((Art. 40-ter 
 
             Semplificazione degli adempimenti relativi 
                      ai recipienti a pressione 
 
  1. La procedura semplificata prevista dall'articolo  64-bis,  comma
2,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  per   i
recipienti a pressione con capacita' complessiva superiore a 13 metri
cubi puo' essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi  del  decreto
direttoriale dei Ministeri delle attivita' produttive, della salute e
del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30  del  7  febbraio
2005, per i recipienti con capacita' inferiore a  13  metri  cubi,  a
condizione che il massimale assicurativo per anno e per  sinistro  di
cui  al  punto  17  dell'allegato  II  annesso  al   citato   decreto
direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni
di euro.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  64-bis,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,
          recante   misure   urgenti   per   la   semplificazione   e
          l'innovazione digitale: 
              «Art.  64-bis  (Misure  a   sostegno   dello   sviluppo
          tecnologico e di semplificazione). -  1.  Al  fine  di  far
          fronte alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti  derivanti
          dalla  diffusione  del  COVID-19  ed   alle   problematiche
          connesse all'incremento  di  domanda  dei  servizi  erogati
          dalle pubbliche amministrazioni o  dai  soggetti  abilitati
          successivamente  alla   scadenza   dei   termini   indicati
          nell'articolo 103, comma  2,  del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, in via transitoria  e  in  deroga  alle
          periodicita' dei controlli previsti dal regolamento di  cui
          al decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  1°
          dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di
          qualsiasi capacita' comunicano  all'INAIL,  entro  diciotto
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature
          ancora da sottoporre  a  verifica  tramite  la  tecnica  di
          controllo basata sull'emissione acustica  alla  data  della
          dichiarazione dello stato di emergenza e fino a  non  oltre
          centoventi giorni dalla data di cessazione dello  stato  di
          emergenza. 
              2. Al fine di garantire la pronta  effettuazione  delle
          procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di
          cui al decreto dei  Ministri  delle  attivita'  produttive,
          della salute e del lavoro  e  delle  politiche  sociali  23
          settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  243
          del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi
          Ministeri  17  gennaio  2005,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  30  del  7  febbraio
          2005, si applicano anche ai recipienti  a  pressione  fissi
          interrati, tumulati e fuori terra con capacita' complessiva
          superiore a 13 m3. 
              3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          l'INAIL    definisce    la    procedura    operativa    per
          l'effettuazione delle verifiche di integrita' dei  serbatoi
          di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato  sulla
          tecnica delle emissioni acustiche, nonche' i requisiti  dei
          soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia  al
          Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro
          e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  della  salute
          un'apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti.».