporto  di  cose  in
          conto proprio o in conto terzi. 
              2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel
          rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art.  3,
          sono concessi anche alle persone giuridiche  se  i  veicoli
          acquistati sono impiegati  in  car  sharing  con  finalita'
          commerciali e se tale impiego,  nonche'  la  proprieta'  in
          capo  al  soggetto  beneficiario  del   contributo,   siano
          mantenute per almeno ventiquattro mesi. 
              3. I contributi di cui  al  comma  1  in  favore  delle
          persone fisiche sono riconosciuti per l'acquisto, anche  in
          locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve  essere
          intestato al soggetto  beneficiario  del  contributo  e  la
          proprieta' deve essere mantenuta per almeno dodici mesi. 
              4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma
          1, sia in favore delle persone fisiche sia in favore  delle
          persone  giuridiche  ai  sensi  del  comma  2,  il  veicolo
          consegnato per la rottamazione  deve  essere  intestato  da
          almeno dodici  mesi  al  soggetto  intestatario  del  nuovo
          veicolo o ad uno dei  familiari  conviventi  alla  data  di
          acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione
          finanziaria del veicolo nuovo, deve  essere  intestato,  da
          almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore  del  suddetto
          veicolo o a uno dei predetti familiari. 
              5. Ai fini dell'attuazione  del  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  20  marzo
          2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2019,  e  di
          cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062,  dell'art.  1
          della legge n.  145  del  2018  e  al  comma  656,  secondo
          periodo, dell'art. 1  della  legge  30  dicembre  2020,  n.
          178.».